Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 32043 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 32043 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 01/07/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da: NOME nato a SAN DONACI il 02/08/1955
avverso la sentenza del 13/09/2024 del TRIBUNALE di BRINDISI
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME
che ha concluso chiedendo il rigetto
RITENUTO IN FATTO
1.Con sentenza del 13/09/2024, il Tribunale di Brindisi ha condannato NOME COGNOME alla pena di euro 300 di ammenda per il reato di cui all’art. 659 comma 1 cod. pen., per aver prevalentemente durante le ore notturne, cagionato forti rumori e ascoltato musica ad alt volume, impedendo agli abitanti dell’appartamento del piano inferiore il normale svolgimento della vita quotidiana e del riposo.
2.NOME NOME COGNOME ricorre per cassazione affidando il ricorso a due motivi.
2.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce violazione di legge, avendo il giudice a affermato la penale responsabilità sebbene il ricorrente non abbia arrecato disturbo alla quie pubblica, ossia ad una pluralità di persone, ma esclusivamente agli abitanti dell’appartament sottostante, non essendosi nessun altro condomino lamentato.
2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta vizio della motivazione in ordine all’asse di qualunque elemento da cui evincere l’intensità delle immissioni sonore provenient dall’abitazione dell’imputato e, conseguentemente, la potenziale idoneità della condotta a arrecare disturbo alla quiete pubblica. Il giudice ha richiamato al riguardo le sole dichiara delle persone offese, ha affermato che vi è stato un uso smodato delle apparecchiature radiotelevisive e uno spostamento di mobilio, senza effettuare alcuna perizia fonometrica n accertare se le immissioni erano in grado di travalicare l’ambito spaziale dell’abitazi immediatamente limitrofa. Il ricorrente evidenzia che, pur trattandosi di fattispecie di pericolo presunto, il giudizio di pericolosità alla quiete e al riposo pubblico debba imporre il ricorso sapere scientifico extra-giuridico e quindi all’apporto di un consulente o perito.
Il Procuratore generale presso questa Corte ha chiesto il rigetto del ricorso.
La parte civile costituita ha depositato conclusioni e nota spese.
CONSIDERATO IN DIRITTO
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1. Si premette che il caso in disamina concerne una delle poche e residuali ipotesi d responsabilità penale ex art. 659, comma 1 cod. pen. Tale contravvenzione, infatti, a seguit del susseguirsi ed intrecciarsi della normativa in tema di inquinamento acustico, ritaglia il pr ambito di operatività quasi esclusivamente nell'ambito dei rapporti di vicinato e nell'am condominiale. La norma punisce il "Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone", ovvero qualunque condotta, di tipo commissivo od omissivo, idonea a determinare il disturbo delle occupazioni o del riposo, elemento materiale della contravvenzione di cui di cui all'art. cod. pen., primo comma, indifferentemente posta, con condotta attiva o omissiva, con dolo o con colpa. Nel caso di condotta omissiva, penalmente responsabile è colui che esercita un potere di vigilanza derivante dalla legge o da un contratto su soggetti (bambini) o cose (anima
macchinari, strumenti di lavoro) fonte di rumore. La responsabilità omissiva va quindi collega ad una posizione di garanzia derivante dalla legge o da un contratto, o da un ordine dell'autor pubblica.
ARAGIONE_SOCIALE.Va chiarito inoltre che, ai fini della punibilità del soggetto agente, è necessario che la sia astrattamente idonea a determinare un disturbo diffuso e generalizzato delle occupazioni e/ del riposo di una moltitudine di persone, quantunque sia anche una sola persona a lamentarsene. Trattandosi di reato posto a tutela del bene superindividuale della quiete pubblica e dell'ord pubblico, è pacifico che la contravvenzione possa configurarsi anche in assenza di offesa a soggetti determinati, purchè sia posta in essere una condotta idonea ad arrecare disturbo ad un numero indeterminato di persone. La natura di reato di pericolo presunto posto a tutela della quiete pubblica e dell'ordine pubblico impone però che i rumori abbiano l'attitudine a disturbare u cerchia indeterminata di persone, poiché è solo in simile evenienza che si verifica una lesione messa in pericolo della pubblica tranquillità che è il bene giuridico protetto.
Dunque, perché possa ritenersi integrata la fattispecie disciplinata dall'art. 659 cod. pen. occ la prova dellla diffusività e percettibilità delle emissioni stesse da parte di un numero illim persone (tutti gli occupanti il condominio o una parte di esso, parte del vicinato, etc.) a prescindere dal fatto che in concreto tali persone siano state effettivamente disturbate. Relativamente ad attività che si svolgono in ambito condominiale, è necessaria la produzione di rumori idonei ad arrecare disturbo o a turbare la quiete e le occupazioni non solo degli abitanti dell'appartame sovrastante o sottostante la fonte di propagazione, ma di una più consistente parte degl occupanti il medesimo edificio (Sez.3, n.18521 del 02/05/2018, ud. 11 gennaio 2018, n. 18521), pur non essendo necessario che in concreto si siano lamentate più persone, atteso che è sufficiente che i rumori abbiano determinato una situazione tale, dal punto di vista oggettivo poter recare disturbo ad una pluralità di soggetti.
Pertanto, secondo l'orientamento giurisprudenziale consolidato, è del tutto indifferente c solo una o più persone abbiano effettivamente avvertito il disturbo, avendosi comunque una lesione del bene giuridico tutelato dalla norma e cioè dell'ordine pubblico inteso come tranquil pubblica. Per converso, quando la predetta situazione di fatto non ricorra, le lamentele dì un più persone non sono sufficienti ad integrare la materialità del reato in argomento (Sez. 1, 3823/1994 ed in conformità Sez. 1, n. 4820/1999).
13. Nel caso di specie, il giudice di merito ha ritenuto sufficientemente provata la responsabi dell'occupante dell'abitazione avvalendosi, come fonte di prova, della prova testimoniale di d vicini di casa che hanno riferito di non riuscire a dormire nelle ore notturne a causa dei ru cagionati dagli inquilini del piano superiore, non ritenendo opportuno tuttavia disporre periz ha affermato la penale responsabilità in assenza di una consulenza tecnica. In particolare, giudice a quo ha riferito che i militari erano intervenuti sui luoghi ed avevano effettuato un accesso e un successivo intorno le ore 3,00 su richiesta del COGNOME. Gli operanti, entra all'interno dell'abitazione del COGNOME, avevano constatato la presenza di rumori oggettivamente
grado di incidere sulla quiete pubblica ("forti rumori e musica ad alto volume", "oggetti cadevano, o cani che abbaiavano"), provenienti dal piano sovrastante l'abitazione del Vitale. S recavano pertanto all'appartamento del piano superiore, ove notavano un cane che si trovava nelle scale comuni del condominio, oltre alla musica ad alto volume. Dopo aver bussato, una volta aperta la porta da parte del Greco, notavano dei cani che si muovevano per l'abitazione. giudice a quo ha quindi ritenuto accertate le immissioni sonore ad alto volume di musica e altri rumori, tali da impedire la quiete pubblica, ancorché detti rumori abbiano disturbato o s stati avvertiti, nella situazione concreta, solo dagli inquilini del piano sottostante, avendo chiesto, per ben due volte, l'intervento delle forze dell'ordine nel corso della notte.
2. In ordine alla lagnanza relativa al mancato raggiungimento di uno standard probatorio apprezzabile in punto di superamento della soglia della "normale tollerabilità", non essendo sta disposta alcuna rilevazione sonora ed in assenza di qualunque accertamento tecnico, occorre precisare che la questione attiene alla metodologia di accertamento del grado di pericolosità di diffusività della condotta pericolosa, in quanto solo un superamento della soglia della norm tollerabilità è tale da impedire il risposo e le occupazioni di un numero indetermina potenziale di persone. Al riguardo, si richiama quanto affermato da Sez. 3, n.1501 de 26/04/2018, secondo cui la verifica del superamento della soglia della normale tollerabilità n deve essere necessariamente effettuata mediante perizia o consulenza tecnica, ben potendo il giudice fondare il proprio convincimento in ordine alla sussistenza di un fenomeno in grado d arrecare oggettivamente disturbo della pubblica quiete su elementi probatori di diversa natura quali le dichiarazioni di coloro che sono in grado di riferire le caratteristiche e gli effetti percepiti, occorrendo accertare la diffusa capacità offensiva del rumore in relazione al ca concreto (Sez. 1, n. 20954 del 18/01/2011 – dep. 25/05/2011, Toma, Rv. 250417).
Ne segue che l'accertamento del superamento della soglia della normale tollerabilità non costituisce valutazione di natura tecnica che richiede l'espletamento di un accertamento tecnic mediante perizia fonometrica, ma un giudizio fattuale rimesso al prudente apprezzamento del giudice, il quale ben può fondare il proprio convincimento su altri elementi probatori, dimostrino la sussistenza di immissioni tali da arrecare oggettivamente disturbo della pubblic quiete.
Nel caso in disamina, il giudice a quo ha desunto la prova del superamento della soglia della normale tollerabilità delle fonti sonore dalle deposizioni testimoniali dei vicini di casa operanti accorsi sul luogo che hanno constatato la musica ad alto volume nel pieno della notte e la presenza di cani sia nell'abitazione che nelle parti comuni del condominio.
3.Consegue alla declaratoria di inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, determinata secondo equità, in favore della Cassa delle ammende.
Quanto alla richiesta di condanna al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile, si ribadisce che nel giudizio di legittimità, in caso di ricorso dell'imputato r
dichiarato, per qualsiasi causa, inammissibile, la parte civile ha diritto di ottenere la liqui delle spese processuali, qualora non sia intervenuta nella discussione pubblica, purché abbia effettivamente esplicato, anche solo attraverso memorie scritte, un'attività diretta a contras l'avversa pretesa a tutela dei propri interessi di natura civile risarcitoria, fornendo u contributo alla decisione (Sez.4, n. 9179 del 31/01/2024 Ud. (dep. 04/03/2024) Rv. 285911).
Nel caso in disamina, la parte civile, non sia intervenuta nella discussione in pubbl udienza, si è limitata a formulare la richiesta di condanna mediante il deposito di una memori in cancelleria, con allegazione di nota spese, senza contrastare specificamente i motivi impugnazione, sì da non fornire alcun contributo alla decisione.
Ritiene il Collegio, dunque, che non debbano essere liquidate le spese a favore della costituita parte civile.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Nulla spese alle parti civili.
Così deciso all'udienza del 1 luglio 2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente