Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 30022 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 3 Num. 30022 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 04/06/2025
TERZA SEZIONE PENALE
Composta da
COGNOME NOME
Presidente –
Sent. n. sez. 960/2025
ALDO ACETO
Relatore –
UP – 04/06/2025
NOME COGNOME
R.G.N. 6886/2025
NOME COGNOME
NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a ROMA il 06/03/1950
avverso la sentenza del 26/09/2024 della Corte d’appello di Roma
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso per lÕinammissibilitˆ del ricorso; lette le conclusioni del difensore, Avv. NOME COGNOME che ha chiesto lÕaccoglimento del ricorso.
1.NOME COGNOME ricorre per lÕannullamento della sentenza del 26 settembre 2024 della Corte di appello di Roma che, rigettando la sua impugnazione, ha confermato la condanna alla pena (principale) di un anno di reclusione (oltre pene accessorie) inflitta con sentenza del 25 gennaio 2019 del Tribunale di Roma per il reato di cui allÕart. 5 d.lgs. n. 74 del 2000 a lui ascritto perchŽ, quale legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE al fine di evadere lÕimposta sul valore aggiunto, non aveva presentato, pur essendovi obbligato, la
dichiarazione annuale relativa a detta imposta per lÕanno 2014 per un importo pari ad euro 98.011,70.
1.1.Con unico motivo deduce lÕerronea applicazione dellÕart. 12 d.lgs. n. 74 del 2000 laddove si ritiene configurabile il reato in mancanza del dolo specifico e la manifesta contraddittorietˆ della motivazione nella parte in cui non riconosce tale mancanza.
Sostiene lÕassenza del dolo specifico di evasione in considerazione della crisi di liquiditˆ che aveva incolpevolmente attanagliato lÕimpresa e aveva comportato la decisione di posporre il pagamento dellÕimposta sul valore aggiunto ad un momento successivo.
2.Con memoria trasmessa il 10 giugno 2025 il difensore del ricorrente, Avv. NOME COGNOME ha replicato alla richiesta del Procuratore generale di inammissibilitˆ del ricorso.
1.Il ricorso è inammissibile perchŽ generico e manifestamente infondato.
2.Il ricorrente non contesta lÕoggettiva sussistenza del reato (con riferimento allÕentitˆ dellÕimposta evasa e alla omessa presentazione della relativa dichiarazione annuale) lamentando piuttosto la mancanza del dolo specifico di evasione in considerazione dello stato di patologica crisi in cui versava lÕimpresa e la conseguente mancanza di liquiditˆ, crisi in alcun modo cagionata da condotte improvvide e/o distrattive del ricorrente a lui nemmeno contestate.
2.1.Le deduzioni difensive sono generiche e manifestamente infondate.
2.2.Sono generiche perchŽ la Corte di appello, investita della medesima questione, ha escluso la sussistenza della dedotta crisi di impresa che, affermano i Giudici distrettuali, è stata solo allegata ma mai provata.
2.3.Ed invero, è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi non specifici, ossia generici ed indeterminati, che ripropongono le stesse ragioni giˆ esaminate e ritenute infondate dal giudice del gravame o che risultano carenti della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dellÕimpugnazione (Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521 – 01; Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849; Sez. 4, n. 256 del 18/09/1997, COGNOME, Rv. 210157; Sez. 4, n. 5191 del 29/03/2000, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, n. 39598 del 30/09/2004, COGNOME, Rv. 230634; Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, COGNOME, Rv. 236945 – 01).
2.4.Prima ancora di questionare sullÕincidenza della crisi di impresa e di liquiditˆ sul dolo specifico del reato di cui allÕart. 5 d.lgs. n. 74 del 2000, il ricorrente avrebbe dovuto prendere posizione sulla contraria affermazione della Corte di appello che ha – come detto – escluso detta crisi, privando la deduzione difensiva del suo sostrato materiale.
2.5.Le deduzioni sono anche manifestamente infondate e (nuovamente) generiche sotto il diverso profilo della assoluta incoerenza del tema difensivo rispetto al reato oggetto di contestazione.
2.6.La crisi di liquiditˆ è argomento che nella giurisprudenza penale e civile della Corte di cassazione è strettamente correlato alle cause dellÕinadempimento di unÕobbligazione pecuniaria, che ha ad oggetto, cioè, il pagamento penalmente o amministrativamente presidiato di una somma di danaro. Non si vede in che modo la crisi di impresa o di liquiditˆ possa incidere su un obbligo dichiarativo che, per quanto strumentale allÕobbligazione tributaria e prodromico al pagamento dellÕimposta, non si identifica con tale pagamento. Si tratta di adempimenti diversi. ChŽ, anzi, proprio la dedotta mancanza di liquiditˆ costituisce argomento che prova il dolo di evasione invece di escluderlo poichŽ è lo stesso ricorrente ad ammettere di non aver dichiarato lÕimposta dovuta perchŽ – a suo dire – non aveva i soldi per pagarla (ma questÕultimo, come visto, è argomento nemmeno vero).
2.7.Lo stesso legislatore smentisce lÕincidenza della crisi di liquiditˆ sul dolo specifico del delitto di cui allÕart. 5 d.lgs. n. 74 del 2000.
2.8.La crisi non transitoria di liquiditˆ costituisce fatto che, alle condizioni indicate dallÕart. 13, comma 3d.lgs. n. 74 del 2000, rende non punibili i soli delitti di cui agli artt. 10e 10d.lgs. n. 74, laddove la situazione di ÒcrisiÓ, come definita dallÕart. 2, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 14 del 2019 (cd. Codice della crisi di impresa e dellÕinsolvenza), costituisce, ai sensi del comma 3lett. a), dellÕart. 13, cit., indice di valutazione della particolare tenuitˆ del fatto di cui allÕart. 131cod. pen.
3.Alla declaratoria di inammissibilitˆ del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., essendo essa ascrivibile a colpa del ricorrente (C. Cost. sent. 7-13 giugno 2000, n. 186), l’onere delle spese del procedimento nonchŽ del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si fissa equitativamente nella misura di 3.000,00. Il Collegio intende in tal modo esercitare la facoltˆ, introdotta dallÕart. 1, comma 64, legge n. 103 del 2017, di aumentare, oltre il massimo edittale, la sanzione prevista dallÕart. 616 cod. proc. pen. in caso di inammissibilitˆ del ricorso considerate le ragioni della inammissibilitˆ stessa come sopra indicate.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Cos’ deciso in Roma, il 04/06/2025.
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME