Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 10874 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 10874 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 25/02/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI CATANZARO nel procedimento a carico di:
NOME nato a VIBO VALENTIA il 02/04/1983
avverso la sentenza del 04/07/2024 della CORTE di APPELLO di CATANZARO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
Udito il Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso .
Udito il difensore, Avv. NOME COGNOME che ha richiamato la memoria depositata ed ha insistito per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, o, in subordine, per la dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Catanzaro confermava la condanna di NOME COGNOME riqualificando la condotta allo stesso contestata ai sensi dell’art. 712 cod. pen.
Lo stesso era accusato di avere ricevuto trecentosettanquattro magliette riconducibili alle principali squadre di calcio, otto cappellini con il logo della Juventus e sette bandiere della squadra di calcio del Barcellona.
Il reato, come riqualificato, veniva dichiarato estinto per decorso del termine massimo di prescrizione.
La Corte d’appello rilevava che il Marchese aveva esibito una fattura di acquisto al momento del controllo e che, poiché l’elemento discretivo tra la ricettazione e la contravvenzione, deve essere individuato nell’elemento psicologico, doveva ritenersi che, sebbene i capi ricevuti fossero contraffatti, l e modalità dell’acquisto, avvenuto con regolare fattura, ostassero al riconoscimento del dolo della ricettazione.
Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il Procuratore generale di Catanzaro, che deduceva violazione di legge e vizio di motivazione: il ricorrente, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte di appello avrebbe avuto la piena consapevolezza della provenienza delittuosa della merce; infatti, sulle magliette poste in vendita compariva l’espressa indicazione ‘ copia non conforme all’originale ‘; pertanto lo stesso sarebbe stato perfettamente consapevole che i prodotti ricevuti e commercializzati fossero contraffatti.
2.1. Il pubblico ministero ha invocato una non consentita rivalutazione della capacità dimostrativa delle prove, allegando la sussistenza del dolo ritenuto, invece, insussistente dalla Corte territoriale.
2.2. Invero, contrariamente a quanto dedotto, l a motivazione in ordina alla ‘buona fede’ del Marchese si profila logica e persuasiva, nella misura in cui ha valorizzato il fatto che il Marchese aveva pagato la merce con regolare fattura, dimostrando di ritenere che i beni acquistati fossero commercializzabili e, dunque, non di provenienza illecita.
Si tratta di un percorso motivazionale convincente e logico, che non si presta a rivisitazioni in questa sede.
Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile. La qualità di parte pubblica della ricorrente esonera dalla pronuncia di condanna della stessa al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso, il giorno 25 febbraio 2025.