Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 11913 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 6 Num. 11913 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/02/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME, nato a Roma il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 28/07/2022 del Tribunale di Reggio Calabria visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME AVV_NOTAIO; sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; sentite le conclusioni del difensore del ricorrente, avvocato AVV_NOTAIO COGNOME che ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Reggio Calabria ha confermato l’ordinanza del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Reggio Calabria nei confronti, fra gli altri, d NOME COGNOME, classe 2002 per i reati di cui all’art. 614, comma 4; art. 610 e 628, commi 1 e 3 cod. pen., reati aggravati ai sensi dell’art. 416.bis 1 cod. pen.. Allo
stato il ricorrente si trova sottoposto, per questi fatti, alla misura degli arres domiciliari.
NOME COGNOME chiede l’annullamento dell’ordinanza e con i motivi di ricorso, di seguito sintetizzati nei termini strettamente indispensabili ai fini della motivazione, denuncia:
1.violazione di legge e cumulativi vizi di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in ragione delle incongruenze rilevabili al confronto delle dichiarazioni e le risultanze delle intercettazioni già denunciate con la richiesta di riesame e pretermesse dal Tribunale. Fino alle ore 01:06 l’indagato era in compagnia degli amici, trascorreva una serata del tutto normale e le risultanze del tracciamento non collocano l’auto presso l’abitazione della famiglia NOME. E’ solo alle ore 01:34 che, incrociata altra autovettura, il COGNOME apprende, dalla voce (probabilmente) di NOME COGNOME dell’aggressione già consumata a casa dei COGNOME. Il ricorrente, quanto all’ultimo segmento della condotta, neppure veniva riconosciuto da NOME COGNOME, e la conversazione intercettata si è svolta in toni civili;
2.violazione di legge per erronea applicazione dell’art. 614 cod. pen. non essendo configurabile, alla stregua delle dichiarazioni delle persone offese, il reato avendo assimilato al luogo di privata dimora, il cortile dell’abitazione dove si erano svolti i fatti e confondendo la finalità degli agenti che non era quello di introdursi nell’abitazione ma trovare il reo del furto presso l’abitazione del COGNOME;
3.erronea applicazione della legge penale per la qualificazione, come reato di rapina, della condotta di appropriazione della chiave. La ricostruzione dei giudici è erronea perché oggetto non è stata l’auto – rimasta sul posto – ma la sola chiave che, fin dal momento dell’appropriazione, l’agente riferiva che sarebbe stata (come poi avvenuto) restituita il giorno seguente. Si è trattato di un’asportazione temporanea e in carenza del dolo specifico poiché non era intenzione dell’agente quella di procurarsi il possesso o di mantenerlo ma solo quello di costringere la vittima a tornare a casa a piedi;
4.travisamento degli indizi di colpevolezza con riferimento all’aggravante di cui all’art. 416-bis cod. pen. non sussistente né con riferimento alla finalità agevolatrice, ricostruita dal Tribunale alla stregua della discendenza dell’indagato da persona condannata come partecipe alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e alla partecipazione al fatto di numerosi componenti del clan RAGIONE_SOCIALE, finalità agevolativa che non è estensibile al concorrente che non sia animato da tale scopo. Parimenti erronea è la ritenuta sussistenza del metodo mafioso confuso con un comportamento genericamente aggressivo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso di NOME COGNOME, classe DATA_NASCITA è proposto per motivi generici e manifestamente infondati poiché, anche in relazione al denunciato vizio di violazione della legge penale ai fini della qualificazione giuridica dei fatti, solleci una rilettura degli elementi indiziari prettamente in fatto, operazione ricostruttiva, come noto, preclusa al giudice di legittimità che deve rimanere rigorosamente ancorata alla valutazione degli elementi compiuta dal giudice del merito in presenza di una motivazione completa e, soprattutto, non manifestamente illogica o contraddittoria, degli elementi di fatto.
2. Il Tribunale ha ritenuto sussistenti gravi indizi di colpevolezza e il pericolo di reiterazione di reati per un episodio, articolatosi secondo una dinamica a violenza ingravescente, accaduto nelle prime ore del 23 luglio 2020 e che aveva comportato, a carico del ricorrente e di NOME NOME COGNOME l’applicazione della misura della custodia cautelare in carcere.
Il Tribunale ha ritenuto accertato che quella notte il ricorrente e i correi, almeno cinque persone, si erano presentati presso l’abitazione della famiglia COGNOME alla ricerca di NOME COGNOME, sospettato di essere, insieme a COGNOME NOME e COGNOME NOME, uno degli autori del furto a casa di NOME COGNOME. La spedizione, secondo la descrizione delle persone offese che sporgevano immediatamente denuncia e riferivano l’accaduto agli inquirenti indicando anche i nomi degli aggressori, pur rifiutandosi di proporre querela, si era consumata, attraverso una duplice sequenza, dapprima nel cortile e poi all’interno dell’abitazione dove uno degli aggressori aveva letteralmente operato una sorta di perquisizione alla ricerca del “sospettato”, picchiando con un bastone su un tavolo. Gli aggressori, mentre si allontanavano, avevano colpito la videocamera del servizio di sorveglianza, ubicata nella veranda, sul portone di ingresso, divelta e portata via. Risulta che il ricorrente, che si trovava in auto con NOME COGNOME e sulla quale erano in corso intercettazioni ambientali, lungo la strada si era imbattuto nei fratelli COGNOME inseguendoli e costringendoli a seguirli in una località isolata dove si trovavano altri complici e dove avevano fatto convenire anche alcuni componenti della famiglia COGNOME, il capofamiglia, NOME e NOME COGNOME, e dove, spontaneamente, erano convenuti anche NOME COGNOME, fidanzata di NOME COGNOME, e il fratello NOME. All’incontro erano presenti numerose altre persone e in questa occasione, dopo avere colpito con calci e pugni NOME e NOME COGNOME, e NOME COGNOME, NOME COGNOME, classe DATA_NASCITA, si era impossessato della chiave di accensione dell’autovettura di NOME COGNOME, allontanandosi dal luogo.
Come anticipato, in tali frangenti, alle ore 00.50, era intercettata a bordo dell’autovettura del ricorrente in cui erano presenti, oltre a questi, il COGNOME e NOME COGNOME che aveva riferito di avere subito un furto nell’abitazione facendo anche un nome (COGNOME) quale autore del misfatto. Nel prosieguo, l’auto era stata segnalata ferma nelle vicinanze dell’abitazione dei COGNOME e successivamente (dalle ore 01:07:39 alle ore 01:17:30) risultava che l’auto, con a bordo il ricorrente, si era posta all’inseguimento di altra autovettura ed aveva contestato agli occupanti, costretti a scendere dalla vettura, il furto in danno COGNOME intimando, poi, agli stessi, di seguirli in un posto appartato dove si trovava un loro cugino ed altre persone e dove, nel frattempo, erano confluiti anche alcuni componenti della famiglia COGNOME. Nel corso dell’incontro (alle ore 01:34) veniva registrato parte di un colloquio, durante il quale uno dei “fermati” – cioè COGNOME NOME – affermava di essere stato chiamato e avvertito dalla fidanzata, contestando agli interlocutori che erano entrati in casa della donna e veniva, altresì, intercettato l’invito del COGNOME al COGNOME di non parlare in macchina, oltre all proposta del COGNOME di spiegargliene le ragioni. Le intercettazioni riproducono anche parte dell’incontro, accompagnato dal pestaggio di NOME e NOME COGNOME e dei fratelli COGNOME, nel corso del quale veniva contestato ai predetti di essere autori del furto ai danni del COGNOME.
Rileva il Collegio che nell’ordinanza impugnata sono sinteticamente riportate le dichiarazioni rese dai componenti della famiglia COGNOME (il capofamiglia NOME, la moglie, NOME, e NOME COGNOME, oltre a quelle di NOME e NOME COGNOME) su una composita dinamica.
In particolare, NOME COGNOME ha riferito di avere ricevuto, poco prima dell’una, una prima visita, durante la quale era stato invitato a seguire gli autori in un luogo riservato e che, al suo rientro, perché lungo la strada aveva perso il contatto, aveva trovato a casa altre tre persone che gli ribadivano, spintonandolo, di volere sapere dove si trovasse il figlio NOME.
La seconda “visita”, in realtà una vera e propria irruzione, è stata meglio descritta da NOME NOME che era rimasta a casa, in assenza precaria del marito. La NOME ha riferito che tre persone, anzi le stesse persone che avevano fatto la prima visita, incollerite perché NOME non si era presentato all’appuntamento, avevano colpito il figlio NOME; che una aveva colpito e divelto la telecamera ed era entrata in casa alla ricerca di NOME, urlando in tono minaccioso.
Allo stato degli atti, le valutazioni del Tribunale sulla identificazione del ricorrente e sulla sua partecipazione ai fatti – e non solo al descritto inseguimento e “fermo” dei fratelli COGNOME oggetto di contestazione del reato di violenza privata al capo 78 – non sono illogiche e le censure difensive si appuntano su una lettura parziale e frammentaria degli elementi indiziari.
Premesso che i componenti della famiglia COGNOME non hanno indicato a verbale il nome degli aggressori – che, però, nelle immediatezze del controllo di polizia erano stati indicati da NOME COGNOME proprio in NOME COGNOME e NOME COGNOME – ritiene il Collegio che la identificazione dell’odierno ricorrente come una delle persone che si recavano a casa della famiglia COGNOME è stata confermata – anche sulla base della individuazione fotografica – da NOME COGNOME (che, con riguardo al COGNOME ha precisato che si trattava del diciottenne) e dal fratello, · NOME COGNOME, quanto al correo COGNOME ma, soprattutto, alla ·stregua delle risultanze delle intercettazioni che descrivono con chiarezza sia l’antefatto (l’arrivo del COGNOME che lamentava il furto indicando chiaramente uno dei sospettati, NOME) che le contestazioni dell’irruzione, e delle violente modalità che l’avevano caratterizzata, consumata a casa COGNOME, riferita telefonicamente al fidanzato da NOME COGNOME e dal COGNOME al ricorrente che si offriva di spiegargliene le ragioni.
La difesa sostiene, attraverso la ricostruzione del tracciamento e delle intercettazioni, che non è provata, in particolare, la partecipazione materiale del ricorrente alla “irruzione” a casa NOME sulla base della distanza dell’auto (ricavata dal tracciamento) e delle modalità con le quali il ricorrente stava tranquillamente conducendo la sua serata: non si tratta, tuttavia, di elementi così decisivi idonei a vincere la capacità di rappresentazione dei descritti elementi indiziari che individuano la presenza del COGNOME a casa COGNOME nel corso dell’irruzione, consumata in concorso e in sinergia con altre persone che hanno, poi, partecipato all’incontro, anch’esso con modalità violente ed impositive, con i COGNOME, già costretti a seguire COGNOME NOME e NOME COGNOME, classe DATA_NASCITA, in un luogo appartato per esigere la restituzione di quanto trafugato a casa COGNOME: non solo la COGNOME ha riferito che si trattava delle stesse persone che avevano fatto la prima visita collocata a poco prima delle ore 1:00 – ma ha precisamente riconosciuto il COGNOME – che si trovava sempre in auto con l’odierno ricorrente come uno dei tre che avevano fatto irruzione in casa, una volta che NOME e il padre non si erano presentati alla convocazione loro intimata.
Ed è altrettanto parziale e frammentaria la lettura che la difesa del ricorrente sollecita ai fini della qualificazione giuridica del fatto dal momento che, secondo le dichiarazioni rese dalla COGNOME, la vicenda non si è certo conclusa nella prima fase, quando il capofamiglia è sceso in cortile ed ha accettato di seguire le persone che si erano presentate a casa, in un luogo riservato, ma ha avuto una duplice dinamica, attestata anche dalla ricostruzione che NOME COGNOME ha fatto proprio al ricorrente al momento dell’incontro in auto, anche questo svoltosi con modalità costrittive e violente, documentate dall’intercettazione ambientale.
Va, dunque, seguita la giurisprudenza di legittimità secondo cui il reato di violazione di domicilio è integrato dalla condotta di colui che si introduce nel domicilio altrui con intenzioni illecite, in quanto, in tal caso, deve ritenersi implici la volontà contraria del titolare dello “ius excludendi”, non assumendo rilievo, invece, la mancanza di clandestinità nell’agente o l’assenza di violenza sulle cose (Sez. 5, n. 30742 del 12/04/2019, Guglione, Rv. 276907), violenza a cose e persone che, nel caso, è pacificamente sussistente sia perché l’aggressore, accortosi della presenza della telecamera di sicurezza, ha provveduto ad asportarla svellendola dal suo alloggiamento (come confermato anche dall’accertamento di polizia) sia perché, al rientro in casa di NOME COGNOME, questi veniva spintonato e analoga sorte aveva subito NOME COGNOME. Il reato di cui all’art. 614, cod. pen., come noto, è reato a dolo generico.
3. E’ manifestamente infondato il motivo di ricorso che contesta la insussistenza del dolo specifico in relazione all’appropriazione della chiave di accensione dell’auto di NOME COGNOME, poiché già al momento di appropriazione della chiave (ed è lo stesso COGNOME a riferirlo), NOME COGNOME aveva detto al proprietario dell’auto che avrebbe potuto riaverla il giorno seguente, sicché non è ravvisabile il dolo di profitto ma solo una volontà “punitiva” di COGNOME NOME, in quanto sospettato del furto, per costringerlo a tornare a casa a piedi.
Le Sezioni Unite di questa Corte sono chiamate ad affrontare il tema delle caratteristiche del dolo specifico con riferimento al delitto di furto sull’assunto che, in relazione a tale reato, il fine di profitto integrante il dolo specifico deve esser interpretato in senso restrittivo, ossia come possibilità di fare uso della cosa sottratta in qualsiasi modo apprezzabile sotto il profilo dell’utilità intesa in senso economico/patrimoniale, nozione che non può essere estesa fino a raggiungere qualsiasi utilità soggettivamente ritenuta apprezzabile, pervenendo ad identificare lo scopo di lucro con la generica volontà di tenere per sé la cosa, che, sostiene il ricorrente, neppure è ravvisabile nel caso in esame visto che COGNOME NOME aveva anticipato al COGNOME che avrebbe potuto riavere la chiave il giorno seguente: la precarietà del possesso, addirittura anticipata dall’autore del fatto, smentisce la volontà appropriativa potendo, invece, configurarsi nel fatto il reato di violenza privata (costringere il COGNOME a tornare a casa a piedi).
Le argomentazioni difensive sono manifestamente infondate anche al confronto con le ragioni che sostengono la remissione alle Sezioni Unite della portata interpretativa della nozione di dolo di profitto, in materia di furto (Sez. 5 ordinanza del 18/11/2022).
Certamente il dolo specifico di profitto, anche nella fattispecie di rapina, svolge la funzione di definire o, meglio, circoscrivere, per ridurne l’area applicativa, la fattispecie incriminatrice, ma, a differenza delle fattispecie di furto, in cui espressamente contemplato il cd. furto per fare uso momentaneo della cosa e questa, dopo l’uso momentaneo è stata immediatamente restituita, la precarietà dell’appropriazione non svolge la medesima funzione di elemento che concorre alla definizione del profitto dell’agente, nel senso che questo dovrebbe identificarsi unicamente nella istituzione di una nuova relazione di signoria duratura e non precaria sul bene. L’assenza di una fattispecie minore – incentrata sul solo fine di fare uso momentaneo della cosa – fa assurgere a rapina qualsiasi sottrazione aggressiva, con modalità violente o minacciose, anche se finalizzata a farne un utilizzo temporaneo circoscritto purché si sia agito al fine di instaurare un nuovo rapporto di possesso, non importa se definitivo perché in sostanza rimesso alla volontà dell’agente. Del resto, la giurisprudenza è ferma nel ritenere che integra il momento consunnativo del delitto di rapina propria anche un possesso temporaneo perché esso si perfeziona non appena l’agente si impossessi, con violenza o minaccia, della cosa sottratta, ovverossia allorquando quest’ultima passi nella esclusiva detenzione e nella materiale disponibilità del predetto, con conseguente privazione, per la vittima, del relativo potere di dominio o di vigilanza. (Sez. 1, n. 8073 del 11/02/2010, COGNOME, Rv. 246235).
In conclusione ai fini della configurabilità del reato di rapina resta decisiva sia la modalità, violenta o minacciosa, dell’impossessamento che la ricostruzione dell’oggetto dell’apprensione, nel senso che questo deve presentare una connotazione patrimoniale e l’agente abbia agito al fine di instaurare sul bene un nuovo rapporto di possesso, a prescindere dalla sua durata restando irrilevanti, ai fini del dolo specifico, le ulteriori motivazioni dell’agente e, nel caso, quello ritorsivo, sotteso all’impossessamento della chiave.
Non è revocabile in dubbio, ad avviso del Collegio che la chiave di accensione di un’auto (a differenza di altri beni mobili sui quali si sono appuntate, in materia di furto, le decisioni di questa Corte) possiede un intrinseco valore patrimoniale, restando, perciò, irrilevanti gli ulteriori profili finalistici avuti di mira dall’in e le utilità che questi si riprometteva di conseguire dall’acquisito possesso. In linea con queste conclusioni, in materia di rapina, questa Corte ha affermato che è configurabile il relativo delitto, e non quello di violenza privata, quando la persona offesa sia costretta, con violenza o minaccia, a consegnare un proprio bene, anche per un uso meramente momentaneo, e ne perda il controllo durante l’utilizzo da parte dell’agente, il quale, in tal modo, consegue l’autonoma disponibilità della cosa (Sez. 2, n. 16819 del 26/02/2019, Simone, Rv. 276052). Tale condotta non
si risolve, come nella violenza privata, in una generica finalità di avvantaggiarsi nei confronti della persona offesa attraverso una condotta di prevaricazione.
Sul punto va, infine, rilevato che nella vicenda in esame non sussisteva alcun rapporto di prossimità tra autore del reato e vittima, derivante da un pregresso rapporto tra le parti, che veniva in rilievo nei casi di cui si è occupata l giurisprudenza che ha escluso la qualificazione come reati di furto dei cd. furti emulativi e affettivi ((i classici esempi della sottrazione delle chiavi dell’auto del moglie, per non farla uscire; l’oggetto strappato dalle mani della fidanzata, per impedirle di effettuare una telefonata), valorizzando una nozione ristretta di profitto, individuata come possibilità di fare uso della cosa sottratta ricavandone una utilità intesa in senso esclusivamente economico/patrimoniale. Nel caso in esame, invece, si è in presenza di un’azione predatoria avente finalità ritorsiva (ingiusta e illecita) che va messa in relazione alla ingiunzione alla vittima a restituire il maltolto al COGNOME e realizzata attraverso l’appropriazione e impossessamento, la cui durata era rimessa al COGNOME che aveva acquisito la signoria sulla cosa.
La finalità ritorsiva avuta di mira dall’indagato, svoltasi in un contesto dell’assoggettamento del COGNOME incide non solo sulla qualificazione del fatto ma, come si avrà modo di precisare, sulla configurabilità e sussistenza dell’aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen.
È generico e manifestamente infondato il motivo di ricorso sulla insussistenza dell’aggravante di cui all’art. 416-bis. 1 cod. pen. nella sua duplice articolazione. A questo riguardo il Tribunale del riesame ha correttamente applicato la nozione di finalità agevolativa che, anche sotto il profilo soggettivo, deve essere imputabile all’agente oltre a quella del metodo sulla scorta di una completa ricostruzione in fatto di cui i motivi di ricorso offrono una ricostruzione molto riduttiva.
L’aggravante dell’agevolazione, nonostante la discendenza familiare del COGNOME da un contesto ndranghetista, viene, infatti, agganciata alle condotte, commesse anche in concorso con affiliati alla RAGIONE_SOCIALE della cui caratura criminale era ben consapevole, e per favorire un soggetto (il COGNOME, cioè la vittima del presunto furto ascritto ai COGNOME) vicino alla RAGIONE_SOCIALE COGNOME e ritenuto, pertanto, una persona in grado di rafforzare la operatività del sodalizio criminale e che direttamente si era rivolto proprio al ricorrente (e a NOME COGNOME) per riottenere la refurtiva.
Imponente, poi, la prova indiziaria dell’uso del metodo ndranghetista poiché le modalità esecutive della condotta – l’irruzione a casa COGNOME; l’inseguimento e costrizione dei presunti autori del furto a recarsi in una località isolata, a cospetto di numerosi esponenti, anche di vertice, della RAGIONE_SOCIALE; il pestaggio e,
più in AVV_NOTAIO, la finalità di recuperare la refurtiva, sostituendosi ai poter dell’autorità giudiziaria poiché non consta che il COGNOME abbia sporto, prima degli eventi, la denuncia di furto – sono, in concreto, idonee a evocare, nei confronti dei consociati e delle vittime, la forza intimidatrice tipica dell’agire mafioso (cf Sez. 1, n. 38770 del 22/06/2022, Iaconis, Rv. 283637).
5.Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che si reputa equo determinare nella misura di euro 3.000,00.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 21 febbraio 2023