Distrazione Spese Legali: La Cassazione Corregge un Errore Materiale
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce l’importanza e le modalità di correzione di un errore materiale in una sentenza, in particolare quando si tratta della distrazione spese legali a favore di un avvocato che assiste una parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato. Questo provvedimento sottolinea come una semplice svista possa essere rettificata per garantire la corretta applicazione delle norme a tutela del difensore.
Il Contesto del Ricorso e l’Errore da Correggere
La vicenda trae origine da una precedente sentenza della stessa Corte di Cassazione, con cui era stato dichiarato inammissibile il ricorso di un imputato. Come conseguenza, l’imputato era stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, oltre al rimborso delle spese legali sostenute dalla parte civile, un’associazione, liquidate in oltre 3.000 euro.
Tuttavia, nel dispositivo della sentenza mancava un dettaglio cruciale. L’avvocato dell’associazione, ammessa al patrocinio a spese dello Stato, si era dichiarato ‘antistatario’, chiedendo quindi che le spese liquidate fossero pagate direttamente a lui. La sentenza, pur condannando l’imputato al pagamento, aveva omesso di specificare questa modalità di versamento, configurando un errore materiale.
La Procedura di Correzione per la Distrazione Spese Legali
L’avvocato della parte civile ha quindi presentato un’istanza per la correzione dell’errore materiale. L’obiettivo era integrare il dispositivo della sentenza con l’aggiunta delle parole: “con distrazione della somma a favore del procuratore costituito nell’interesse della parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato”.
La Corte, dopo aver esaminato gli atti, inclusi i verbali che attestavano l’ammissione dell’associazione al gratuito patrocinio e la dichiarazione dell’avvocato, ha accolto la richiesta. Il Pubblico Ministero non si è opposto alla correzione, riconoscendo la fondatezza dell’istanza.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Corte ha ritenuto che l’omissione costituisse un palese errore materiale, ovvero una svista che non incide sulla sostanza della decisione ma solo sulla sua formulazione. Dai documenti processuali emergeva in modo inequivocabile che la parte civile era stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato e che il suo difensore si era dichiarato antistatario.
Pertanto, la correzione del dispositivo non rappresentava una modifica della volontà del giudice, ma un semplice adeguamento del testo della sentenza alla situazione di fatto e di diritto già accertata nel corso del giudizio. La Corte ha quindi disposto che la cancelleria provvedesse a integrare il testo della sentenza precedente, sanando l’errore e rendendo pienamente effettivo il diritto dell’avvocato a ricevere direttamente le somme liquidate.
Le Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale: il diritto dell’avvocato antistatario alla distrazione spese legali deve essere esplicitamente menzionato nel dispositivo della sentenza. In caso di omissione, la procedura di correzione dell’errore materiale si rivela uno strumento efficace e rapido per tutelare i diritti del difensore. Per gli avvocati, ciò evidenzia l’importanza di verificare attentamente il contenuto del dispositivo di ogni provvedimento. Per le parti, è una garanzia che le tutele previste dalla legge, come il patrocinio a spese dello Stato, vengano applicate correttamente in ogni fase del processo, inclusa quella finale della liquidazione delle spese.
Cosa succede se una sentenza omette la distrazione delle spese a favore dell’avvocato?
Sulla base dell’ordinanza, se l’omissione costituisce un errore materiale, l’avvocato può presentare un’istanza di correzione per far integrare il dispositivo della sentenza con la clausola di distrazione delle spese a suo favore.
Quali sono i presupposti per ottenere la distrazione delle spese legali?
L’avvocato deve averne fatto richiesta e, nel caso specifico di patrocinio a spese dello Stato, deve essere dimostrato che la parte è stata ammessa a tale beneficio e che il difensore si è dichiarato antistatario.
La correzione di un errore materiale modifica la decisione della sentenza?
No, la procedura di correzione dell’errore materiale non modifica il contenuto sostanziale della decisione, ma si limita a correggere sviste o omissioni nel testo, come in questo caso l’aggiunta di una clausola per rendere esecutivo un diritto già esistente.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 8123 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 2 Num. 8123 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 11/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: dalla parte civile ASSOCIAZIONE ART. 2 nel procedimento a carico di: NOME COGNOME nato il 12/09/1976
avverso la sentenza del 17/02/2023 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico ministero nella persona del Sostituto P.G. NOME
visti gli atti COGNOME.
Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell’art. 23, comma 8 D.L. n.137/2020 e successivo art. 8 D.L. n. 198/2022
1 li 2 10 {
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Premesso che con sentenza n. 11294 del 17/02/2023 la 2^ Sezione della Corte di cassazione dichiarava inammissibile il ricorso di NOME COGNOME condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, nonché delle spese sostenute dalla parte civile “Associazione Art. 2”, liquidate in complessivi euro 3.167,00, oltre accessori di legge.
Vista l’istanza avanzata dall’avv. NOME COGNOME quale difensore e procuratore speciale della parte civile costituita «Associazione Art. 2», con cui chiede la correzione del dispositivo con l’aggiunta della distrazione a favore del procuratore costituito ed ammesso al patrocinio a spese dello Stato.
Lette le conclusioni di cui alla requisitoria del Pubblico ministero in data 16 gennaio 20205, il quale non si oppone alla correzione.
Visti gli atti allegati (verbale udienza Tribunale di Roma con ordinanza di ammissione della costituzione di p.c. del 24/11/2014; copia costituzione di parte civile; ammissione al gratuito patrocinio dell’Associazione Art. 2), da cui si evince che la parte civile costituita nell’ambito del procedimento in cui è stata resa la sentenza della Corte di cassazione era la predetta “Associazione Art. 2”, ammessa al patrocinio a spese dello Stato e che il difensore istante, quale procuratore speciale, si è dichiarato antistatario.
Ritenuto, pertanto, che va corretto l’errore materiale, disponendosi la correzione del dispositivo della sentenza n. 11294/23 della Seconda Sezione penale della Corte di cassazione integrando nella parte finale il relativo testo con l’aggiunta delle parole “con distrazione della somma a favore del procuratore costituito nell’interesse della parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato”.
P.Q.M.
Dispone correggersi il dispositivo della sentenza n. 11294/23 della Seconda Sezione penale della Corte di cassazione integrando nella parte finale il relativo testo con l’aggiunta delle parole “con distrazione della somma a favore del procuratore costituito nell’interesse della parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato”. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso, l’11 febbraio 2025.