Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 38755 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 38755 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/09/2024
SENTENZA
Sul ricorso proposto da: Procuratore della Repubblica presso Tribunale di Cosenza avverso la sentenza del Giudice di pace di Montalto Uffugo resa in data 15/2/2024 nel proc. a carico di : COGNOME NOME nato a Roma il DATA_NASCITA visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; udita la requisitoria con la quale il Sostituto procuratore generale NOME COGNOME ha chiesto l’annullamento della sentenza con rinvio; udite le conclusioni dell’AVV_NOTAIO COGNOME NOME, difensore della parte civile COGNOME NOME che ha depositato conclusioni scritte e nota spese chiedendo l’accoglimento del ricorso del AVV_NOTAIO Ministero; udite le conclusioni dell’AVV_NOTAIO NOME difensore di COGNOME NOME il quale ha chiesto l’inammissibilità ovvero il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza in data 15/2/2024 il Giudice di Pace del Tribunale di Montalto Uffugo ha assolto COGNOME NOME dal reato di cui all’art. 633 cod. pen. perché il fatto non costituisce reato.
Avverso detta sentenza ricorre per cassazione il Procuratore della Repubblica di Cosenza deducendo con un unico motivo violazione di legge non avendo il Giudice di pace, in presenza di una condotta di occupazione protrattasi anche dopo la pubblicazione della sentenza n. 1805 del Tribunale civile in data 9/10/2013 che ingiungeva all’imputato di rimuovere le condotte per le acque bianche e fognatura che attraversavano la particella n. 187 della parte civile COGNOME e nonostante la pronuncia dell’ordinanza del Giudice dell’esecuzione che determinò le modalità di esecuzione dell’obbligo di fare, ritenuto insussistente il reato per mancanza di dolo, senza considerare che la contestazione riguardava la condotta successiva all’invasione e cioè, appunto, l’occupazione.
In data 31/7/2024 il difensore di COGNOME NOME ha presentato una memoria con la quale contrastando il ricorso del AVV_NOTAIO Ministero ha dedotto l’aspecificità e manifesta infondatezza del motivo proposto. Non sarebbe rilevante, secondo il difensore, il distinguo operato dal AVV_NOTAIO Ministero impugnante tra la l’iniziale invasione (pacificamente sostenuta da buona fede) e la successiva occupazione, asseritamente posta in essere nella consapevolezza dell’altruità del bene avendo il giudice di pace puntualmente motivato in relazione a detta condotta di occupazione, l’assenza di dolo.
Il motivo di ricorso sarebbe poi, manifestamente infondato, poichè la sussistenza dell’elemento soggettivo non potrebbe farsi discendere, in modo automatico, dalla contestazione della legittimità della occupazione da parte dell’avente diritto, occorrendo un quid pluris.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato.
La parte pubblica ricorrente non contesta che COGNOME inizialmente “invase” il terreno del COGNOME in buona fede, procedendo all’escavazione del terreno ed alla collocazione delle tubature in base all’autorizzazione comunale del 2004 e ed alle indicazioni fornitegli dai fratelli COGNOME, circa il tracciato che bisognav
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seguire per collocare le tubature sulla stradella confinante con il COGNOME, ma sostiene che la successiva permanenza delle tubature ad opera del COGNOME nonostante le pronunce giudiziali che ne avevano attestato l’illegittimità ed imposto la rimozione, dimostrasse il dolo specifico.
Ed invero il giudice di merito ha escluso che detto elemento incidesse sull’elemento soggettivo della condotta di occupazione dando rilievo alla mancata (pregressa) consapevolezza e volontà di porre in essere un comportamento intimamente connesso alla consapevole appartenenza del bene ad un altro soggetto, addivenendo, correttamente, all’assoluzione dell’imputato per carenza di dolo.
E’ stato chiarito da questa Corte ( Sez. 2, n. 29657 del 27/03/2019, Rv. 277019) infatti, che nel reato di invasione di terreni o edifici di cui all’art. 633 cod. pen. nozione di “invasione” non si riferisce all’aspetto violento della condotta, che può anche mancare, ma al comportamento di colui che si introduce “arbitrariamente”, ossia “contra ius” in quanto privo del diritto d’accesso, cosicché la conseguente “occupazione” costituisce l’estrinsecazione materiale della condotta vietata e la finalità per la quale viene posta in essere l’abusiva invasione; nel caso in cui l’occupazione si protragga nel tempo, il delitto ha natura permanente e la permanenza cessa soltanto con l’allontanamento del soggetto o con la sentenza di condanna, dopo la quale la protrazione del comportamento illecito dà luogo ad una nuova ipotesi di reato che non necessita del requisito dell’invasione, ma si sostanzia nella prosecuzione dell’occupazione (Sez. 2, n. 29657 del 27/03/2019, Rv. 277019).
Data la natura permanente del reato, connotato da una condotta di occupazione unitaria che si protrae nel tempo, non coglie nel segno la censura di parte ricorrente secondo cui, quantomeno a partire dal 2013 tdata della sentenza civile, vi sarebbe la prova della consapevolezza dell’illegittimità dell’occupazione da parte di COGNOME poiché, avuto riguardo agli elementi di prova valorizzati dal giudice di merito, la condotta invasiva andava valutata unitariannente e come tale è risultata sostenuta da buona fede.
Il precedente giurisprudenziale citato dal P.G. ( Sez. 2, z. 2, n. 29710 del 19/04/2017, Rv. 270701), non si pone in contrasto con tali considerazioni rimarcandosi anche in quel caso che il dolo specifico del delitto di invasione di terreni e di edifici si compone della finalità di occupare l’immobile o di trarne altrimenti profitto, ma prima ancora suppone che l’agente sia consapevole dell’ altruità del bene, circostanza non emersa in maniera certa nel corso del rocesso,
E’ stato anche affermato che la sola consapevolezza dell’illegittinnità dell’invasione di un altrui bene immobile non vale, di per sè, a rendere configurabile il dolo specifico richiesto per la sussistenza del reato di cui all’art 633 c.p., caratterizzato dalla finalità di occupare l’immobile o di trame altrimenti profitto ( Sez. 2, n. 14799 del 24/01/2003, Rv. 226432; Sez. 2, n. 2592 del 17/11/2005, Rv. 232856; Sez. 2 n. 44902 del 30/10/2008,Rv. 241968).
Il comportamento di COGNOME NOME, pertanto, risulta mancare di quel dolo specifico necessario alla configurazione della fattispecie criminosa come affermato in sentenza.
Il ricorso risulta pertanto infondato, non potendosi far discendere l’elemento soggettivo richiesto per la fattispecie crinninosa, dalla contestazione della legittimità dell’occupazione da parte dell’avente diritto, occorrendo, invece, la dimostrazione di un qualche elemento idoneo a comprovare che l’intento dell’agente fosse proprio quello della predetta occupazione arbitraria (Sez. 2, n. 2592 del 17/11/2005, Rv. 232856; Sez. 2 n. 43274 del 22/6/2023 non mass.)
p.q.nn.
Rigetta il ricorso.
Così deciso il 20/9/2024