Dolo Eventuale Ricettazione: La Linea Sottile tra Sospetto e Accettazione del Rischio
Quando l’acquisto di un bene di dubbia provenienza si trasforma nel grave reato di ricettazione? La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, torna a tracciare i confini di questa delicata questione, mettendo al centro il concetto di dolo eventuale ricettazione. Questa decisione offre importanti chiarimenti sulla differenza tra la ricettazione e il meno grave reato di incauto acquisto, nonché sull’applicazione delle circostanze attenuanti.
I Fatti del Caso e il Ricorso in Cassazione
Una donna, condannata in secondo grado dalla Corte d’Appello di Perugia per il reato di ricettazione (art. 648 c.p.), ha presentato ricorso in Cassazione basandosi su tre motivi principali. In primo luogo, lamentava l’errata affermazione della sua responsabilità, sostenendo l’insussistenza dell’elemento psicologico del reato. In secondo luogo, chiedeva la riqualificazione del fatto nel reato più lieve di incauto acquisto (art. 712 c.p.). Infine, contestava il mancato riconoscimento della circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità.
L’Analisi del Dolo Eventuale nella Ricettazione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, respingendo tutte le censure mosse dalla difesa. Il cuore della decisione risiede nella corretta interpretazione del dolo eventuale ricettazione. I giudici hanno ribadito che, per configurare questo grave reato, non è necessaria la certezza della provenienza illecita del bene, ma è sufficiente che l’agente si sia rappresentato la concreta possibilità che la cosa provenisse da un delitto e abbia accettato tale rischio.
Questo, secondo la Corte, è il discrimen, ovvero l’elemento distintivo, rispetto all’incauto acquisto, che si configura invece quando vi è solo un atteggiamento di negligenza o colpa nel non accertare la provenienza del bene. Un semplice sospetto non basta per la ricettazione, ma la consapevole accettazione del rischio sì.
Il Divieto di Duplice Valutazione delle Attenuanti
Un altro punto fondamentale toccato dall’ordinanza riguarda l’applicazione delle circostanze attenuanti. La difesa aveva richiesto l’applicazione dell’attenuante comune del danno di speciale tenuità (art. 62, n. 4 c.p.).
La Corte ha respinto la richiesta, chiarendo un principio consolidato in giurisprudenza: quando l’esiguità del danno è già stata considerata per applicare la forma attenuata del reato di ricettazione (prevista dal quarto comma dell’art. 648 c.p.), lo stesso elemento favorevole non può essere valutato una seconda volta per concedere anche l’attenuante comune. Si tratta di un’applicazione del principio del ne bis in idem sostanziale, che impedisce di beneficiare due volte della medesima circostanza.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha ritenuto il primo motivo di ricorso inammissibile perché non specifico, essendo una mera riproposizione di argomenti già esaminati e respinti dalla Corte d’Appello. Per quanto riguarda il secondo motivo, i giudici hanno confermato la logicità della motivazione della sentenza impugnata, che aveva correttamente individuato la sussistenza del dolo eventuale, escludendo così la possibilità di riqualificare il fatto in incauto acquisto. La decisione si fonda sul consolidato orientamento delle Sezioni Unite (sent. Nocera, 2010), secondo cui l’elemento psicologico della ricettazione è integrato dalla rappresentazione della possibilità della provenienza illecita e dalla relativa accettazione del rischio. Infine, il terzo motivo è stato giudicato infondato in quanto l’attenuante del danno di lieve entità risulta assorbita dalla specifica ipotesi attenuata di ricettazione, impedendo una doppia valutazione favorevole dello stesso elemento.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame consolida principi giuridici di grande importanza pratica. In primo luogo, rafforza la distinzione tra ricettazione e incauto acquisto, ancorandola alla presenza del dolo eventuale ricettazione. Chi acquista un bene a condizioni anomale o sospette deve essere consapevole che l’accettazione del rischio di una sua provenienza illecita può portare a una condanna per un reato grave. In secondo luogo, chiarisce che i benefici di legge, come le attenuanti, non possono essere cumulati se basati sullo stesso presupposto fattuale, garantendo così coerenza e proporzionalità nell’applicazione della pena.
Qual è la differenza fondamentale tra ricettazione e incauto acquisto?
La differenza risiede nell’elemento psicologico. Nella ricettazione è richiesto il dolo, anche in forma eventuale, cioè la consapevole accettazione del rischio che il bene provenga da un delitto. Nell’incauto acquisto, invece, è sufficiente la colpa, ovvero un atteggiamento negligente nel non accertare la legittima provenienza della cosa.
Cosa si intende per dolo eventuale nel reato di ricettazione?
Il dolo eventuale si configura quando l’agente, pur non avendo la certezza assoluta, si rappresenta la concreta possibilità che il bene acquistato o ricevuto provenga da un reato e, ciononostante, decide di agire ugualmente, accettando il rischio che tale evento si verifichi.
È possibile ottenere sia l’attenuante per la ricettazione di lieve entità sia quella comune per il danno di speciale tenuità?
No. Secondo la Corte, l’attenuante comune per il danno di speciale tenuità (art. 62, n. 4, c.p.) è assorbita dall’ipotesi speciale di ricettazione di particolare tenuità (art. 648, co. 4, c.p.). Poiché entrambe le norme valorizzano lo stesso elemento (l’esiguità del danno), questo non può essere considerato due volte a favore dell’imputato.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 44208 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 44208 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 12/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a ROMA il 06/05/1981
avverso la sentenza del 27/02/2024 della CORTE APPELLO di PERUGIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME;
ritenuto che il primo motivo di ricorso, che deduce il vizio di violazione di legge e il difetto di motivazione in ordine all’affermazione di responsabilità per il delitto di cui all’art. 648 cod. pen., in particolare lamentando l’insussistenza dell’elemento soggettivo, non è consentito perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito a pag. 5 della sentenza impugnata, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
osservato che il secondo motivo di ricorso che lamenta la mancata riqualificazione del delitto ascritto all’odierna ricorrente nel meno grave reato di cui all’art. 712 cod. pen. è manifestamente infondato a fronte di una congrua e non illogica motivazione ove si ritiene correttamente sussistente il dolo eventuale del delitto di cui all’art. 648 cod. pen. che rappresenta il discrimen rispetto alla fattispecie di incauto acquisto;
che il giudice di merito ha fatto corretta applicazione dei principi affermati dalla consolidata giurisprudenza di legittimità per cui «l’elemento psicologico della ricettazione può essere integrato anche dal dolo eventuale, che è configurabile in presenza della rappresentazione da parte dell’agente della concreta possibilità della provenienza della cosa da delitto e della relativa accettazione del rischio, non potendosi desumere da semplici motivi di sospetto, né potendo consistere in un mero sospetto» (per tutte, Sez. U, Sentenza n. 12433 del 26/11/2009, dep. 2010, Nocera, Rv. 246324);
considerato che il terzo motivo di ricorso che lamenta il mancato riconoscimento della circostanza di cui all’art. 62 comma primo n. 4 cod. pen. è manifestamente infondato, oltre che reiterativo, a fronte di una corretta motivazione della corte di appello in aderenza ai principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui «l’attenuante di aver cagionato alla persona offesa un danno patrimoniale di speciale tenuità, di cui all’art. 62, comma primo, n. 4, cod. pen., non è compatibile con quella speciale di cui all’art. 648, comma quarto, cod. pen., nella quale resta pertanto assorbita nel caso in cui l’esiguità del danno patrimoniale sia già stata valutata onde ricondurre la fattispecie all’ipotesi attenuata di cui a tale ultima disposizione, posto che il medesimo elemento favorevole non può essere considerato due volte» (Sez. 2, n. 51255 del 16/11/2023, COGNOME, Rv. 285693; Sez. 2, Sentenza n. 43394 del 17/10/2003, COGNOME, Rv. 227135);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 12 novembre 2024.