Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 42795 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 42795 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/12/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Na cui si è accolta la richiesta di concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen. in ordin all’art. 497-bis cod. pen.;
Ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con cui si censura l’erronea qualificazione fatto, invocando la derubricazione del reato nella fattispecie di cui al primo comma d bis cod. pen., è manifestamente infondato in quanto, secondo consolidata giurispru legittimità, “integra il reato di cui all’art. 497-bis, comma secondo, cod. pen., e non quello m grave di cui al comma primo della stessa norma, il possesso di un documento d’identità recante la foto del possessore, essendo evidente, in tal caso, la partecipazione di quest’ultimo contraffazione del documento” (Sez. 5, n. 25659 del 13/03/2018, Rv. 273303 – 01).
La detenzione di un documento falso, anche solo ideologicamente, alla cui formazione n concorso, integra il reato di cui all’art. 497-bis, comma primo, cod. pen., mentre le condotte di fabbricazione e formazione di un documento falso, nonché di detenzione, per uso non pe o personale se si è concorso nella contraffazione del documento, integrano la fatt grave di cui al secondo comma della medesima norma (Sez. 5, n. 48241 del 4/11/201 277427). In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto configurabile il delitto di comma GLYPH 497-bis cod. pen. nei confronti di un soggetto che aveva esibito un pass contraffatto all’estero raffigurante la propria fotografia, per aver concorso nella benchè quest’ultima non fosse perseguibile in Italia mancando la condizione di proce cui all’art. 10 cod. pen.).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con l del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese pr della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 13 settembre 2023
Il consigliere estensore
Il Presidente