Documento Contraffatto per Uso Personale: La Cassazione Chiarisce i Limiti
La gestione di un documento contraffatto solleva complesse questioni legali, specialmente quando l’uso previsto è puramente personale. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione fa luce sulla differenza cruciale tra il semplice possesso e la partecipazione attiva alla falsificazione, delineando quando si applica l’ipotesi di reato aggravata. La pronuncia chiarisce che chi fabbrica, anche parzialmente, un documento falso, non può beneficiare del trattamento sanzionatorio più mite previsto per chi lo detiene soltanto per uso personale.
Il Caso in Esame: Un Passaporto Falso per Uso Personale
La vicenda trae origine dalla condanna, confermata in appello dalla Corte di Milano, di un individuo per il delitto di possesso e fabbricazione di un passaporto contraffatto. L’imputato ha presentato ricorso in Cassazione, sostenendo che la sua condotta dovesse essere inquadrata in un’ipotesi meno grave. La sua tesi difensiva si basava sul fatto che il documento era destinato a un uso strettamente personale, e che quindi mancasse l’elemento necessario per giustificare la maggiore gravità della pena prevista dalla forma aggravata del reato.
La Questione Giuridica sul Documento Contraffatto
Il nucleo del problema giuridico ruota attorno all’interpretazione dell’articolo 497 bis del codice penale, che disciplina il possesso e la fabbricazione di documenti di identificazione falsi. La norma prevede due diverse fattispecie:
1. Comma 1: Punisce il possesso di un documento falso valido per l’espatrio, quando finalizzato all’uso personale.
2. Comma 2: Prevede una pena più severa per chi fabbrica il documento o ne è in possesso al di fuori dei casi di uso personale.
L’imputato sosteneva che il suo caso rientrasse nella prima ipotesi, meno grave. La Corte di Cassazione è stata chiamata a chiarire se chi partecipa attivamente alla creazione del documento contraffatto possa comunque invocare la finalità di uso personale per evitare l’aggravante.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha respinto il ricorso, ritenendolo manifestamente infondato. I giudici hanno chiarito che la Corte d’Appello ha correttamente applicato la normativa e i principi giurisprudenziali consolidati. La ratio della distinzione operata dall’art. 497 bis c.p. è quella di punire in modo più significativo chi fabbrica o forma il documento, rispetto a chi semplicemente lo possiede per uso personale.
Nel caso specifico, era emerso che l’imputato aveva partecipato attivamente alla contraffazione del passaporto, apponendo sul documento la propria fotografia. Questo atto di contribuzione materiale alla falsificazione è sufficiente, secondo la Corte, a integrare la condotta prevista dal comma 2, ovvero quella aggravata. I giudici hanno sottolineato che l’ipotesi meno grave del possesso per uso personale (comma 1) si applica solo e soltanto se il possessore non ha in alcun modo contribuito a creare il falso. La partecipazione alla fabbricazione, anche se finalizzata a un uso personale, fa scattare automaticamente l’aggravante, poiché la legge intende colpire più duramente la creazione del falso in sé.
Le Conclusioni: Fabbricazione e Possesso, una Differenza Cruciale
In conclusione, la Corte di Cassazione ha stabilito un principio chiaro: la distinzione tra la fattispecie base e quella aggravata nel reato di documento contraffatto non dipende solo dalla finalità d’uso, ma anche dal ruolo del soggetto. Se l’individuo si limita a possedere un documento falso creato da altri per farne uso personale, si applicherà la pena più mite. Se, al contrario, contribuisce in qualsiasi modo alla sua fabbricazione, risponderà del reato in forma aggravata, a prescindere dall’uso che intendeva farne. Di conseguenza, il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della Cassa delle ammende.
Posso essere punito più gravemente se creo un documento falso solo per mio uso personale?
Sì. Secondo la Corte di Cassazione, chi partecipa alla fabbricazione di un documento di identificazione falso (ad esempio, apponendo la propria foto) commette il reato aggravato previsto dall’art. 497 bis, comma secondo, del codice penale, anche se l’intenzione è di farne un uso esclusivamente personale.
Qual è la differenza tra il semplice possesso di un documento falso e la sua fabbricazione?
Il semplice possesso di un documento falso per uso personale è punito in modo meno severo (art. 497 bis, comma primo, c.p.) solo se il possessore non ha partecipato in alcun modo alla sua contraffazione. La fabbricazione o la partecipazione alla creazione del documento, invece, costituisce un’ipotesi di reato più grave, punita dal secondo comma dello stesso articolo.
Cosa ha deciso la Corte nel caso specifico?
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso dell’imputato, confermando la sua condanna. Ha stabilito che, avendo egli partecipato alla contraffazione del passaporto apponendo la propria fotografia, la sua condotta rientrava correttamente nell’ipotesi aggravata del reato, a prescindere dal fatto che il documento fosse destinato a un uso personale.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 12819 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 12819 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME 06HREEJ nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/10/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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Rilevato che COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza con cui la Corte d’appello di Milano ne ha confermato la condanna per il delitto aggravato di possesso e fabbricazione di un documento di identità contraffatto;
Ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamenta vizio d motivazione ed erronea applicazione dell’art. 497 bis comma 2 cod. pen. ritenendo che, nel caso in esame, l’imputato abbia agito per uso personale e quindi non ricorra alcun elemento per giustificare la maggiore gravità della pena, è manifestamente infondato perché, nel ricondurre la condotta dell’imputato all’ipotesi aggravata di cui all’art. 497 bis comma cod. pen., la Corte d’appello ha fatto corretta applicazione del dato normativo e del principio di legittimit affermato dalla consolidata giurisprudenza di legittimità in materia. In particolare, si afferma che integra il reato di cui all’art. 497 bis, comma secondo, cod. pen. (possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi), il possesso di un passaporto contraffatto dallo stesso possessore (nel caso di specie, egli ha partecipato alla contraffazione apponendo al documento la propria fotografia), considerato che la “rado” di cui all’art. 497 bis cpv cod. pen. è quella di punire in modo più significativo chi fabbrica o comunque forma il documento, oppure lo detiene fuori dei casi di uso personale, con la conseguenza che il possesso per uso personale rientra nella previsione di cui all’art. 497 bis, comma primo, cod. pen. solo se non accompagnato dalla contraffazione ad opera del possessore (Sez. 5, Sentenza n. 18535 del 15/02/2013, Lorbek, Rv. 255468).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 28/02/2024