Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 9555 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 9555 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 16/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/04/2025 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che COGNOME NOME ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 22 aprile 2025, con la quale la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza con cui Tribunale di Roma, lo aveva condannato per il reato di cui all’art. 10 del d.lgs. n. 74 del 2
che, con un primo motivo di doglianza, si lamenta il vizio di motivazione nella parte in c sentenza impugnata ha indicato elementi di fatto e argomentazioni obiettivamente contraddittorie rispetto al materiale probatorio acquisito;
che, con secondo motivo, si lamenta la violazione dell’art. 99 cod. pen., nonché vizi de motivazione, in relazione alla mancata esclusione della recidiva.
Considerato che i motivi esposti dal ricorrente non sono consentiti in sede di legittim perché riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con c argomenti giuridici di merito e non scanditi da specifiche critiche delle argomentazioni a b della sentenza impugnata;
che quest’ultima ha correttamente ritenuto fondata la penale responsabilità del ricorren posto che, in sede di verifica, dall’Il maggio 2015 al 9 maggio 2016, i documenti contabili furono reperiti né presso la sede della società né presso lo studio del commercialista, consider altresì che del protrarsi del tempo di custodia cautelare fino al 9 maggio 2016 non vi è prov atti;
che, quanto alla mancata esclusione della recidiva, la sentenza impugnata, in tota continuità con quella di primo grado, ha constatato la mancanza di elementi positivi di giud e, per contro, ha valorizzato in senso negativo i rilevanti e significativi precedenti penali rispett ai quali i fatti oggetto del presente procedimento appaiono di epoca immediatamente successiva alla fine dell’esecuzione delle condanne pregresse e, dunque, segno di una crescente pericolosità non essendovi stata alcuna interruzione temporale fra l’epoca di commissione dei fatti più remo e quelli oggi giudicati (pag. 3 della sentenza).
Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevat che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ri senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declarato dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere del spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
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Così deciso in Roma, il 16 gennaio 2026
Il Consigliere estensore
Il Presidente