Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 20910 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 20910 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 09/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a MONZA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 06/12/2023 del TRIBUNALE di MONZA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
NOME COGNOME ricorre per cassazione, tramite il difensore, avverso l’ordinanza in epigrafe, con la quale il Tribunale di Monza, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha rigettato la sua istanza, volta ad ottenere l’autorizzazione a espatriare per recarsi presso la sede operativa della società RAGIONE_SOCIALE in Francia dal lunedì a venerdì. Il ricorrente, che ha anche depositato memoria difensiva, osserva di non avere impugnato il provvedimento del AVV_NOTAIO contenente il divieto di espatrio, ma che aveva avanzato al G.E. la richiesta di potersi recare all’estero per esercitare il diritto, costituzionalment garantito, di svolgere attività lavorativa; evidenziava anche l’incompatibilità con il diritt comunitario della norma di cui all’art. 2 d.P.R. 649 del 1974, e sottolineava l’assenza del pericolo di fuga.
Il ricorso è inammissibile, perché aspecifico e manifestamente infondato.
Il G.E., nel dichiararsi incompetente a rilasciare autorizzazioni all’espatrio in caso di provvedimento del AVV_NOTAIO, ha infatti fatto corretta applicazione del principio già affermato da questa Corte, per cui spetta al giudice dell’esecuzione, in applicazione analogica dell’art. 676, primo comma, cod. proc. pen., la competenza a pronunciarsi sul provvedimento di concessione o di diniego del nulla osta al rilascio del passaporto, previsto dall’art. 3, lett. d), della L. 21 novembre 1967 n. 1185, solo nel caso di soggetti nei cui confronti si debba eseguire una pronuncia di condanna alla pena pecuniaria, rimanendo altrimenti priva di protezione giurisdizionale una posizione di diritto soggettivo di costoro, ma non anche, come nel caso di specie, con riferimento a condannati a pena detentiva, che comporta il divieto assoluto di ottenere il passaporto, poichè contro il ritiro del passaporto, l’art. 10 della legge citata consente, alternativamente, il ricorso al AVV_NOTAIO per gli affari esteri o al tribunale amministrativo regionale (Sez. 1, n. 1610 del 02/12/2014 dep. 14/01/2015, Rv. 261999 – 01; Sez. n. 17507 del 20/02/2020 Rv. 279184 – 01).
Alla declaratoria d’inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – per i profili di colpa connessi all’irritualità dell’impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) – di una somma in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende.
Così deciso il 09/05/2024