Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 43561 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 3 Num. 43561 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/05/2023
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOMENOME nata a Castellammare di Stabia ( INDIRIZZO) n INDIRIZZO COGNOME NOMENOME NOME a Gra g nano (Na) il DATA_NASCITA ;
avverso la sentenza n. 2114 della Corte di appello di Salerno delij q o 2022.(
letti g li atti ai causa, ia sentenza impu g n ta e i ricorsi introquttivi ;
sentita la relazione fatta dal AVV_NOTAIO COGNOME ;
sentito il COGNOMECOGNOME in persona dei Sostituto Procuratore g enerale AVV_NOTAIO COGNOME, il q uale ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità di entrambi i ricor ; sentito, altresì, in sostituzione sia dell’AVV_NOTAIO COGNOME che dell’AVV_NOTAIO COGNOME, entrambi del foro di Salerno, l’AVV_NOTAIO COGNOME, del foro di Salerno, ii q uale ria insistito per racco g limento (lel ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Salerno, con sentenza datata 18 novembre 2022, ha parzialmente riformato il provvedimento di primo grado emesso il 18 gennaio 2021 dal Tribunale di Nocera Inferiore a carico di COGNOME NOME e di COGNOME NOME, imputati rispettivamente dei reati previsti dagli artt. 8, 5 e 10 del dlgs. n. 74 del 2000, la prima, per altro, in concorso con tale COGNOME NOME, e del reato previsto dall’art. 2 del medesimo decreto, il secondo.
Detta Corte na infattI ciicniarato non doversi procedere nei confronti della COGNOME in ordine ai capi 8) e C) della imputazione, riferiti alla violazione degli artt. 8 e 5 del dlgs n. 74 del 2000, limitatamente, per quest’ultimo, alla condotta relativa all’anno di imposta 2010, stante l’intervenuta prescrizione dei reati contestati; rideterminanao, ai conseguenza, ik pena irrogataie e r importo della disposta confisca per equivalente; ha confermato nel resto, in particolare quanto all’COGNOME, le statuizioni della sentenza appellata.
Avverso il provvedimento di secondo Grado, hanno proposto ricorso per cassazione i difensori fiduciari dei due imputati, formulando rispettivamente tre e due motivi di doglianza.
La ricorrente sì è, anzitutto, doluta della inosservanza o erronea applicazione delia iegge penaie, con riferimento agii artt. 15/, 160, 161, comma 2, cod. pen. e 17, comma 1-bis, del dlgs. n. 74 del 2000, in cui la Corte di appello sarebbe incorsa nel ritenere non maturata la prescrizione dei reati contestati ai capi di imputazione D) e C), quanto, per quest’ultimo, alla condotta relativa airanno di imposta 20111.
Ad avviso della ricorrente, la disposizione di cui al comma 1-bis dell’art 17 del dlgs. n. 74 del 2000 sarebbe stata introdotta dal legislatore quale deroga, operante per i reati previsti dagli artt. da 2 a 10 del medesimo decreto, rispetto alla previsione dell’art. 161, comma 2, cod. peno; cosicché dovrebbe ritenersi illegittimo il computo del termine massimo di prescrizione operato nel caso di specie dal giudice di secondo grado, che ha applicato l’aumento previsto dalla normative ppnahe i tarmino haco o poi NOME o l’aumento previsto dall’art. 161, comma 2, cod. pen. al termine così calcolato.
Inoltre, erroneamente ed in violazione del principio del favor rei, la Corte di appello avrebbe ritenuto che il reato di cui al capo D) di imputazione dovesse Intendersi consumato alla data dell’accertamento (cioè il 11 febbraI0 2016) da parte della Guardia RAGIONE_SOCIALE Finanza, laddove le condotte non avrebbero potuto
considerarsi poste in essere successivamente alla data in cui la societa di cu l’imputata era legale rappresentante era stata messa in liquidazione (cioè nel dicembre 2011).
Con il CPcnncla motivo, la ricorrente ha dedotto l’erronea applicA7inne della legge penale nonché l’assoluta mancanza e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla conferma della propria responsabilità per i reati contestati, non estinti per prescrizione.
In particolare, la Corte ai appetio avrebbe ritenuto integrato il doto specifico richiesto ai sensi degli artt. 5 e 10 del dlgs n. 74 del 2000, nonostant secondo la difesa, dall’istruttoria dibattimentale fosse emerso il ruolo, in cap alla COGNOME, di mera prestanome del marito; sul punto, la giurisprudenza di Iegittimita avrebbe precisato che il delitto di cui all’art. 10 del dlgs n. 74 del 2000 non può ritenersi integrato per il solo fatto che il prestanome accetti l’incarico di amministratore formale della società e sia consapevole del dovere di tenere le scritture contabili.
Luitirno motivo ai aogilanza tormuiato nertinteresse ceti -a i/metro na act oggetto l’illogicità, contraddittorietà ed erroneità da cui la motivazione de provvedimento impugNOME sarebbe affetta, con riferimento al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; la Corte territoriale avrebbe, in particolare, omesso ai consiaerare li buon comportamento processuale e l’incensuratezza dell’imputata.
Con il primo motivo del ricorso proposto nell’interesse dell’COGNOME, attinente alla conferma della responsabilità dell’imputato per il reato ascrittoa è stata censurata l’erronea applicazione dell’ari:. 2 del dlgs n. 74 del 20 nonché la carenza e contraddittorietà della motivazione sul punto,
Sotto il primo profilo, il ricorrente ha sostenuto che il giudice di secondo grado, anziche applicare le regole ordinarie del processo penale, avrebbe ritenuto raggiunta la prova dell’inesistenza delle operazioni economiche per le quali la RAGIONE_SOCIALE aveva rilasciato fatture all’imputato (il quale le aveva indicate nella dichiarazione tributaria relativa all’anno imposta 2011) sulla scorta ai una acritica valorizzazione (iene risuitanze dell’espletata verifica tributaria, e quindi sulla scorta di una mera presunzione
Quanto ai dedotti vizi motivazionali, il ricorrente ha rilevato che la ritenuta inesistenza delle suddette operazioni economiche, da parte del giudice di secondo grado, si porrebbe in contrasto con taluni elementi emersi dalle
veriticne fiscali II cui contenuto era stato riportato netta sentenza di primo grado, quali quelli relativi alla disponibilità di beni strumentali in capo alla RAGIONE_SOCIALE nel periodo rilevante per la contestazione; inconferente risulterebbe poi la valorizzazione delle analoghe verifiche eseguite nei confronti delle societa che avrebbero emesso le fatture di cui alle condotte contestate ai capo E) per le quali era stato dichiarato non doversi procedere per intervenuta prescrizione; infine, la ritenuta insufficienza delle prove documentali a discarico presentate dalla difesa si risolverebbe nell’illegittimo tentativo, da parte del giudice ai secondo grado, ai spostare su questa [onere probatorio.
Il secondo motivo di doglianza proposto dall’COGNOME attiene al diniego delle circostanze attenuanti generiche, in ordine al quale il giudice di secondo Grado avrebbe reso motivazione insufficiente e contraddittoria; in particolare ; la valorizzazione, in senso negativo, ai fini del giudizio sull’applicabilità dell’art. 62-bis cod. pen., della gravità della condotta contestata all’imputato, contrasterebbe con le argomentazioni sviluppate dal giudice di primo grado in rli riptprminayinnp ripl trAttampntn can7iortatnrin , (-hp ci Pra attpct,tri iul minimo edittale; peraltro, la Corte di merito avrebbe negato l’applicazione all’imputato delle attenuanti generiche in considerazione anche del considerevole importo dei costi fittizi annotati in contabilità, nonostante – come attesttc rl Un ccIni-chr,-,..› di rIrinn rg enri COGNOME – COGNOME r n ·fi fneca COGNOME n.e-r-nrf-2.rr n orli-^ ve, e tf..· COGNOME ···;. n q..4 COGNOME reG · · g., g`f COGNOME · COGNOME Cf della reale entità del risparmio fiscale conseguito dell’imputato,: ha, infine, osservato il ricorrente che le condotte criminose a lui addebitate non avrebbero potuto considerarsi reiterate, dato che per gli anni di imposta 2009 e 2010 non eTc mai stata affermata la perfale resporfsabllità del ricorrente; e la Corte d ‘ i appello avrebbe, altresì, omesso di considerare la condizione di inc:ensuratezza dello stesso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Ambedue i ricorsi sottoposti all’attenzione di questa Corte sono inammissibili.
Partendo dal ricorso presentato dalla COGNOME, ritiene la Corte di dovere esaminare prioritariamente il secondo ed il terzo motivo in esso dedotti. stante la logica subordinazione del primo motivo alla, eventuale inammissibilità o infondatezza dei due successivi motivi di impugnazione.
Di questi il motivo avente ad oggetto il preteso vizio di motivazione e di violazione di regge quanto arta sussistenza degli elementi costitutivi, oggettivo e soggettivo, dei reati attribuiti alla donna, è manifestamente infondato.
Premesso, infatti, cne aiia Vitietio risulta tuttora vitale ra contestazion inerente la violazione dell’art. 5 del dlgs n. 74 del 2000, riguardante l’anno imposta 2011, per avere la stessa, nella qualità di legale rappresentante di una società commerciale, omesso la presentazione delle dichiarazioni di imposta riguardanti vanno indicato, si rileva, quanto arreiemento oggettivo, cne, non essendo oggetto di contestazione l’effettività naturalistica della omissione dichiarativa, nessun significato ha l’affermazione che, trattandosi di soggetto che rivestiva solo formalmente la qualifica di titolare della impresa gestita i forma societaria, non sarebbe integrato reiemento oggettivo dei reato, non essendo, neppure in via astratta, revocabile in dubbio che l’obbligo di presentazione delle dichiarazioni fiscali incombe, nel caso di ente impersonale, sul soggetto che riveste la qualifica di legale rappresentante di esso; quindi certamente, quanto al caso ai specie, sulla Vitielio.
Venendo all’elemento soggettivo, anche in relazione ad esso, ad avviso del Collegio, nessun pregio hanno le considerazioni spese dalla difesa della imputata in relazione alla sua mancanza trinzzgzuilicuLapur ? ,——
Seppure fosse, infatti, vero il dato dalla medesima rivendicato, cioè che la stessa rivestiva in termini esclusivamente formali le funzioni di legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE, essendo l’effettivo gestore della stessa il marito della odierna ricorrente – circostanza questa cne, peraltro, e posta in dubbio nella sentenza emessa dalla Corte di Salerno, essendo in essa evidenziato che tale rilievo neppure è stato espressamente sostenuto proprio dalla ricorrente – non per questo solo fatto la stessa potrebbe andare esente aa pena.
AVV_NOTAIOderato, infatti, che le disposizioni che si assumono violate, cioè gli artt. 5 e 10 del dlgs n. 74 del 2000 prevedono effettivamente che le condotte in esse previste siano realizzate “al fine di evadere le imposte”, si osserva, primo luogo, che, quanto alla violazione dell’art. :10 citato, la stessa si compi anche se lo scopo sia quello di “consentire l’evasione a terzi”, di tal che, il rea sarebbe posto in essere anche se la condotta fosse finalizzata alla violazione da partp COGNOME rnArito COGNOMEriPlrehhligo ; ma, COGNOME r , ipripiralci , ci rileva, quanto alla addebitabilità dei reati tributari commessi attraverso una compagine societaria al soggetto che assuma di rivestire solo formalmente la qualifica di legale rappresentante di quest’ultima, che la giurisprudenza di ne taci-a rnri-Q COGNOME farm n nal rii-anara rka COGNOME nrn.rm COGNOME rInIn enanifie-n riai rcif-i i COGNOME · COGNOME l.. 04.0 COGNOME ce…s tributari di cui agli artt. 5, 8 e 10 del dlgs n. 74 del 2000 in capo all’amministratore di diritto di una società, che funge da mero prestanome, può
essere aesunta aai compresso aei rapporti tra questi e i amministratore di fatto (Corte di cassazione, Sezione III penale, 21 gennaio 2019, n. 2570), rapporti che, nel caso ora in esame, acquistano una indubbia valenza e coloritura nel senso della piena consapevolezza da parte della imputata della finalità sia della condotta propriamente omissiva sia 1:11 quella legata aria distruzione oa all’occultamento delle scritture contabili, in funzione del rapporto di coniugio che legava alla imputata quello che la stessa afferma essere stato il reale amministratore della società di cui al capo di imputazione.
.0 successivo terzo motivo ai ricorso riguardante li preteso vizio ai motivazione in punto di determinazione della pena inflitta, ed in particolare in relazione all’omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è del tutto generico quanto alla doglianza riguardante specificamente l’entità della pena, non essendo segnalato alcun profilo di manifesta illogicita della sua determinazione, palesemente erroneo quanto al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, la cui possibile causale viene attribuita ad una valutazione genericamente positiva sulla capacità a delinquere dimostrata dal reo, iaaaove una tare givaizio, certamente idoneo aiia graduazione aena pena da infliggere fra il minimo ed il massimo, non vale anche per la attribuzione di tali attenuanti, necessitando essa della sussistenza non di una generica modestia della capacità criminale ma della esistenza di peculiari fattori che evidenzino ia meritevoiezza cia parte dei condanNOME di un trattamento sanzioNOMErio più benevole o mite di quello che, diversamente, sarebbe stato congruo (sulla necessaria esistenza di fattori di carattere positivo, insufficiente essendo la mera incensuratezza, ai fini del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche: Corte di cassazione , Sezione IV penale, ì settembre 2022, n. 32872).
Venendo a questo punto alla valutazione del primo motivo di impuanazione – riguardante la ritenuta maturazione della prescrizione di tutte le ipotesi criminose ascritte alla imputata e non la sola violazione, riferita all’anno di imposta 2010, dell’art. 5 del dlgs n. 74 del 2000, come, invece, ritenuta dalla Corte salernitana – il quale è sviluppato con riferimento alla npliretiva riplia nnvplia intrryintta a p.r . , riPii ntrata in NtigrtrP dell’art. 2, comma 36-vicies semel, lettera I), del decreto-legge n. 138 del 2011, convertito, con modificazioni, con legge n. 148 del 2011, che ha inserito, nell’art. 17 del dlgs n. 74 del 2000 il comma 1-bis, in forza del quale i termini rsra,cr,-;-rinnnii dai ro.24-i nrci.ticti COGNOME ri-a COGNOME 1 CI riol e-a-mi-n e-Int-roti, ioniel;Dizi. j e, “sono elevati di un terzo”; in forza di tale innovazione legislativa, ad avviso della ricorrente il termine di prescrizione applicabile ai reati a lei contestati
sarebbe, in presenza ai fattori interruttivi aeira stessa, ai d anni, di tar a stesso sarebbe stato già integralmente consumato al momento della pronunzia della sentenza di appello (questo, in particolare, per ciò che concerne il reato contestato sub D in quanto la sua flagranza, anche laddove dovesse ritenersi contestata ia ipotesi dell’occuitamento, sarebbe cessata nel dicembre del 1011, data in cui la RAGIONE_SOCIALE è stata posta in liquidazione).
L’assunto è palesemente erroneo; invero con la novella dianzi indicata il legislatore. onde rendere più efficiente la risposta punitiva pubblica per reati quali quelli tributari, che, incidendo sulla disponibilità finanziaria dello Stato, manifestano come particolarmente dannosi per gli interessi della comunità nazionale, ha previsto un allungamento dei termini prescrizionali applicabili a tali reati; r,loctQ, puurtanto, (-hp pfzr COGNOME i trettanringi COGNOME riplitti puniti con ia ppn? detentiva in misura non superiore a 6 anni di reclusione, il termine prescrizionale ordinario sarebbe quello di 6 anni, questo deve intendersi, in assenza di alcun altro fattore che ne estenda la durata, ampliato nella misura di in far-rn n tinri i pii 9 .3 inni ricnif-nenrin t-Nine i roul-i infarcicenti rizilinri- 1 7 comma 1-bis, del dlgs n. 74 del 2000, il termine ordinario minimo di prescrizione pari ad 8 anni; tale termine, tuttavia, è, come ogni altro termine prescrizionale ordinario, suscettibile degli ulteriori differimenti legati al · COGNOME · COGNOME · COGNOME Il COGNOME 1 1.41 COGNOME t -cr uc-I i crLe(fri h Lc-r ‘Cu Lt.t’v’i erc- ucrtr c1 L. A. v+.s COGNOME pen. ne, (ti f itLi disciplinati dal successivo art. 161 cod. pen. (disposizioni queste non minimamente intaccate dalla novella del 2011), limite che, nel caso di specie è quello di un ulteriore quarto, cioè altri 2 anni pari ad un quarto di 8 ann giungendosi, in definitiva aia durata decennaie dei tenTrine prescrizionaie indicata dai giudici del merito come tale da comportare, come correttamente dichiarato nella sentenza impugnata, solo la parziale estinzione per prescrizione dei reati contestati alla COGNOME. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Onde rendere ancora piu evidente la fallacia del ragionamento esposto in sede di impugnazione dalla difesa della ricorrente, secondo il quale l’aumento del termine prescrizionale stabilità con l’introduzione del comma 1-bis nell’art. 17 del dlgs n. 74 del 2000 sarebbe complessivamente derogatorio della ordinaria disciplina prevista in termini ai prescrizione aai codice penate, applicandosi, pertanto una volta e per tutte il solo aumento di un terzo da esso previsto, senza alcuna altra possibilità di differimento connessa alla peculiarità della fattispecie, basti pensare al fatto che, ove si seguisse la tesi de ricorrente, l’effetto della novella, dichiaratamente volto a rendere più efficiente il sistema sanzioNOMErio differendo ad un momento successivo a quello ordinariamente previsto l’effetto estintivo legato al decorso del tempo, avrebbe,
paradossalmente, la conseguenza di rendere più breve il termine prescrizionale, nel caso del delinquente recidivo e di quello ritenuto abituale o professionale.
Né, infine, vale osservare che, quanto alla imputazione di cui all’art. 10 del dlgs 74 del ?non la messa in liquirla7inne della società avrebbe fatto cessare la permanenza del reato di occultamento delle scritture contabili di cui è obbligatoria la tenuta, posto che la perdurante flagranza del delitto è dimostrata dalla mancata ostensione di tali scritture, che, pertanto, sono in tal modo r!m>stc. ceLate, ri.che CernmAcc>re. !lqiiViatore ii -wece, 1c , steC-Ci2 dovevano essere trasferite.
Il ricorso della COGNOME è, pertanto, inammissibile.
Vene -ad -o (Ala impogi -iazioae deirCOGNOME, rdevd il Coegki elt il primo motivo di esso, riferito alla carenza motivazionale della sentenza impugnata in ordine alla mancanza di effettività imprenditoriale della RAGIONE_SOCIALE che aveva emesso le fatture per operazioni inesistenti (ed utilizzate dall’imputato onde abbattere ii proprio reddito imponibile), fattore quello legato alla natura d “società cartiera” della RAGIONE_SOCIALE che ha fatto concludere in sede di merito per la fittizietà delle operazioni documentate con le predette fatture, è destituito fondamento.
Nella sentenza impugnata sono, infatti, indicati puntualmente gli elementi sintomatici del fatto che la detta società fosse una scatola vuota, essendo questi costituiti: dalla mancanza di personale e strumenti adeguati allo svolgimento delle attività documentate dalle fatture di cui al capo di imputazione; dalla mancanza di documentazione delle commesse atfinteie; dallo scostamento fra i modesti costi di impresa documentati ed i significativi ricavi conseguiti. A
Dagli elementi evidenziati emerge che la valutazione operata in sede di merito sulla natura solo apparente della documentazione indicata dall’COGNOME nelle sue dichiarazioni fiscali risulta del tutto congrua e non illogica.
Infine anche l’ultimo motivo di ricorso da questo dedotto dimostra la sua manifesta infondatezza ove si rifletta sulla circostanza che, essendo lo stesso articolato in funzione aeira mancata attripuzione ai ricorrente dei peneficio derie circostanze attenuanti generiche, lo stesso non ha allegato, come sarebbe stato suo onere laddove avesse voluto porre in evidenza la inadeguatezza motivazionale della sentenza impugnata, alcuna ragione positiva che ne avreblDe potuto giustificare lì riconoscimento e cne, indicata al -giudici dei merito, non è stata da questi presa in adeguata considerazione.
Ne e riscontrabili il dichiarato profilo di contraddittorietà della sentenza censurata nel fatto che la pena sia stata irrogata a carico del prevenuto nella misura pari al minimo edittale, posto che l’effetto peculiare – anche se non necessario, nel senso che le stesse possono essere riconosciute anche laddove le stesse non comportino l’abbattimento aeiia pena al ai sotto di tale minimo della concessione delle circostanze attenuanti generiche e quello di consentire anche l’irrogazione di una sanzione concretamente inferiore al minimo edittale previsto per legge, di tal che si ricava che del tutto legittimamente il giudic puo ritenere che un fatto di reato non giustifichi una pena piu severa del minimo edittale, ma non per questo tale pronunzia deve essere corredata dal riconoscimento delle attenuanti generiche, le quali, peraltro, nel nostro caso sono state, legittimamente, negate sia in funzione del non modesto importo della evasione fiscaie realizzata dairtsposito sia in ragione delta reiterazione della condotta posta in essere dall’imputato, tale potendo essere considerata non solo la condotta reiterata negli anni (non rilevando il fatto che per taluni d questi sia maturata la prescrizione, cfr.: Corte di cassazione, Sezione V penale, 1 aprile 2020, n. 10977), ma anche il dato obbiettivo che la pluralita della fatture di favore emesse dalla RAGIONE_SOCIALE AIR a nome dell’COGNOME evidenziano una continuità di rapporti criminosi fra i soggetti implicati nel presente procedimento, idonea, in quanto sintomatica di un solido radicamento della volonta delittuosa, a legittimare la esclusione del beneficio della riduzione della pena ex art. 62-bis cod. pen. in favore dell’imputato ora in esame.
Anche il secondo ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile.
Alla pronunzia cne precede, consegue, visto l’art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euri 3.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
PQM
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Cosi deciso in Roma, il 19 maggio 2023
Il AVV_NOTAIOgAVV_NOTAIO estensore
Il Presidente