Documenti Falsi: la Cassazione conferma la condanna anche senza clausola di espatrio
Il possesso di documenti falsi rappresenta un grave reato contro la fede pubblica. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha fornito importanti chiarimenti sui presupposti per la configurabilità del delitto, specificando come anche una carta d’identità contraffatta, priva di specifiche diciture, possa integrare pienamente la fattispecie criminosa. Analizziamo insieme questa decisione per comprenderne la portata e le implicazioni pratiche.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine dalla condanna, confermata in appello, di una persona per i reati di possesso e fabbricazione di documenti falsi (art. 497 bis c.p.) e di falsificazione e messa in circolazione di valori di bollo contraffatti (art. 459 c.p.). L’imputata ha presentato ricorso in Cassazione, contestando principalmente due aspetti: la correttezza della motivazione che ha portato alla sua condanna e l’eccessività della pena inflitta, lamentando la mancata applicazione di circostanze attenuanti.
La Configurabilità del Reato di Possesso di Documenti Falsi
Il motivo centrale del ricorso riguardava la natura del documento contraffatto. Secondo la difesa, la carta d’identità in questione non poteva considerarsi un documento valido per l’espatrio. La Corte di Cassazione ha rigettato questa tesi, qualificandola come manifestamente infondata. Gli Ermellini hanno sottolineato un principio cruciale: una carta d’identità, se non riporta la specifica clausola “non valida per l’espatrio”, è per sua natura un documento che abilita il titolare a superare i confini nazionali.
Di conseguenza, il possesso di un tale documento contraffatto integra pienamente il reato, poiché è idoneo a ledere l’interesse giuridico tutelato dalla norma. Inoltre, la Corte ha escluso che si potesse parlare di “falso grossolano”. La contraffazione, infatti, non era così palese da essere immediatamente riconoscibile, ma presentava caratteristiche tali da poter ingannare la pubblica fede, che è il bene giuridico protetto dalla norma incriminatrice.
La Discrezionalità del Giudice di Merito sulla Pena
Il secondo e il terzo motivo di ricorso, relativi all’entità della pena e alla mancata concessione delle attenuanti generiche (art. 62 bis c.p.) e della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131 bis c.p.), sono stati dichiarati inammissibili. La Cassazione ha ribadito un principio consolidato: la valutazione della pena, la sua graduazione e la concessione o meno delle attenuanti rientrano nella piena discrezionalità del giudice di merito. Questo potere deve essere esercitato nel rispetto dei criteri fissati dagli articoli 132 e 133 del codice penale.
In sede di legittimità, la Corte di Cassazione non può sostituire la propria valutazione a quella del giudice di primo e secondo grado, ma può solo verificare che la motivazione sia logica, coerente e non viziata da errori di diritto. Nel caso di specie, i giudici di merito avevano adeguatamente motivato la loro decisione, facendo riferimento a elementi specifici emersi nel processo.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile basandosi su due pilastri argomentativi. In primo luogo, ha affermato che l’interpretazione della difesa era in palese contrasto con il dato normativo e la giurisprudenza consolidata. La carta d’identità falsificata era oggettivamente idonea a consentire l’espatrio e a ingannare la pubblica fede, elementi sufficienti a configurare il reato contestato. In secondo luogo, ha riaffermato i limiti del proprio sindacato sulla determinazione della pena, che non può essere rivalutata nel merito se la decisione del giudice inferiore è supportata da una motivazione congrua e logica, come avvenuto nel caso in esame.
Conclusioni
Questa ordinanza consolida l’orientamento della giurisprudenza in materia di documenti falsi. La decisione chiarisce che la pericolosità del documento non dipende dalla presenza di specifiche clausole, ma dalla sua oggettiva idoneità a svolgere la funzione tipica, come quella di permettere l’attraversamento delle frontiere. Inoltre, viene riaffermato il principio per cui la valutazione sulla congruità della pena è un’attività riservata ai giudici di merito, e il ricorso in Cassazione non può trasformarsi in un terzo grado di giudizio sui fatti. L’esito del procedimento, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una cospicua somma alla Cassa delle ammende, sottolinea la severità con cui l’ordinamento punisce la lesione della fede pubblica.
Quando una carta d’identità falsa è considerata valida ai fini del reato di possesso di documenti validi per l’espatrio?
Secondo la Corte, una carta d’identità falsa è considerata tale quando non riporta la specifica clausola di “non validità per l’espatrio”. In assenza di tale dicitura, il documento è intrinsecamente idoneo a consentire l’uscita dal territorio nazionale, integrando così il reato.
Perché un falso documento non è stato considerato un ‘falso grossolano’ in questo caso?
Il documento non è stato ritenuto un ‘falso grossolano’ perché le sue caratteristiche lo rendevano comunque idoneo a ingannare la pubblica fede. Una falsificazione è ‘grossolana’ solo quando è così evidente e malfatta da non poter trarre in inganno nessuno, cosa che non si è verificata nel caso di specie.
È possibile contestare in Cassazione l’ammontare della pena decisa dal giudice?
No, non è possibile contestare nel merito l’ammontare della pena in sede di Cassazione. La graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito. La Corte di Cassazione può intervenire solo se la motivazione della sentenza è manifestamente illogica, contraddittoria o basata su un errore di diritto, ma non può sostituire la propria valutazione a quella del giudice che ha deciso il caso.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 40041 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 40041 Anno 2025
Presidente: BELMONTE NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CASERTA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 25/03/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli che ha confermato la condanna dell’imputata per i reati di possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi di cui all’art. 497 bis cod. pen. (capo a) e di falsificazione dei valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati di cui all’ad 459 cod. pen. (capo b);
Considerato che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, è manifestamente infondato in quanto prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità. La Corte territoriale, invero, ha correttamente esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pagg. 3 e 4) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini dell’affermazione della responsabilità. Contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa, infatti, la carta d’identità in esame, non riportando alcuna clausola specifica di non validità per l’espatrio, abilitava senza dubbio il soggetto detentore ad uscire dal territorio nazionale, non residuando, pertanto, alcun dubbio in merito alla configurabilità del reato contestato, dovendosi, al contempo, escludere anche la possibilità che il documento contraffatto possa considerarsi un falso grossolano, tenuto conto che per le sue caratteristiche era sicuramente idoneo ad ingannare la pubblica fede;
Ritenuto che il secondo e il terzo motivo, che denunziano l’eccessività della pena e l’omessa applicazione degli artt. 62 bis e 131 bis cod. pen., non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità e sono manifestamente infondati perché, secondo l’indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen. Nella specie, l’onere argomentativo del giudice è stato adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare pag. 5 della sentenza impugnata);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 19/11/2025