Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 26491 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 26491 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 06/06/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI GENOVA nel procedimento a carico di: COGNOME NOME nato a ALBENGA il 22/08/1979
inoltre:
BORGOGNO DOMENICA
RAGIONE_SOCIALE
avverso la sentenza del 29/01/2025 del TRIBUNALE di SAVONA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo l’annullamento della sentenza impugnata
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Savona, con sentenza emessa il 29 gennaio 2025, ha assolto con la formula” perché il fatto non sussiste” COGNOME NOME dal reato d cui all’art. 5 bis comma 1, in relazione all’art. 583 comma 1 n.1. cod pen. Al COGNOME era stato contestato che per colpa generica, nonché in violazione della norme di cui agli ar 146 e 158 del CdS, aveva cagionato a Borgogno Domenica lesioni personali dalle quali era derivata una incapacità di attendere alla proprie occupazioni superiore ai giorni. In particolare, si è contestato al COGNOME di aver parcheggiato il pro motociclo in divieto di sosta, creando un ostacolo alla circolazione, cosi determinan la caduta al suolo della persona offesa, che aveva urtato il veicolo mentre era marcia sulla propria bicicletta.
Il fatto è stato così ricostruito. Il 1 giugno 2020 la persona offesa COGNOME stava transitando in INDIRIZZO ad Alassio a bordo della sua bicicletta. All’altezz civico INDIRIZZO, a bordo strada, vi era lo scooter del COGNOME NOME, parcheggiato in violazione del divieto di sosta. Il mezzo occupava parte della carreggiata, riducen lo spazio utile di percorrenza di 70/80 cm. La COGNOME, nell’effettuare la manovra superamento dell’ostacolo spostandosi a sinistra, veniva colpita dal cassone del motocarro Piaggio Ape che sopraggiungeva nella medesima corsia di marcia, rovinando contro lo scooter parcheggiato e riportando le lesioni descritte nel capo imputazione. Il COGNOME era stato sanzionato in via amministrativa per violazione degli artt. 146 e 158 CdS ( violazione della segnaletica stradale e divieto di fermat sosta dei veicoli).
Il Tribunale di Savona aveva riconosciuto la responsabilità del conducente de motocarro che, pur avvistando la ciclista nell’atto di effettuare la manovr spostamento, aveva continuato la marcia, così determinando l’urto. Il Tribunale er invece pervenuto alla assoluzione del COGNOME con la formula ” perché il fatto non sussiste” escludendo il nesso causale tra il posizionamento in divieto di sosta d mezzo del COGNOME e il sinistro. Riteneva il giudice che, poiché – come riconosciuto da tutte le consulenze ricostruttive del sinistro – il restringimento della carre non avrebbe impedito il contemporaneo passaggio della bicicletta e del motocarro, non poteva affermarsi che la causa del sinistro risiedesse nel restringimento del corsia di marcia percorsa dalla ciclista.
Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per il Procuratore generale della Corte d’appello di Genova, per due motivi.
Con un primo motivo lamenta vizio di violazione di legge. Era errata in diri l’affermazione del giudice di merito secondo cui il segnale di divieto di sosta ha finalità quella di regolare la speditezza della circolazione e non quella di prev incidenti e, pertanto, la violazione della predetta norma non era idonea ad integra
gli estremi della colpa specifica in ordine all’aver causato il sinistro strad sentenza impugnata aveva fatto riferimento ad un precedente di legittimità (sez 4, 1 marzo 1998, n.3094) che aveva affermato l’assenza di automatismi tra violazione della regola cautelare e attribuzione di responsabilità, dovendosi accertare, nel ca concreto, se un parcheggio in divieto di sosta abbia creato pericolo per la circolazio Era però del tutto chiaro che, nel caso di specie, la violazione delle regole sulla dei veicoli aveva concretamente posto a rischio la sicurezza della circolazione, come emergeva chiaramente dalla incontestata dinamica del sinistro. Secondo plurime pronunce di legittimità, invero, anche le norme che regolano la sosta dei veicoli so poste a presidio della sicurezza stradale, mirando ad evitare intralci alla circolaz conseguenti alla presenza di ostacoli sulla carreggiata.
Con il secondo motivo lamenta vizio di manifesta illogicità della motivazione in ordi alla esclusione del nesso causale. Nella sentenza impugnata si era ritenuto che la circolazione non era preclusa poiché, secondo la ricostruzione del sinistro compiut dal consulente tecnico, i due mezzi venuti a collisione potevano contemporaneamente transitare anche se vi era il restringimento della corsia. Il giudice di merito avev tutto omesso di considerare che la stessa consulenza tecnica aveva però precisato come, a fronte del restringimento determinato dallo scorretto parcheggio dello scoote del Cammarata, lo spazio libero tra i veicoli era di soli trenta centimetri, rispet spazio di un metro sussistente se la corsia non fosse stata occupata dal ciclomotore.
Il responsabile civile RAGIONE_SOCIALE e COGNOME NOME hanno depositato memoria insistendo per il rigetto del ricorso.
La parte civile COGNOME NOME ha depositato memoria chiedendo l’annullamento della sentenza impugnata.
Il Procuratore generale ha concluso per l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
Con il primo motivo si deduce che il Tribunale di Savona sarebbe incorso in un errore d diritto escludendo che la violazione delle prescrizioni di divieto di sosta possa inte il profilo della causalità della colpa nel caso di incidenti stradali, in consideraz rischio che la regola cautelare mira a prevenire. Secondo il ricorrente, il Tribu avrebbe erroneamente affermato che dette prescrizioni avrebbero la finalità di regolar la speditezza della circolazione e non quella di salvaguardare gli utenti dalla strada rischio di incidenti mediante la segnalazione di un pericolo. In proposito, va rilevat
il Tribunale ha però immediatamente precisato che GLYPH può sempre configurarsi la responsabilità di colui che parcheggia il veicolo in sosta vietata, ove se si accerti violazione del divieto abbia, in concreto, creato un pericolo per la circolazione strad
Va preliminarmente ricordato che la responsabilità colposa implica che la violazion della regola cautelare deve aver determinato la concretizzazione del rischio ch detta regola mirava a prevenire, poiché alla colpa dell’agente va ricondotto non qualsia evento realizzatosi, ma solo quello causalmente riconducibile alla condotta posta in esser in violazione della regola cautelare (Sez. 4, n. 1819 del 03/10/2014, COGNOME Rv. 261768 – 01; Sez. 4, n. 40050 del 29/03/2018, COGNOME, Rv. 273870 – 01; Sez. 4, n. 30985 del 04/04/2019, COGNOME, Rv. 277476 – 019). Ciò premesso, è bene evidenziare che I ‘apposizione del divieto di sosta può essere riconducibile alla finali evitare intralci alla circolazione stradale in determinate aree ( in particolare, analiticamente descritte dall’art. 158 CdS, quali incroci, presenza di dossi, corsie rise a mezzi pubblici e altro, ovvero aree individuate dai Comuni secondo quanto previsto dall’art. 7 del Codice della Strada). Il divieto può però essere determinato anche da diversa esigenza di riservare spazi di sosta a categorie protette e non già dalla necess di non intralciare la circolazione. Deve pertanto essere accertata la ragione de apposizione del divieto di sosta, ai fini di comprendere se la previsione abbia fin cautelare e rispetto a quale rischio. Se infatti il divieto mira ad evitare che, in dete luoghi, la circolazione non sia intralciata, impedita o resa difficoltosa dalla prese ostacoli, divieto attiene al rischio di verificazione di sinistri, non solo perché trattarsi di ostacoli non visibili o inattesi (come in presenza di dossi o curve, dove è vietata, oltre alla sosta, anche la fermata), ma anche perché tali ostacoli, facilm evitabili per chi tenga una condotta di guida prudente ed accorta, potrebbero non esserl in caso contrario (Sez. 4 – , n. 9463 del 09/02/2023, Guida, Rv. 284157 – 01). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Ciò posto, va ribadito che, seppur in modo perplesso, il Tribunale di Savona afferma che anche nei casi di violazione delle regole cautelari che impongono il divieto di sosta verificarsi, in concreto, il rischio della verificazione di sinistri stradali, in giurisprudenza sopra citata.Tuttavia, il giudice di merito ha omesso di motivare in mer alla natura cautelare del divieto nel caso di specie e, in caso affermativo, in relazi quale rischio. Motivazione oltremodo necessaria, sol che si consideri che il motociclo t “Kymco” del Cammarata aveva provocato un restringimento della corsia di marcia ove si era verificato l’urto. Il punto merita quindi un necessario approfondimento, esse importante chiarire, ai fini della corretta individuazione della natura delle prescri del tipo di rischio che il divieto mirava a prevenire, le ragioni della apposizione del di sosta sulla INDIRIZZO nel Comune di Alassio.
Coglie nel segno anche il secondo motivo di ricorso. La sentenza impugnata, con motivazione non esaustiva, si limita a richiamare genericamente le conclusioni de consulenti affermando che in loco sarebbe stato possibile il contemporaneo passaggio dei
due veicoli coinvolti nell’urto, senza indicare, in concreto e in base alle citate ris istruttorie, quale sarebbe stato l’ingombro della carreggiata, quale lo spazio residu
pertanto le ragioni per cui, sul piano della causalità materiale, si sarebbe do escludere l’efficienza causale della condotta del COGNOME in ordine alla verificazio
del sinistro.
6. Si impone pertanto l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio al Tribunale d
Savona per nuovo esame sui punti sopra evidenziati.
PQM
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Savona in diversa composizione fisica.
Roma, 6 giugno 2025