Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 21448 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21448 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a SANTA NOME COGNOME il 13/09/1964
avverso la sentenza del 25/06/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Premesso che con sentenza del 25/6/2024 la Corte di appello di Firenze confermava la pronuncia emessa il 12/5/2022 dal Tribunale di Pistoia, con la quale NOME COGNOME era stato giudicato colpevole del delitto di cui all’art. 10-ter, d. Igs. 10 marzo 2000, n. 74.
Rilevato che propone ricorso per cassazione l’imputato, contestando in primo luogo il vizio di motivazione quanto all’elemento psicologico del reato, che sarebbe stato riconosciuto in forza soltanto di un dato formale e senza verificare l’effettiva impossibilità di far fronte agli obblighi di versamento per cause indipendenti dalla volontà dello stesso ricorrente e a lui non imputabili. Di seguito, la motivazione è censurata in punto di circostanze attenuanti generiche e di esclusione della recidiva, sulle quali la sentenza non si sarebbe pronunciata nonostante il motivo di gravame.
2.1. Lette le memorie depositate.
Considerato che il ricorso è inammissibile.
3.1. Rilevato che, quanto al primo motivo, la Corte di appello si è espressa con argomento del tutto adeguato, fondato su oggettivi elementi istruttori e privo di illogicità manifesta: come tale, dunque, non censurabile. In particolare, il dolo eventuale è stato riconosciuto nel fatto che il ricorrente, subentrando nella carica di liquidatore della “RAGIONE_SOCIALE“, non risultava aver compiuto alcun controllo di natura contabile sugli adempimenti fiscali, adempiuti e non. Di più, la sentenza ha sottolineato che il COGNOME non aveva neppure allegato di aver assunto la carica senza aver effettuato le verifiche in ordine ai debiti fiscali a fronte della assenza di liquidità e del rifiuto di concessione di crediti da parte delle banche, risulta che fosse impossibilitato a prendere iniziative utili ad escluderne la responsabilità, perché avrebbe potuto, ben prima della scadenza penalmente sanzionata, chiedere la dichiarazione di fallimento della società”. Il profilo psicologico del reato, pertanto, è stato individuato – si ribadisce, nei termin del dolo eventuale – con argomento evidentemente congruo e coerente con la costante giurisprudenza.
3.2. Rilevato, peraltro, che non depone in senso contrario l’art. 13, comma 3bis, d.lgs. n. 74 del 2000, introdotto dal d. Igs. 14 giugno 2024, n. 87, come invece sostenuto nell’impugnazione: la ricorrenza, nel caso di specie, dei presupposti indicati nella norma, infatti, è solo genericamente dedotta, senza peraltro specificare quale di essi ricorrerebbe nel caso in esame.
Rilevato, infine, che anche il secondo motivo di ricorso è inammissibile, in quanto l’atto di gravame non conteneva alcuna censura in punto di circostanze attenuanti generiche o di recidiva, con la conseguenza che tali profili non possono
essere sollevati, per la prima volta, in questa sede: in particolare, le doglianze allora proposte attenevano soltanto alla sussistenza del fatto, nei suoi elementi
materiali e psicologici, ed alla confisca, senza alcun accenno alle citate circostanze.
5. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve esser dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di
tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della
Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, 9 maggio 2025
Il Co igliere estensore
Il Presidente