Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 2125 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 5 Num. 2125 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 05/12/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da NOME COGNOME nato a Roma il 22/01/1977 avverso la sentenza del 10/01/2024 della Corte di appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso per il rigetto del ricorso; lette le richieste del difensore, avv. COGNOME che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza del Tribunale di Roma del primo dicembre 2020 che aveva affermato la penale responsabilità di NOME COGNOME per il delitto di bancarotta fraudolenta documentale e, con le circostanze attenuanti generiche, l’aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia.
A NOME COGNOME si contesta di avere, quale legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE dichiarata fallita in data 16 gennaio 2014, occultato le scrittu
contabili allo scopo di impedire la ricostruzione del patrimonio della società ed arrecare danno ai creditori della stessa.
Avverso detta sentenza ha proposto ricorso NOME COGNOME a mezzo del suo difensore, chiedendone l’annullamento ed articolando due motivi.
2.1. Con il primo motivo lamenta la violazione dell’art. 216 r.d. n. 267 del 1942 per insussistenza del dolo specifico.
Sostiene che dalla motivazione della sentenza di secondo grado, riportata nel ricorso, non potrebbe evincersi la sussistenza del dolo specifico richiesto dalla norma incriminatrice e che la stessa risulta inidonea a dare risposta alle censure formulate con l’atto di appello.
Le circostanze fattuali dalle quali la Corte di merito avrebbe desunto il fine di arrecare pregiudizio ai creditori sarebbero anteriori all’assunzione della carica da parte del ricorrente e comunque quest’ultimo non aveva mai ricevuto in consegna le scritture contabili relative alla pregressa gestione; né il dolo specifico può desumersi dal solo mancato reperimento delle scritture contabili, che costituisce solo l’elemento oggettivo del reato, o dalla carica ricoperta dall’imputato.
2.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la illogicità della motivazione della sentenza di appello.
In quest’ultima si afferma che il dolo specifico è stato desunto dalla circostanza che la società aveva acquistato materiale edile di cui era rimasta ignota la destinazione a causa dell’occultamento delle scritture contabili e che la società, subito dopo essere stata costituita, aveva stipulato con altra società un contratto preliminare di acquisto di un albergo prevedendo che l’acconto, pari ad euro 700.000,00, fosse costituito da un credito vantato da una società terza nei confronti della promittente venditrice e ceduto alla fallita.
Tuttavia, segnala il ricorrente, dall’istruttoria dibattimentale era emerso che il materiale edile era stato tutto già alienato prima che egli assumesse la carica di amministratore della società poi fallita.
Era anche emerso che, dopo che era sfumata la possibilità di acquistare l’albergo, la società aveva operato pochissimo, tanto che solo la società RAGIONE_SOCIALE, fornitrice del materiale, si era insinuata al passivo fallimentare.
Nella sentenza qui impugnata si afferma che le fatture erano state emesse nel periodo tra il febbraio e l’aprile 2010, ossia in periodo sostanzialmente coincidente con l’assunzione della carica da parte del COGNOME, sebbene poi contraddittoriamente si riconosca che l’assunzione della carica è avvenuta solo il 21 giugno del 2010.
Dall’impegno assunto dal COGNOME di consegnare la documentazione in suo
possesso poteva desumersi solo la sua disponibilità a collaborare con la curatela nella ricostruzione della contabilità societaria, ma non la prova della esistenza delle scritture contabili e della consapevolezza di tale esistenza in capo all’imputato. Né poteva ritenersi provata la consapevolezza in capo all’imputato che dal mancato rinvenimento delle scritture sarebbero derivati effetti pregiudizievoli per i creditori sociali. Neppure dalla modificazione dell’oggetto sociale nel 2009 poteva desumersi l’effettivo acquisto di materiale edile da parte della fallita o poteva affermarsi che il rinvenimento delle scritture avrebbe permesso di stabilire se la cessione del credito a favore della fallita fosse già avvenuto al momento della stipula del preliminare, potendo tale circostanza semmai essere ricavata dal contratto preliminare, la cui omessa conservazione, tuttavia, non varrebbe ad integrare il reato di bancarotta fraudolenta documentale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
La Corte di appello ha dedotto la sussistenza del dolo specifico di arrecare pregiudizio ai creditori, richiesto in caso di bancarotta fraudolenta documentale mediante occultamento delle scritture contabili, da due circostanze fattuali.
In primo luogo dalla circostanza che la società nel 2009 aveva mutato oggetto sociale per svolgere il commercio all’ingrosso e al dettaglio di materiali per l’edilizia e la RAGIONE_SOCIALE aveva effettuato forniture di merci la cui destinazione era rimasta sconosciuta proprio a causa dell’occultamento delle scritture; in secondo luogo, la società fallita, subito dopo la sua costituzione, aveva stipulato un preliminare di acquisto di un albergo con altra società prevedendo che l’acconto, pari ad euro 700.000,00, fosse costituito da un credito vantato nei confronti della promittente venditrice da una società terza e l’occultamento delle scritture aveva reso impossibile stabilire se il credito fosse stato ceduto dalla società terza all fallita e quindi di procedere al suo eventuale recupero.
Tuttavia, come segnalato dal ricorrente, tali circostanze risalgono ad un periodo anteriore all’assunzione della carica da parte dell’imputato.
Nella sentenza di secondo grado si afferma che il contratto preliminare è stato stipulato subito dopo la costituzione della società fallita e che non si proceduto alla stipula del contratto definitivo perché era stato anteriormente trascritto un altro preliminare di vendita. Nel 2009 la società ha mutato oggetto sociale per dedicarsi al commercio all’ingrosso ed al dettaglio di materiali per l’edilizia e quindi ha proceduto all’acquisto della merce alla quale si riferisc l’istanza di ammissione al passivo della società RAGIONE_SOCIALE. Le fatture, però, sono
state emesse nel periodo febbraio-aprile dell’anno 2010, mentre il COGNOME divenuto legale rappresentante della società poi fallita solo in data 21 g 2010 e quindi successivamente agli acquisti. La Corte di appello non spie perché il COGNOME avrebbe avuto interesse ad occultare tali vicende avvenut periodo anteriore alla sua gestione.
Per affermare siffatto interesse avrebbe dovuto essere dimostrato ch materiali per l’edilizia erano ancora nella disponibilità della società qu COGNOME ne è divenuto legale rappresentante, oppure avrebbe dovuto esse provato un accordo tra l’odierno imputato e coloro che in precedenza avevan amministrato la società per occultare le scritture o almeno avrebbe dov essere fornita prova della consapevolezza in capo al COGNOME delle pregr vicende societarie, ma su tali punti la Corte di merito rimane silente, cosic motivazione della sentenza impugnata rimane carente e manifestamente illogica.
Né il dolo specifico può ricavarsi dal solo elemento oggettivo del reato, o dalla condotta di occultamento delle scritture, oppure dalla assunzione d carica da parte dell’odierno ricorrente.
Gli elementi dai quali desumere la sussistenza del dolo specifico nel delitt bancarotta fraudolenta documentale specifica e del dolo generico nel delitt bancarotta fraudolenta documentale generica non possono coincidere con la scomparsa dei libri contabili o con la tenuta degli stessi in guisa tale rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affa che rappresentano semplicemente gli eventi fenomenici, dal cui verificar dipende l’integrazione dell’elemento oggettivo del reato (Sez. 5, n. 42856 07/07/2023, COGNOME, non massimata).
Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Roma.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezio della Corte di appello di Roma.
Così deciso il 05/12/2024.