Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 1022 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Sent. Sez. 2 Num. 1022 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/12/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
NOME COGNOME
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a Napoli il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 12/09/2025 del Tribunale di Napoli; letti il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 13 settembre 2024, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli ha applicato nei confronti di NOME COGNOME la misura cautelare della custodia in carcere in relazione ai reati di usura ed estorsione. Con successivo provvedimento del 13 marzo 2025 tale misura Ł stata sostituita con quella degli arresti domiciliari con divieto di comunicare con soggetti diversi dai conviventi ai sensi dell’art. 284, comma secondo, cod. proc. pen.
Con provvedimento del 9 luglio 2025, il medesimo Giudice per le indagini preliminari ha rigettato l’istanza con cui NOME COGNOME aveva chiesto di essere autorizzato a svolgere colloqui permanenti con la sorella, la madre e la figlia non conviventi.
NOME COGNOME, a mezzo dei suoi difensori, propone ricorso per cassazione avverso il provvedimento con cui il Tribunale di Napoli, in data 12 settembre 2025, ha dichiarato inammissibile l’appello proposto contro la richiamata ordinanza di rigetto della richiesta di autorizzazione ai colloqui.
Il ricorrente lamenta, con l’unico motivo di impugnazione, l’inosservanza degli artt. 284 e 310 cod. proc. pen.
La difesa assume che il giudice dell’impugnazione abbia erroneamente ritenuto l’inammissibilità dell’appello sul presupposto che l’ordinanza impugnata riguardi le modalità esecutive della misura degli arresti domiciliari, ‘ rispetto alle quali l’istante Ł facultato ad avanzare richiesta di autorizzazione ad hoc al giudice competente ‘, con conseguente esclusione del controllo mediante la procedura dell’appello cautelare.
La motivazione si porrebbe, secondo la prospettazione difensiva, in insanabile contrasto con il principio di diritto secondo cui il provvedimento con il cui Ł rigettata l’istanza di revoca del divieto di comunicare con persone terze, imposto ex art. 284 cod. proc. pen., Ł suscettibile di controllo mediante atto di appello, trattandosi di misura idonea a incidere in modo
significativo sull’afflittività della misura cautelare principale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł fondato e deve essere accolto per le ragioni che seguono.
Occorre premettere che le Sezioni unite di questa Corte hanno affermato che i provvedimenti emessi ai sensi dell’art. 284, terzo comma, cod. proc. pen., che regolano le modalità di attuazione degli arresti domiciliari relativamente alla facoltà dell’indagato di allontanarsi dal luogo di custodia, contribuiscono ad inasprire o ad attenuare il grado di afflittività della misura cautelare e devono pertanto essere ricompresi nella categoria dei provvedimenti sulla libertà personale; ne consegue che ad essi si applicano le regole sull’impugnazione dettate dall’art. 310 cod. proc. pen., che prevede, in proposito, un sindacato di secondo grado esteso anche nel merito (cfr. Sez. U. n. 24 del 03/12/1996, COGNOME, Rv. 206465-01 nonchØ in termini analoghiSez. 5, n. 26601 del 21/02/2018, COGNOME, Rv. 273227 – 01).
Nell’enunciare il principio richiamato, le Sezioni unite hanno, peraltro, puntualizzato che la disciplina in esame non opera con riguardo a quei provvedimenti che, per la loro natura temporanea e meramente contingente, risultano privi di concreta attitudine a incidere in modo apprezzabile e duraturo sullo status libertatis dell’interessato, non determinando, pertanto, una stabile rimodulazione del contenuto afflittivo della misura (negli stessi termini Sez. 6, n. 1733 del 27/09/2018, NOME, Rv. 274841 – 01).
Muovendo da tale premessa, la giurisprudenza di legittimità ha valorizzato la ratio dell’intervento del giudice nella fase esecutiva della misura domiciliare, ritenendo che la regola dell’impugnabilità ex art. 310 cod. proc. pen. non possa essere circoscritta ai soli provvedimenti adottati ai sensi dell’art. 284, terzo comma, cod. proc. pen. ma debba estendersi anche a quelli emessi ai sensi dell’art. 284, comma secondo, cod. proc. pen. In questa prospettiva la giurisprudenza di legittimità ha precisato che il divieto, ovvero la restrizione, di comunicare con soggetti diversi dai conviventi o da coloro che prestano assistenza non può essere ricondotto ad una semplice modalità esecutiva, priva di autonoma rilevanza, della custodia domiciliare. Esso integra, piuttosto, una prescrizione munita di propria consistenza giuridica, destinata a conformare in modo significativo il contenuto della misura e, quindi, a incidere sul complessivo livello di compressione della libertà personale.
Ne consegue che tale limitazione non integra una ‘mera modalità accessoria’ della vigilanza della custodia domiciliare, ma Ł suscettibile di produrre un apprezzabile irrigidimento del regime cautelare, in quanto determina un incremento della componente afflittiva della misura principale, aggiungendo al vincolo di permanenza un ulteriore limite che investe la sfera relazionale dell’interessato. In questo senso, Ł stato affermato che la prescrizione in questione incide gravemente sulla afflittività della misura cautelare principale (Sez. 6, n. 21296 del 12/05/2009, Pozzi, Rv. 243678-01; piø di recente, nello stesso senso, Sez. 4, n. 20380 del 07/03/2017, Affinito, Rv. 270026-01).
¨ stato, inoltre, puntualizzato che la ragione ispiratrice della previsione di cui all’art. 284, comma secondo, cod. proc. pen. va colta nell’esigenza di conformare in concreto l’esecuzione degli arresti domiciliari, modulandone il regime attraverso limiti e divieti di comunicazione correlati alla ravvisata sussistenza di peculiari esigenze cautelari, sia di natura endoprocessuale sia connesse a finalità di prevenzione sociale (Sez. 1, n. 6934 del 08/09/2020, dep. 2021, Scarabeo, Rv. 280530). Ne deriva che tali prescrizioni, proprio perchØ funzionali a presidiare esigenze cautelari specifiche e non meramente organizzative, concorrono a definire l’effettivo contenuto della restrizione, incidendo direttamente su profili
della libertà personale ulteriori rispetto al divieto di allontanamento.
L’appellabilità, ai sensi dell’art. 310 cod. proc. pen., dei provvedimenti adottati ex art. 284, comma secondo, cod. proc. pen. trova dunque fondamento nel rilievo che gli arresti domiciliari, di regola, non comportano limitazioni alla possibilità di comunicare con soggetti diversi da quelli che coabitano con l’indagato o lo assistono, se non quando il giudice disponga diversamente reputando la restrizione necessaria in funzione cautelare. In tal modo, mediante un atto giurisdizionale, viene introdotto un ulteriore limite alla libertà personale che si aggiunge alla preclusione di uscire dall’abitazione e che investe, in modo specifico, la libertà di comunicazione.
Invero, trattandosi di prescrizione dotata di propria efficacia afflittiva e, per ciò stesso, suscettibile di incidere significativamente sulla condizione del soggetto in custodia domiciliare, essa presenta carattere autonomo e non può essere sottratta al sindacato di secondo grado. Ne consegue che il rimedio dell’appello deve ritenersi esperibile anche avverso il provvedimento che neghi l’autorizzazione richiesta, imponendosi al giudice dell’impugnazione di esaminare il merito delle ragioni dedotte.
Alla luce delle coordinate ermeneutiche sopra richiamate, il Tribunale era tenuto a scrutinare nel merito l’impugnazione proposta dall’COGNOME avverso il provvedimento di rigetto dell’istanza volta ad ottenere l’autorizzazione allo svolgimento di colloqui visivi permanenti con i familiari indicati (sorella, madre e figlia), soggetti che, peraltro, rientrano nel novero dei prossimi congiunti ai sensi dell’art. 307, comma quarto, cod. proc. pen.
La declaratoria di inammissibilità, fondata sul rilievo della riconducibilità della richiesta alle sole modalità esecutive della misura, risulta viziata poichØ non considera che le prescrizioni adottate ai sensi dell’art. 284, comma secondo, cod. proc. pen. concorrono a delineare il contenuto sostanziale della restrizione e incidono in modo apprezzabile sull’afflittività complessiva della misura.
Ne consegue che esse sono assoggettate al controllo previsto dall’art. 310 cod. proc. pen., con la conseguente doverosità della delibazione dell’appello, e non possono essere sottratte al sindacato di secondo grado mediante una pronuncia meramente processuale di inammissibilità.
In forza delle considerazioni che precedono, l’ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio, con conseguente trasmissione degli atti al Tribunale di Napoli, affinchØ proceda a nuovo esame dell’impugnazione e, quindi, a nuova decisione sulla denegata richiesta di autorizzazione ai colloqui, attenendosi ai principi di diritto sopra richiamati.
P.Q.M
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Napoli.
Così Ł deciso, 10/12/2025
Il AVV_NOTAIO estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME