Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 7035 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 7035 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 22/10/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOMECOGNOME nato a Gavardo (BS) il 18/10/1969 avverso la sentenza del 12/02/2024 della Corte di appello di Brescia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME ai sensi dell’art. 23, comma 8, del d. I. n. 137 de 2020, che ha concluso ritenendo il ricorso infondato.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 12 febbraio 2024, la Corte di Appello di Brescia ha confermato la sentenza del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Brescia del 16 maggio 2023, con la quale l’imputato era stato condannato, per il reato previsto dall’art. 10 del d.lgs. n. 74 del 2000, perché nella sua qualità di titolare della ditta individuale “RAGIONE_SOCIALE“, al fine d evadere le imposte sul valore aggiunto ovvero di consentire l’evasione a terzi,
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occultava o distruggeva le scritture contabili e i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.
Avverso la sentenza l’imputato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, chiedendone l’annullamento.
2.1. Con un unico motivo di doglianza, si lamentano l’inosservanza dell’art. 39 del d.l. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, in relazione all’art. 10 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, nonché la mancanza di motivazione. Si contesta, in particolare, l’applicazione della nuova cornice edittale, più severa, in vigore dal 25 dicembre 2019, ad una fattispecie che – secondo la prospettazione difensiva – si sarebbe consumata in epoca anteriore, ovvero ai primi di dicembre 2019, al più tardi.
2.2. La difesa ha depositato memoria, con la quale insiste in quanto già dedotto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
1.1. Il giudice di primo grado ha applicato al caso di specie la pena base di tre anni di reclusione, ridotta per le attenuanti generiche, riferendosi alla cornice edittale vigente ai primi giorni del mese di dicembre 2019, la quale contemplava come minimo la pena di un anno e sei mesi di reclusione, e non alla successiva. Ha argomentato lo scostamento dal minimo edittale sulla base: del significativo numero di annualità interessate dalla distruzione o occultamento contabile, dell’importo tutt’altro che minimale dell’imposta evasa, della sostanziale inesistenza di una significativa documentazione extracontabile, dell’assoluta disinvoltura mostrata dall’imputato nella gestione dell’imprese, ispirata ad una generalizzata illegalità.
Pur in presenza di un’imputazione facente riferimento all’accertamento del fatto in data 21 luglio 2021, il Gup ha ritenuto che l’ultima condotta illecita foss stata realizzata, con la distruzione dell’ultima fattura, nei giorni immediatamente seguenti alla notizia della ricezione del bonifico bancario da parte del cliente e, dunque, nei primi giorni di dicembre del 2019 e non nell’anno 2021.
1.2. La Corte di appello si è discostata da tali valutazioni sotto un duplice profilo: in primo luogo, ha ritenuto che il più rigoroso regime sanzionatorio dell’art. 10 del d.lgs. n. 74 del 2000 fosse entrato in vigore il 26 ottobre 2019; i secondo luogo, ha ritenuto che il reato si fosse perfezionato con la mancata
esibizione agli accertatori della documentazione fiscale richiesta – la quale era stata occultata – ovvero in data 21 luglio 2021.
1.2.1. La prima delle due affermazioni è erronea. Come ritenuto dal giudice di primo grado, la nuova cornice edittale per il reato di cui all’art. 10 del d.lgs. 74 del 2000, della cui applicazione al caso concreto la difesa si duole, è entrata in vigore il 24 dicembre 2019, contrariamente a quanto affermato nella sentenza di secondo grado, dove si sostiene che la modifica è operativa dal 26 ottobre 2019.
Infatti, il di. 26 ottobre 2019, n. 124 – che ha stabilito, all’art. 39, com 1, lettera n), che, all’art. 10 del d.lgs. n. 74 del 2000, le parole “un anno e sei mesi a sei” sono sostituite dalle seguenti: “tre a sette” – contiene una singolare disposizione, secondo cui «Le disposizioni di cui ai commi 1 a 2 hanno efficacia dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della legge di conversione del presente decreto» (art. 39, comma 3, dello stesso d.I.); e la legge di conversione è stata effettivamente pubblicata il 24 dicembre 2019.
1.2.2. La seconda affermazione della Corte d’appello è, invece, logicamente e giuridicamente coerente, perché manca nella sentenza di primo grado un compiuto riferimento ad elementi concreti dai quali desumere che le fatture siano stati oggetto di distruzione e non di occultamento e che tale distruzione sia avvenuta al più tardi all’inizio di dicembre 2019. L’unico elemento certo, al quale è correttamente ancorata la decisione di secondo grado, è la mancata esibizione delle fatture di vendita nel corso dell’accertamento conclusosi il 21 luglio 2021, dal quale era emersa l’esistenza di una situazione di grave e generalizzata illegalità nella gestione aziendale.
Tale seconda affermazione risulta assorbente, rendendo irrilevante la questione dell’entrata in vigore della disciplina sanzionatoria più restrittiva rispetto alla quale la Corte territoriale fornisce una motivazione che, prima di essere erronea sul piano giuridico, è superflua sul piano logico.
Per questi motivi, il ricorso deve essere rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.