Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 46222 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 46222 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 08/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI MILANO nel procedimento a carico di:
NOME COGNOME nato a SAN PIETRO IN GUARANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/05/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letto il parere del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto AVV_NOTAIO NOME COGNOME che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso e l’annullamento con rinvio letta la memoria della difesa dell’imputata che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di Appello di Milano, con sentenza in data 16 maggio 2023, decidendo in sede di rinvio dalla Corte di cassazione che con pronuncia del 15 giugno 2022 aveva annullato la precedente decisione di appello di condanna di NOME per il delitto di peculato della somma di C 3800,00 di cui aveva la disponibilità nella qualità di direttrice dei servizi ammini dell’RAGIONE_SOCIALE, assolveva la predetta NOME dal reato ascrittole per dell’elemento soggettivo. Riteneva il giudice di rinvio che la circostanza che la NOME doves ricevere delle somme a titolo di premio produzione per un importo superiore a quello sottratt l’immediato riconoscimento della scorrettezza dell’operazione seguita alla contestazione e l restituzione delle somme stesse, fossero indice dell’assenza di coscienza e volontà appropriativ e manifestassero l’intenzione di procedere ad una anticipazione di somme dovute.
Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione il AVV_NOTAIO Generale di Milano deducendo, con unico motivo qui riassunto ex art. 173 disp.att. cod.proc.pen., contraddittorie e manifesta illogicità della motivazione nella parte in cui aveva escluso l’elemento soggettivo reato perché le condotte non sarebbero state sorrette dalla volontà di appropriarsi delle somme prelevate con i mandati di pagamento oggetto di contestazione. In particolare, si lamentava che la corte di appello, pur avendo ritenuto perfezionato il reato sotto il profilo oggettivo, avev riferimento a circostanze, la presunta anticipazione di somme dovute, mai riferite neppur dall’imputata, insanabilmente contraddette dalle causali indicate nei bonifici e dalla ste ripetuta ammissione dei fatti da parte della stessa imputata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato e deve, pertanto, essere accolto.
Ed invero, il giudice di appello, dava innanzi tutto atto della piena sussistenza dell’elem oggettivo del reato, così fornendo adeguata risposta ai dettami della sentenza di annullamento con rinvio che aveva proprio mandato al giudice del successivo grado di esplorare le competenze della NOME al momento di consumazione dei fatti e la necessaria collaborazione di terz nell’effettuazione di quei pagamenti. In particolare il giudice di appello, con le osservazioni a pagina 7 della motivazione, precisava che la sottoscrizione dei mandati da parte del Dirigent scolastico COGNOME non escludeva la riferibilità degli stessi alla ricorrente poiché, detto Diri si limitava ad un controllo meramente formale; analogamente si escludeva ogni decisività nella ricostruzione dei fatti della nomina di un tutor nella persona di COGNOME NOME, trattando collaborazione saltuaria e dipendente dalla eventuale iniziativa della stessa COGNOME.
Superati però i dubbi in ordine all’elemento oggettivo cui era demandato l’esame a seguito della pronuncia di annullamento, correttamente il ricorso del AVV_NOTAIO Generale osserva i sostanziale travisamento di plurimi dati decisivi ai fini della esclusione del dolo di peculato; le plurime circostanze descritte nella sentenza impugnata non valgono ad escludere l’illegittimi volontaria dell’appropriazione e ciò alla luce: dell’inequivocabile indicazione nei mandat pagamento di false causali, della stessa ammissione dei fatti da parte dell’imputata a seguito rituale contestazione, della restituzione delle somme effettuata un mese dopo le contestazioni.
Orbene deve essere rammentato che sul tema dell’elemento soggettivo del reato di cui all’art. 314 cod.pen. è stato affermato che in tema di peculato, la natura generica del dolo del deli comporta che, ai fini della configurabilità dell’elemento soggettivo è sufficiente che coscien volontà ricadano sulla condotta di appropriazione del denaro o della cosa pubblica di cui pubblico ufficiale abbia la disponibilità per ragioni del suo ufficio, a nulla rilevando i m lo hanno indotto a quel comportamento, in quanto concernenti il momento antecedente del movente a delinquere (Sez. 2, n. 23769 del 14/04/2021, Rv. 281605 – 02).
L’applicazione del sopra esposto principio al caso in esame comporta affermare che l’impugnata sentenza ha travisato plurimi elementi di prova in precedenza indicati ed ha errat nel confondere la coscienza e volontà di appropriarsi della somma di denaro con i possibil
moventi dell’azione, riconducibili ad una supposta anticipazione di somme pure dovute alla NOME e però non ancora liquidate a quella data.
Alla luce delle predette considerazioni, pertanto, l’impugnata sentenza deve essere annullata con rinvio ad altra sezione della corte di appello di Milano per nuovo giudizio.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di Appello di Milano.
Roma, 8 novembre 2023