Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 32910 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 32910 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/09/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RAGIONE_SOCIALE
avverso l ‘ordinanz a in data 30/01/2025 del TRIBUNALE DI CATANZARO;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME , che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
sentito l’AVV_NOTAIO che, nell’interesse della RAGIONE_SOCIALE, ha illustrato i motivi di ricorso e ha insistito per il loro accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
RAGIONE_SOCIALE, nella persona del legale rappresentante, per il tramite del proprio procuratore speciale, impugna l ‘ordinanza in data 30/01/2025 del Tribunale di Catanzaro, che ha rigettato l’istanza di riesame proposta avverso il provvedimento in data 09/01/2025 del G.i.p. del Tribunale di Catanzaro, che -per
quello che qui interessa- aveva disposto il sequestro preventivo della società, in relazione al delitto di estorsione.
Deduce:
1.1. Inosservanza o erronea applicazione di norma processuale ai sensi dell’art. 321, commi 1 e 2 , cod. proc. pen. e violazione di legge in relazione all’art. 240 cod. pen.
Con il primo motivo d’impugnazione si denuncia la nullità del decreto di sequestro per difetto di corrispondenza tra quanto chiesto dal pubblico ministero e quanto disposto dal G.i.p.
Si osserva che i pubblici ministeri chiedevano al G.i.p. di disporre un sequestro preventivo a fini di confisca, mentre il G.i.p. disponeva un sequestro preventivo con finalità impeditive, così trasformando il titolo cautelare disposto rispetto a quello richiesto, in violazione del principio della domanda cautelare.
Si aggiunge che tale divaricazione dalla richiesta del pubblico ministero viene confermata nel provvedimento impugnato, che ha rigettato la doglianza osservando che il sequestro aveva la finalità di impedire l’ulteriore protrazione delle condotte illecite e non anche quella propria del sequestro finalizzato alla confisca, che è quella di fronteggiare il pericolo di dispersione del bene.
Si denuncia, perciò, la violazione del principio della domanda cautelare e la nullità del decreto genetico per vizio di ultra-petizione.
1.2. Inosservanza dell’art. 125, comma 3, cod. proc. pen. per apparenza della motivazione; violazione di legge in relazione al principio di proporzionalità e adeguatezza della misura cautelare reale.
A tale riguardo si osserva che in occasione del sequestro di un’impresa che non è criminogena, occorre valutare il profilo dell’adeguatezza e della proporzionalità dell’ablazione, soppesando il valore preponderante, o quanto meno di significativo rilievo del suo utilizzo strumentale alla consumazione dei reati posti a fondamento del provvedimento cautelare reale, rispetto alla sua operatività secondo forme lecite di esercizio dell’attività di impresa.
Si denuncia, quindi, l’omessa motivazione sul punto, visto che il Tribunale si è limitato a osservare che l’impresa era strument ale alla commissione dei reati, senza tuttavia nulla esporre in punto di proporzionalità e senza tenere in alcuna considerazione la documentazione prodotta al fine di dimostrare la preponderante attività produttiva lecita della società. Si aggiunge che era stata prodotta anche una consulenza, utile a far emergere che il prezzo asseritamente estorto rientrava in quello di mercato, così che la società nulla poteva percepire rispetto all’illiceità dello stesso.
1.3. Violazione di legge per travisamento del contenuto delle sommarie informazioni rese da NOME.
Il motivo si rivolge al requisito del fumus commissi delicti e viene introdotto con la riproduzione delle dichiarazioni rese da NOME, al fine di far
emergere come questi non indicasse la società RAGIONE_SOCIALE tra le società coinvolte nella vicenda estorsiva, così che il contrario convincimento dei giudici si basa su un travisamento della prova.
1.4. Memorie difensive a ulteriore sostegno del ricorso sono pervenute il 21/05/2025 e il 09/09/2025.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso é fondato.
Il ricorrente, con il primo motivo d’impugnazione, denuncia la violazione del principio della domanda cautelare.
A tale proposito sostiene che il G.i.p. ha disposto un sequestro preventivo impeditivo ai sensi dell’art. 321, comma 1, cod. proc. pen. a fronte di una domanda del pubblico ministero che chiedeva un sequestro preventivo finalizzato alla confisca, ai sensi dell’art. 321, comma 2, cod. proc. pen.
Torna utile rammentare che la misura cautelare del sequestro preventivo può avere una duplice finalità; essa, infatti, può essere funzionale allo scopo di rendere più agevole la successiva confisca del bene sequestrato, sottraendolo al potere dispositivo del titolare, secondo la previsione dell’art. 321, comma 2, cod. proc. pen.; oppure, può avere finalità di carattere impeditivo, quando la privazione del bene al soggetto indagato sia diretta a non consentire che questi, attraverso il suo uso, possa protrarre o aggravare le conseguenze del reato posto a fondamento dell’ablazione, ovvero commettere altri reati, per come previsto dall’art. 321, comma 1, cod. proc. pen.
2.1. Con riguardo alla funzione impeditiva, «questa Corte di legittimità ha più volte precisato che il sequestro preventivo può essere disposto in presenza del duplice presupposto fattuale del rapporto di pertinenza della cosa con il reato e del concreto pericolo che la sua disponibilità possa aggravarne o protrarne le conseguenze (così, Sez. 5, n. 22612 del 09/02/2010, COGNOME, Rv. 247438 -01).
La previsione di cui all’art. 321, comma 1, cod. proc. pen. riconosce al giudice il potere di disporre il sequestro preventivo con funzione impeditiva quando il bene oggetto di sequestro preventivo sia una cosa pertinente al reato, in quanto caratterizzata da una intrinseca, specifica e strutturale strumentalità rispetto al reato commesso, accompagnato dal pericolo che la sua libera disponibilità di possa aggravarne o protrarne le conseguenze ovvero agevolare la commissione di altri reati.
2.2. Il sequestro preventivo finalizzato alla confisca, dal suo canto, è consentito in presenza di due presupposti: anzitutto la confiscabilità dei beni, ossia la condizione che si tratti di cose di cui è consentita la confisca a tenore del codice penale o delle leggi speciali, tanto nei casi di confisca facoltativa quanto nei casi
di confisca obbligatoria. A tale preliminare requisito va aggiunto che «il provvedimento di sequestro preventivo di cui all’art. 321, comma 2, cod. proc. pen., finalizzato alla confisca di cui all’art. 240 cod. pen., deve contenere la concisa motivazione anche del periculum in mora , da rapportare alle ragioni che rendono necessaria l’anticipazione dell’effetto ablativo della confisca rispetto alla definizione del giudizio» (Sez. U, n. 36959 del 24/06/2021, Ellade, Rv. 281848 -01). Da ciò discende che il provvedimento ablatorio si deve soffermare sulle ragioni per le quali il bene potrebbe, nelle more del giudizio, essere modificato, disperso, deteriorato, utilizzato od alienato, in ciò consistendo il periculum caratterizzante il sequestro preventivo con fini di confisca.
Le differenze strutturali e finalistiche intercorrenti tra il sequestro con funzione impeditiva e il sequestro con finalità di confisca e la diversità dei requisiti legittimanti l’uno e l’altro, hanno portato questa Corte ad affermare il principio della domanda cautelare, che si sostanzia nel fatto che «in tema di misure cautelari reali, il giudice, a fronte della richiesta di sequestro preventivo di un bene funzionale ad evitarne la dispersione, non può adottare il provvedimento impositivo del vincolo per la ritenuta sussistenza di una diversa finalità impeditiva, così come, analogamente, a fronte di una richiesta di sequestro preventivo a fini impeditivi, non può adottare il provvedimento che dispone la misura per finalità anticipatorie della confisca, determinandosi, altrimenti, l’inesistenza della motivazione sull’esigenza cautelare perseguita e indicata dal requirente e, per l’effetto, l’impossibilità del giudice del riesame di integrarla» (Sez. 3, n. 10400 del 19/11/2024, dep. 2025, RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, Rv. 287827 -05).
Occorre dunque verificare se nel caso in esame vi sia stata la violazione del principio della domanda così enunciato, per come dedotto dalla difesa.
A tale fine, il Collegio, all’udienza del 5 giugno 2025 , ha disposto l’acquisizione della richiesta del pubblico ministero e del provvedimento del G.i.p. ad esso correlato.
Tale acquisizione è stata ritenuta necessaria per verificare la corrispondenza tra quanto chiesto dal pubblico ministero e quanto disposto dai giudici, nella prospettiva di saggiare la fondatezza della deduzione difensiva.
Dalla collazione di tali atti emerge che i pubblici ministeri chiedevano il sequestro preventivo finalizzato alla confisca nei confronti -tra altre- della società odierna ricorrente (cfr. pagine 306 e 307 della richiesta dei pubblici ministeri).
Il G.i.p., dal suo canto, disponeva il sequestro di tale società sulla base della seguente motivazione, esibita alla pagina pag. 14 del provvedimento applicativo della misura cautelare: «Dal complesso degli atti d’indagine è emerso che gli indagati sia no i referenti delle predette società e che tali aziende, quindi, rappresentano gli strumenti attraverso i quali è
stata posta in essere la vicenda estorsiva. In punto di periculum in mora , quindi, in ragione di quanto sopra detto, si ritiene che, ritenuta la strumentalità delle società in questione alla realizzazione del reato contestato ai predetti soggetti, la libera disponibilità e gestione delle stesse possa aggravare o, comunque, protrarre le conseguenze del reato».
Non può che osservarsi come tale motivazione risulti funzionale alla legittimazione di un sequestro preventivo con funzione impeditiva, ma non è riferibile al sequestro preventivo finalizzato alla confisca richiesto dal pubblico ministero.
Lo stesso rilievo vale anche per l’ordinanza impugnata, dato che anche i giudici del tribunale si sofferma no sul rapporto di pertinenzialità dell’azienda rispetto al reato e sul pericolo che la sua libera disponibilità possa portare quest’ultimo a ulteriori conseguenze ovvero possa favorire l’ulteriore commissione di reati della stessa specie.
N ell’ordinanza del tribunale, invero, dopo la trascrizione del brano della motivazione spesa dal G.i.p. in relazione al pericolo e in coerenza con esso, si ribadisce che « appare necessario sottrarre in via anticipata la società e l’intero compendio aziendale e quote societarie alla libera disponibilità dei formali titolari e del NOME COGNOME in quanto la posizione di potere acquisita e di predominio sulle scelte aziendali può essere utilizzata per proseguire nelle condotte illecite, mettendo a disposizione uno schermo lecito di perseverare in condotte antigiuridiche, a scopo estorsivo».
Vale rilevare come le motivazioni del provvedimento genetico e dell’ordinanza che l’ha confermato de scrivano le finalità proprie del sequestro preventivo con finalità impeditiva, ma non quelle dell’ablazione finalizzata alla confisca .
In entrambi i provvedimenti, infatti, non si fa alcun cenno alle ragioni per le quali il bene potrebbe, nelle more del giudizio, essere modificato, disperso, deteriorato, utilizzato od alienato, in ciò consistendo il periculum caratterizzante il sequestro preventivo con fini di confisca richiesto dal pubblico ministero.
Da ciò discende che il RAGIONE_SOCIALEp., prima, e il Tribunale, dopo, sono incorsi nel vizio di violazione di legge, per avere violato il principio della domanda cautelare, per come fondatamente dedotto dalla società ricorrente.
Tanto conduce al l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza del Tribunale e del provvedimento del G.i.p. limitatamente al sequestro della società RAGIONE_SOCIALE, che va restituita a ll’ avente diritto.
I restanti motivi d’impugnazione restano assorbiti .
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata nonché il provvedimento del G.i.p. del Tribunale di Catanzaro in data 09.01.2025 limitatamente alla misura cautelare reale e dispone la restituzione all’avente diritto di quanto in sequestro.
Manda alla cancelleria per l’immediata comunicazione al Procuratore generale in sede per quanto di competenza ai sensi dell’art. 626 cod. proc. pen. Così deciso il 23/09/2025
Così deciso il 23/09/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente NOME COGNOME