Divieto di Reformatio in Peius: Quando l’Appello Non Può Peggiorare la Pena
Il principio del divieto di reformatio in peius rappresenta una garanzia fondamentale nel processo penale, assicurando che l’imputato che decide di impugnare una sentenza non si veda infliggere una condanna più severa. Una recente sentenza della Corte di Cassazione ha riaffermato con forza questo principio, annullando una decisione della Corte d’Appello che, pur riducendo la pena complessiva, aveva inasprito la sanzione per uno dei reati contestati. Questo caso offre uno spunto prezioso per comprendere i meccanismi di calcolo della pena e i limiti del potere del giudice d’appello.
I Fatti del Caso
L’imputato era stato condannato in primo grado per i reati di rapina e porto d’armi in luogo pubblico. Il giudice di primo grado aveva stabilito una pena base, aumentandola di un solo mese di reclusione per il reato satellite (il porto d’armi) unificato dal vincolo della continuazione.
In sede di appello, proposto esclusivamente dalla difesa, la Corte territoriale aveva ricalcolato la pena. Tuttavia, nel farlo, aveva applicato un aumento di tre mesi per la continuazione, superiore a quello stabilito in primo grado. Inoltre, la difesa aveva eccepito un errore puramente matematico nel calcolo della riduzione di un terzo della pena, prevista per la scelta del rito abbreviato.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha accolto integralmente il ricorso della difesa, rilevando due errori distinti nella sentenza d’appello.
In primo luogo, ha censurato la violazione dell’articolo 597, comma 3, del codice di procedura penale. Questo articolo sancisce il divieto di reformatio in peius, impedendo al giudice dell’impugnazione di applicare una pena più grave per specie o quantità quando l’appello è stato proposto dal solo imputato. La Corte ha chiarito che questo divieto si applica non solo alla pena complessiva, ma anche ai singoli aumenti per i reati satellite in continuazione. Aumentare la pena da uno a tre mesi per il porto d’armi costituiva una chiara violazione di tale principio, anche se la pena finale fosse risultata inferiore a quella di primo grado.
In secondo luogo, la Cassazione ha riscontrato un palese errore di calcolo. La Corte d’Appello, partendo da una pena di 63 mesi, aveva erroneamente calcolato la riduzione di un terzo, giungendo a una pena finale superiore a quella corretta.
Il Corretto Calcolo della Pena e il Divieto di Reformatio in Peius
Per correggere gli errori, la Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio. Ha quindi proceduto a un nuovo calcolo, ripristinando l’aumento di un solo mese per la continuazione, come stabilito dal primo giudice. La pena è stata così rideterminata: partendo dalla pena base di cinque anni (60 mesi), si è aggiunto un mese per la continuazione, arrivando a un totale di 61 mesi. Applicando la corretta riduzione di un terzo per il rito abbreviato, la pena finale è stata fissata in tre anni, quattro mesi e venti giorni di reclusione, oltre a una multa.
le motivazioni
La motivazione della Corte si fonda su un principio di garanzia processuale irrinunciabile. Il divieto di reformatio in peius serve a tutelare il diritto di difesa, evitando che l’imputato sia dissuaso dall’esercitare il proprio diritto di impugnazione per timore di un peggioramento della sua condizione. La Cassazione, citando un proprio precedente (Sent. n. 16995/2022), ha ribadito che il divieto opera anche sui singoli componenti della pena, come gli aumenti per la continuazione, e non solo sul risultato finale. Anche se il giudice d’appello riqualifica un fatto in termini più favorevoli o riconosce circostanze attenuanti, non può ‘compensare’ applicando aumenti maggiori per altri reati unificati dalla continuazione. L’errore di calcolo, d’altra parte, è un vizio oggettivo che la Corte ha il potere di correggere direttamente, come previsto dall’art. 620 cod. proc. pen., per assicurare la corretta applicazione della legge.
le conclusioni
La sentenza in esame riafferma con chiarezza due capisaldi del diritto processuale penale. Primo, il divieto di reformatio in peius è un limite invalicabile per il giudice d’appello, che non può inasprire alcun aspetto della pena se l’impugnazione proviene solo dall’imputato. Secondo, la precisione nel calcolo della pena è un requisito essenziale di legalità, e la Corte di Cassazione ha il compito di rimediare a eventuali errori materiali per garantire una sanzione giusta e conforme alla legge. Questa decisione rafforza la fiducia nel sistema delle impugnazioni come strumento di tutela dei diritti dell’imputato.
Cosa significa ‘divieto di reformatio in peius’?
Significa che se solo l’imputato impugna una sentenza di condanna, il giudice del grado successivo (ad esempio, la Corte d’Appello) non può in alcun modo peggiorare la sua situazione, né aumentando la pena complessiva né inasprendo i singoli aumenti per i reati collegati.
Un giudice d’appello può aumentare la pena per un reato ‘satellite’ se la pena totale diminuisce?
No. Come chiarito dalla sentenza, il divieto di reformatio in peius si applica a ogni singolo ‘pezzo’ della pena. Pertanto, il giudice d’appello non può aumentare la sanzione per un reato unificato in continuazione, anche se il risultato finale della pena è più basso di quello inflitto in primo grado.
Cosa fa la Corte di Cassazione se rileva un errore di calcolo nella pena?
Se la Corte di Cassazione rileva un errore di calcolo che non richiede ulteriori accertamenti di fatto, può annullare la sentenza ‘senza rinvio’. Ciò significa che la Corte stessa corregge l’errore e ridetermina la pena corretta, chiudendo definitivamente la questione senza bisogno di un nuovo processo.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 9413 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 9413 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/01/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MESSINA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 26/11/2021 della CORTE APPELLO di MESSINA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME, che ha chiesto annullarsi senza rinvio la sentenza impugnata correggendo l’errore di calcolo e riducendo ad un mese di reclusione l’aumento per la continuazione;
RITENUTO IN FATTO
Il difensore di NOME COGNOME ricorre per cassazione avverso la sente della Corte di appello di Messina del 26/11/2021, che aveva rideterminato pena alla quale COGNOME era stato condannato per i reati di rapina e porto d’ in luogo pubblico
1.1 Al riguardo il difensore del ricorrente rileva che la Corte di ap aveva errato nel calcolo della riduzione di un terzo della pena prevista giudizio abbreviato.
1.2 Il difensore eccepisce inoltre che mentre il giudice di primo gr aveva applicato un aumento di mesi uno di reclusione per la continuazione, giudice di appello aveva applicato un aumento di mesi tre di reclusione, violazione quindi dell’art. 597 comma 3 cod.proc.pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
LI1 ricorso è fondato.
1.1 La Corte di appello ha infatti rideterminato la pena alla quale era condannato l’imputato, prevedendo una pena base di anni cinque di reclusion per il reato di cui al capo a), aumentata di mesi tre di reclusione (e qu giunge ad una pena di anni cinque e mesi tre di reclusione, pari a mesi 63), cui la riduzione di un terzo porterebbe ad una pena di mesi 42 di reclusion cioè di anni 3 e mesi sei e non anni tre e mesi dieci di reclusione.
1.2 Fondato è anche il secondo motivo di ricorso.
Il giudice di primo aveva infatti applicato per il reato di cui al capo aumento di mesi uno di reclusione ed C 200,00 di multa, mentre la Corte appello ha applicato a tale titolo un aumento di mesi tre di reclusione 200,00 di multa: ciò premesso, deve essere ribadito che “viola il divie “reformatio in peius” il giudice dell’impugnazione che, dopo aver riqualificat termini di minore gravità il fatto sul quale è commisurata la pena base, anc seguito del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, pur irroga una sanzione complessivamente inferiore a quella inflitta in primo grado, appli per i reati satellite – già unificati dalla continuazione – un aumento maggiore rispetto a quello praticato dal giudice della sentenza riform (Fattispecie in cui la Corte ha censurato la decisione che aveva aumentato pena per ciascuno dei reati satellite già unificati in continuazion derubricando uno di essi da tentativo di estorsione in violenza privata)” (S n. 16995 del 28/01/2022, Somma, Rv. 283113).
1.3 Pertanto, in accoglimento del ricorso ed in applicazione dell’art. lett. I) cod. proc. pen., deve quindi essere ripristinata la pena inflitta d di primo grado per la continuazione: pertanto quindi dalla pena base di cinque di reclusione per il reato di cui al capo a), con l’aumento di mesi reclusione, si giunge ad una pena di anni cinque e mesi uno di reclusione, p mesi 61), per cui la riduzione di un terzo porta ad una pena di anni tre, me giorni 20 di reclusione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata relativamente al trattamen sanzionatorio che ridetermina in anni tre, mesi quattro, giorni 20 di reclus € 1.000,00 di multa.
Così deciso il 24/01/2023