Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 1811 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 2 Num. 1811 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 05/12/2024
ORDINANZA
sulla richiesta di correzione dell’errore materiale avanzata nel procedimento instaurato da:
NOME COGNOME,
NOME COGNOME,
NOME
NOME COGNOME,
NOME COGNOME sulla sentenza resa nel proc. pen. n. 19299/2024 RG del 02.10.2024 della Seconda sezione penale;
visti gli atti, la sentenza e l’istanza di correzione; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
letta la requisitoria del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME che ha concluso chiedendo di procedere alla correzione dell’errore materiale e,
conseguentemente, di disporsi la distrazione delle spese processuali del grado di legittimità in favore dei difensori delle parti ricorrenti, rigettando nel resto richiesta.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza del 02/10/2024 la Seconda sezione penale di questa Corte ha definito il procedimento instaurato a séguito dei ricorsi proposti da NOME COGNOME titolare dell’agenzia immobiliare RAGIONE_SOCIALE e da RAGIONE_SOCIALE, condannati al risarcimento dei danni patiti dalle costituite parti civili nel processo a carico di NOME COGNOME nel quale gli odierni istanti hanno sviluppato le rispettive difese ed hanno insistito per l’inammissibilità dei ricorsi e per l conferma della condanna dei ricorrenti quali responsabili civili per i fatti di quest’ultimo.
Nel respingere i ricorsi di NOME COGNOME e di RAGIONE_SOCIALE, la Corte ha condannato costoro “… in via solidale tra loro, alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili NOME, NOMECOGNOME COGNOME NOME COGNOME e COGNOME NOME, che liquida in complessivi euro 4.791,80 oltre accessori di legge, per ciascuna parte civile”.
Rilevano tuttavia gli istanti che nelle richieste di condanna alle spese i rispettivi difensori si erano dichiarati antistatari e che, pertanto, erroneamente la liquidazione non è stata disposta in loro favore.
4. Il rilievo è corretto.
Effettivamente, le conclusioni rassegnate dagli Avv.ti NOME COGNOME quale difensore di NOME COGNOME (cfr., pag. 31 della memoria datata 17/09/2024), NOME COGNOME quale difensore di NOME COGNOME, di NOME COGNOME e di NOME COGNOME (cfr., pag. 5 delle rispettive memorie datate 24/09/2024), NOME COGNOME quale difensore di NOME COGNOME (cfr., pag. 2 delle conclusioni depositate in data 02/10/2024), si concludevano con la richiesta di condanna dei ricorrenti alla rifusione delle spese da distrarre in favore dei difensori.
Nel dispositivo della sentenza n. 41824 del 02/10/2024, tuttavia, la Corte ha statuito per la condanna dei ricorrenti alla rifusione delle spese sostenute dalle costituite parti civili in sede di legittimità omettendo, tuttavia, di disporne distrazione in favore dei difensori che, come è pacifico, se ne erano dichiarati antistatari.
Si tratta di una mera omissione senz’altro rimediabile con la procedura della correzione dell’errore materiale (cfr., Sez. U, n. 16037 del 07/07/2010, Rv. 613868 – 01; conf., più recentemente, Sez. 3, n. 5082 del 26/02/2024, Rv. 670334 – 01).
La sentenza va perciò corretta nel senso suindicato, ovvero integrando il dispositivo con la previsione della distrazione, in favore dei difensori, delle spese processuali liquidate in favore delle costituite parti civili.
P.Q.M.
dispone integrarsi il dispositivo della sentenza n. 41832/24 del 02/10/2024 della Seconda Sezione Penale della Corte di Cassazione aggiungendo, dopo le parole “per ciascuna parte civile” la seguente frase “con distrazione delle spese a favore degli avvocati NOME COGNOME NOME COGNOME e NOME COGNOME, procuratori delle parti civili NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME e NOME COGNOME, antistatari”.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza, Così deciso in Roma, il 05.12.2024