Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 25562 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 5 Num. 25562 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/06/2025
QUINTA SEZIONE PENALE
Composta da
NOME COGNOME
Presidente –
Sent. n. sez. 729/2025
NOME COGNOME
UP Ð 10/06/2025
NOME COGNOME
R.G.N. 10937/2025
NOME COGNOME
– Relatore –
NOME COGNOME ha pronunciato la seguente
sul ricorso proposto da COGNOME NOME nata a Roma il 7 luglio 1977;
avverso la sentenza del 29 gennaio 2025 della Corte dÕappello di Roma;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME letta la memoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso per lÕannullamento con rinvio della sentenza impugnata.
Oggetto dellÕimpugnazione è la sentenza con la quale la Corte dÕappello di Roma, confermando sostanzialmente la condanna pronunciata in primo grado (riformata solo in termini di trattamento sanzionatorio), ha ritenuto NOME COGNOME colpevole di avere concorso, in qualitˆ di , nella distrazione dellÕazienda, comprensiva di marchio e avviamento, facente capo alla C.L.E.
RAGIONE_SOCIALE amministrata dal padre, NOME COGNOME, e dichiarata fallita il 15 maggio 2015.
La contestata attivitˆ distrattiva si sarebbe concretata, secondo la prospettazione accusatoria, nel ÒsubentroÓ di RAGIONE_SOCIALE (societˆ amministrata dallÕimputata, figlia dellÕamministratore e giˆ dipendente della societˆ, e costituita nel 2012 quando la CLE era giˆ in decozione), nellÕattivitˆ dÕimpresa della CLE, conservando rapporti commerciali con i medesimi fornitori, esercitando lÕattivitˆ dÕimpresa presso gli stessi locali, gli stessi dipendendi e con i medesimi segni distintivi, senza alcun vantaggio per la societˆ cedente.
Il ricorso, proposto nellÕinteresse della Barcaccia, si compone di cinque motivi dÕimpugnazione.
2.1. Il primo, formulato sotto i profili della violazione di legge e del connesso vizio di motivazione, attiene alla ritenuta sussistenza di una condotta distrattiva: lÕazienda della societˆ fallita non sarebbe mai stata ceduta; i rapporti economici esistenti tra la RAGIONE_SOCIALE (costituita in data di gran lunga antecedente ad ogni manifestazione di dissesto della CLE) e la fallita dovrebbero essere letti alla luce di rapporti familiari esistenti tra i due amministratori e, comunque, avrebbero ridotto e non aggravato il dissesto della CLE; lÕavviamento è un entitˆ non suscettibile di essere autonomamente distratta; la CLE non ha mai registrato alcun marchio e quello registrato dalla RAGIONE_SOCIALE ha caratteristiche difformi dai dati identificativi della fallita.
2.2. Il secondo invoca la riqualificazione dei fatti nel diverso reato di ricettazione prefallimentare; il terzo deduce il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza del danno di grave entitˆ, ritenuto nonostante non fosse stato fornito alcun valore specifico allÕasset patrimoniale asseritamente distratto; il quarto deduce violazione dellÕart. 175 cod. pen., nella parte in cui sarebbe stato escluso il beneficio della non menzione alla luce della sola ipotizzata particolare intensitˆ del dolo, senza considerare il ruolo subalterno rivestito dallÕimputata; il quinto, in ultimo, attiene alla determinazione delle pene accessorie, rimasta inalterata, si sostiene, nonostante la sopravvenuta riduzione della pena principale.
Il primo motivo è fondato e assorbe gli altri.
Secondo la prospettazione accusatoria, la condotta distrattiva si sarebbe sostanziata nella cessione, senza alcun vantaggio remunerativo, in favore della
RAGIONE_SOCIALE (societˆ riconducibile allÕimputata, figlia dellÕamministratore), dellÕazienda della societˆ fallita (comprensiva di avviamento e marchio); condotta in concreto realizzata attraverso la prosecuzione della medesima attivitˆ svolta dalla fallita, presso i medesimi locali e con le medesime insegne e segni distintivi e impiegando gli stessi precedenti dipendenti della fallita.
3. In linea di principio, la cessione a qualunque titolo, di un ramo d’azienda ben pu˜ integrare una condotta distrattiva se non adeguatamente remunerata, ma tanto, dovendo la distrazione essere riferita a rapporti giuridicamente ed economicamente valutabili, presuppone lÕeffettivo trasferimento di un complesso aziendale in senso proprio inteso, ossia, secondo la definizione dell’art. 2555 cod. civ., di un complesso di beni organizzati per l’esercizio di una attivitˆ imprenditoriale: in assenza di tale trasferimento, ossia ove non vi sia stato un illecito travaso di beni giuridicamente ed economicamente valutabili (concretamente indicati), la mera prosecuzione dell’attivitˆ economica, sotto altra forma, da parte dell’imprenditore non assume rilevanza penale, rappresentando lecito esercizio dellÕiniziativa economica riconosciuta in capo a ciascun soggetto ( Sez. 5, n. 23577 del 23/04/2024, COGNOME, Rv. 286621; Sez. 5, n.
26542 del 19/03/2014, Riva, Rv. 260689).
Ebbene, la Corte territoriale, pur ipotizzando lÕillecito trasferimento di un complesso aziendale, non ha concretizzato l’effettivo oggetto della distrazione: si è evocata la consistenza del magazzino (ipotizzandone la distrazione), senza per˜, dar conto dellÕeffettiva esistenza delle sottratte e della loro consistenza (desunta dalle sole scritture contabili, peraltro ritenute esse stesse inattendibili in quanto oggetto di separata imputazione per falso); si ipotizza la distrazione dei locali (nella disponibilitˆ della fallita, che li aveva locati), senza dar conto della proprietˆ aliena dei locali medesimi e delle sorti dei connessi rapporti di locazione, di chi abbia in ipotesi beneficiato della loro disponibilitˆ e sostenuto i costi (tanto più che la stessa sentenza dˆ atto dellÕassenza di riscontro al pagamento del canone da parte della fallita); si suppone la distrazione dei dipendenti, senza dar conto, anche in questo caso, non essendo i dipendenti una economicamente valutabile, delle sorti dei relativi rapporti contrattuali, nei due anni di coesistenza delle due societˆ, o di chi abbia in ipotesi beneficiato dello svolgimento dellÕattivitˆ lavorativa e sostenuto i costi; si contesta, in ultimo, lÕutilizzo dei medesimi segni distintivi e dellÕavviamento commerciale, senza, per˜, sostanziare la loro rispettiva consistenza economica, risolvendosi, quindi, tali condotte in un mero eventuale sviamento della clientela e in una cessione di mere aspettative di futuri incrementi patrimoniali, entrambi insuscettibili di essere oggetto di distrazione (Sez. 5, n.
3817, del lÕ11/12/2012, dep. 2013, COGNOME, Rv. 254474; Sez. 5, n. 5357 del 30/11/2017, dep. 2018, COGNOME, Rv. 272108).
Si impone, pertanto, lÕannullamento della sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte dÕappello di Roma.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte dÕappello di Roma
Cos’ deciso il 10 giugno 2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente
NOME COGNOME
NOME COGNOME