Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 26993 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 26993 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 10/06/2025
SENTENZA
Sul ricorso presentato da COGNOME NOMECOGNOME nata a Sulmona il 07/05/1968, avverso l’ordinanza del Tribunale del riesame di Lecce dell’11/02/2025; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Presidente; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Dr. NOME COGNOME cu riportato in udienza, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso. udito, per la ricorrente, l’Avv. NOME COGNOME che si è riportato al ricorso insiste
accoglimento.
PREMESSO IN FATTO
Con ordinanza pronunciata in data 11/02/2025, il Tribunale del riesame dichiarava inammissibile l’impugnazione proposta ai sensi dell’articolo 322-bis cod. da NOME COGNOME terza di buona fede – avverso il provvedimento emesso dal GIP del Tri Lecce in data 9 dicembre 2024, che aveva rigettato l’istanza di dissequestro dei meta oggetto di investimento (“oro”) o del loro controvalore in denaro.
2. Avverso tale provvedimento, tramite il legale di fiducia, propone ricorso la RAGIONE_SOCIALE
Con un unico motivo lamenta inosservanza ovvero erronea applicazione della legge o o errata motivazione in relazione alla richiesta di dissequestro pubblico del suo con denaro.
Nell’ordinanza impugnata, il tribunale del riesame di Lecce non avrebbe minim tenuto conto dei motivi di appello ex art. 322-bis cod. proc. pen..
La questione, secondo la ricorrente, trae origine dal provvedimento genetico giudice delle indagini preliminari del tribunale di Lecce disponeva il sequestro pr confronti della società denominata «RAGIONE_SOCIALE.
Il ricorrente, prosegue il ricorso, aveva depositato presso la società «RAGIONE_SOCIALE dei metalli preziosi del tipo oro sotto forma di «Conto tesoro».
Non vi è dubbio alcuno sulla esistenza di un contratto di deposito valido ed effi espressamente asserito dal GIP), né sul diritto di proprietà dell’istante, che non ha collegamento con gambe le società al centro delle indagini, sui preziosi.
Per effetto del provvedimento ablativo i soggetti interessati si sono visti disponibilità di beni di ora esclusiva proprietà.
La tutela dei diritti dei terzi, che possono essere compromessi dai provvedimenti de giudiziaria, è materia estremamente delicata, tanto da indurre il legislatore a crea parallelo e articolato allo scopo di fornire una adeguata tutela al terzo creditore di un provvedimento di sequestro, disciplinato dagli articoli 52 e seguenti del cosidd antimafia».
La prima condizione che tale disciplina pone è l’insussistenza di altri beni dell’ possa esercitarsi la garanzia patrimoniale idonea al soddisfacimento del credito, circ sussistente nel caso di specie in quanto, dalla perizia effettuata dall’architett COGNOME, il proposto risulta proprietario di beni immobili per un valore pari a euro 1.4
Più problematico è il secondo profilo, quello relativo alla «buona fede» del cre deve tuttavia, secondo il ricorrente, ritenersi pacificamente sussistente nel caso luce dei criteri enucleati dalla giurisprudenza richiamata nel ricorso).
Nel processo penale, la Cassazione (Sez. 3, n. 33261 del 09/09/2021) ha ritenu terzo proprietario del bene possa unicamente dimostrare la sua proprietà e l’ine relazioni di collegamento concorsuale con l’indagato, e questo è proprio il ca dell’odierno giudizio.
La giurisprudenza della Cassazione ha poi stabilito che il sequestro «per sproporz si applica ai terzi di buona fede che abbiano acquisito il bene in epoca antecedente al del reato presupposto nel catalogo di cui all’articolo 240-bis cod. pen., anche nel sentenza che ha disposto il provvedimento ablatorio sia intervenuta successivament integrazione normativa (Sez. 6, n. 31179 del 30/07/2024), e che in tema di sequestro alla confisca del profitto del reato presso terzi l’ente non potesse in alcun modo rite
nel reato tenuto anche conto del fatto che pur in presenza di un reato presupposto ad esso n era stato contestato alcun illecito amministrativo ai sensi del decreto legislativo n. 23 (Sez. 5, n. 24248 del 14/05/2021).
La giurisprudenza di legittimità ha inoltre enunciato il principio di diritto secondo terzo interessato alla restituzione dei beni attinti dal sequestro preventivo grava (solo) di dedurre la propria estraneità ai reati, dimostrando la non conoscibilità del rapp derivazione dei beni dal crimine commesso e la mancata percezione dei vantaggi e utilità, nonch la necessaria capacità patrimoniale per acquistare i beni in sequestro.
Pertanto, l’affermazione del GIP, laddove asserisce che l’oro acquistato tramite il prod «Conto Tesoro» non dovrebbe farsi rientrare tra i metalli sottoposti a sequestro, in quan confusione contabile e materiale fra l’oro e quello normalmente utilizzato da RAGIONE_SOCIALE per la attività avrebbe determinato il suo confluire tra i beni strumentali all’attività dell sequestro, è pertanto errata, in quanto è evidente la totale estraneità ai fatti dei terzi
Quanto alla seconda motivazione addotta dal tribunale del riesame, relativa alla impossibi di restituzione ai creditori del controvalore in denaro dell’oro oggetto di investimento, n responsabilità può essere addebitata al terzo sui preziosi che sono stati venduti in pendenz sequestro non ancora divenuto confisca.
Né può condividersi la decisione impugnata laddove ritiene inammissibile l’istanza in quan l’appellante non potrebbe ottenere la restituzione di un bene che non è più in sequest vantando solo un diritto di credito, in quanto l’appellante aveva anche chiesto il dissequest controvalore in denaro.
Ancora, censurabile è la pronuncia impugnata secondo cui, sia «durante la ricognizione dell rimanenze di magazzino, sia durante l’operazione di sequestro con l’ausilio della P.G. e presenza dell’amministratore pro tempore, sia nelle successive operazioni di ricognizione del magazzino non veniva riscontrato oro/metallo prezioso specificamente identificato o deposita in un apposito caveau e destinato al prodotto “Conto Tesoro” e, dunque, ai singoli sottoscritto viceversa previsto nelle condizioni generali di contratto appunto 3.3», in quanto il contr deposito era da ritenersi valido ed efficace e il mancato rinvenimento del prezioso non può ess ricondotto affatto del terzo creditore.
Da ultimo, la ricorrente valuta un interesse concreto ed attuale alla restituzione del pr o del suo conto valore in denaro.
In data 4 giugno 2025 l’Avv. COGNOME per la ricorrente, depositava note di replica i insisteva per l’accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
1.1. Va premesso in fatto che – come precisato nell’incipit del provvedimento gravato – non è in discussione la natura di «terzo di buona fede» dell’odierna ricorrente (profilo su cui i si spende lungamente), ciò che consente al Collegio di elidere ogni valutazione in proposito.
1.2. Deve altresì premettersi che, ai sensi dell’articolo 325 cod. proc. pen., il ric cassazione in materia di misure cautelari reali è ammesso soltanto per violazione di legge, questa dovendosi intendere – quanto alla motivazione della relativa ordinanza – solta l’inesistenza o la mera apparenza (v., ex multis, Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, Bevilacq Rv. 226710 – 01; Sez. 3, n. 35133 del 07/07/2023, Messina, mm.; Sez. 3, n. 385 del 6/10/2022 COGNOME, Rv. 283916).
In tale categoria rientrano, in particolare, la mancanza assoluta di motivazione o la pres di una motivazione meramente apparente, ma non l’illogicità manifesta o la contraddittorietà quali possono essere denunciate nel giudizio di legittimità soltanto tramite il motivo di ri ex art. 606, comma 1, lettera e), cod. proc. pen. (ex plurimis, sez. 5, 11 gennaio 2007, n. 8434, Rv. 236255; sez. 6, 21 gennaio 2009, n. 7472, rv. 242916; sez. un., 28 gennaio 2004, n. 587 Rv. 226710).
Motivazione «assente» è quella che manca fisicamente (Sez. 3, n. 11935 del 21/01/2025, Turja, n.m.; Sez. 5, n. 4942 del 04/08/1998, Sesana, n.m.; Sez. 5, n. 35532 del 25/06/201 COGNOME, Rv. 248129 – 01) o che è graficamente indecifrabile (Sez. 3, n. 20666 del 15/05/20 Calabrese, n.m.; Sez. 3, n. 19636 del 19/01/2012, COGNOME, Rv. 252898 – 01).
Motivazione «apparente», invece è solo quella che «non risponda ai requisiti minimi esistenza, completezza e logicità del discorso argomentativo su cui si è fondata la decisi mancando di specifici momenti esplicativi anche in relazione alle critiche pertinenti dedotte parti» (Sez. 4, n. 46842 del 11/11/2021, Ferrara, n.m.; Sez. 1, n. 4787 del 10/11/1993, 1994, COGNOME, Rv. 196361 – 01), come, per esempio, nel caso di utilizzo di timbri o mod stampa (Sez. 1, n. 1831 del 22/04/1994, COGNOME, Rv. 197465 – 01; Sez. 4, n. 520 de 18/02/1999, COGNOME, Rv. 213486 – 01; Sez. 1, n. 43433 dell’8/11/2005, Costa, Rv. 233270 01; Sez. 3, n. 20843, del 28/04/2011, COGNOME, Rv. 250482 – 01) o di ricorso a clausole d (Sez. 6, n. 7441 del 13/03/1992, COGNOME, Rv. 190883 – 01; Sez. 6, n. 25361 del 24/05/201 COGNOME, Rv. 254161 – 01) e, più in generale, quando la motivazione dissimuli la totale mancan di un vero e proprio esame critico degli elementi di fatto e di diritto su cui si fonda la d o sia priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidone rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U., n. 25932 del 29/05/2 Ivanov, Rv. 239692 – 01; nello stesso senso, ex multis, Sez. 2, n. 49739 del 10/10/2023, COGNOME, Rv. 285608 – 01; Sez. 4, n. 43480 del 30/09/2014, COGNOME, Rv. 260314).
Ancora, è apparente la motivazione meramente tautologica, che ricorre allorquando essa «si avvalga di argomentazioni di puro genere o di asserzioni apodittiche o di proposizioni priv efficacia dimostrativa, cioè, in tutti i casi in cui il ragionamento espresso dal giudice a della decisione adottata sia soltanto fittizio e perciò sostanzialmente inesistente» (Sez
24862 del 19/05/2010, COGNOME, Rv. 247682 – 01; Sez. 5, n. 9677 del 14/07/2014, dep. 2015, COGNOME, Rv. 263100 – 01).
Nessuna delle anzidette ipotesi ricorre, come si vedrà nei paragrafi che seguono, nel caso esame, ciò che determina l’automatica inammissibilità del ricorso, almeno sotto il profilo mancanza o della «erroneità» della motivazione.
La dedotta censura di violazione di legge è del pari inammissibile.
Va premesso che, come precisato anche dal provvedimento del GIP del 24/11/2023, il c.d. «Conto Tesoro» è un prodotto finanziario – e nella specie un contratto di deposito a ter stipulato con EGM – destinato ai soggetti che intendono investire in oro fisico, in cui, alla sc del contratto, il cliente può decidere se lasciare ancora in custodia l’oro presso EGM, ri previa sua fusione e conversione in lingotti ovvero ritirare il tantundem in danaro al prezzo dell’oro – c.d. fixing -alla data della richiesta.
Ciò posto, va in primo luogo evidenziato come il Tribunale salentino, nel dichia inammissibile l’appello cautelare, rimandi alla decisione del GIP, il quale, nello statuir volta l’inammissibilità dell’istanza di dissequestro, aveva evidenziato che la stessa reit contenuti di precedente istanza rigettata con provvedimento del GIP in data 24 novembre 2023, senza dedurre fatti nuovi o non previamente conosciuti, sicché sul provvedimento genetico er calato il giudicato cautelare.
Il giudice in tale circostanza ribadiva (ciò che già nel precedente provvedimento s evidenziato, ossia) come non emergesse alcuna distinzione tra l’oro reperito e quello negozia in rapporto al prodotto denominato «Conto Tesoro», essendo il suddetto bene di investimento utilizzato per le normali attività di RAGIONE_SOCIALEp.a. e stipato senza alcuna distinzione o vin destinazione, neppure contabile (pag. 1 del provvedimento impugnato: «durante la fase d sequestro non fu rilevato, né tantomeno fu indicato dall’amministratore pro tempore, derivante dalla collocazione del prodotto Conto Tesoro; il sottoscritto, in fase di ricognizio rimanenze di magazzino, non ha riscontrato oro specificamente identificato e depositato apposito caveau destinato al prodotto Conto Tesoro … né, nei bilanci della EGM, vi era appostate voci dedicate al prodotto Conto Tesoro»), circostanze queste che ne impedivano la restituzione, non potendosi ravvisare in capo agli stessi rapporto di proprietà in favore di s estranei a reato.
Su tali elementi (l’assenza del novum e la «confusione» dell’oro depositato), centrali nella declaratoria di inammissibilità del giudice per le indagini preliminari, nessuna parola spe ricorrente.
Come noto, infatti, per costante giurisprudenza della Corte, le ordinànze in mate cautelare, quando siano esaurite le impugnazioni previste dalla legge, hanno efficacia preclus «endoprocessuale» riguardo alle questioni esplicitamente o – implicitamente dedotte, con la
conseguenza che una stessa questione, di fatto o di diritto, una volta decisa, non può ess riproposta, neppure adducendo argomenti diversi da quelli già presi in esame (Sez. U, n. 1453 del 19/12/2006, dep. 2007, Librato, Rv. 235908 – 01; Sez. 2, n. 29668 del 04/04/201 Chianese, Rv. 276736 – 01; Sez. 6, n. 23295 del 17/03/2015, Volpin, Rv. 263627 – 01).
Avverso tale motivazione nessuna contestazione muove il ricorso, che si limita a argomentare sulla titolarità del credito e sulla natura di terzo creditore in buona fe ricorrente, risolvendosi in tal modo la censura non in una critica argomentata al provvedime impugnato, ma nella pedissequa reiterazione di argomenti già svolti e motivatamente disatte dai giudici dell’appello cautelare.
A ben vedere, oltre al ricorso, anche lo stesso atto di appello cautelare (presentato dicembre dal difensore per conto della odierna ricorrente ed altri 57 soggetti), a fronte motivazione – di cui sopra – addotta dal GIP, nulla contesta sul punto, rivelandosi esso s come «originariamente inammissibile».
Pertanto, il Tribunale del riesame, nel dichiarare l’inammissibilità dell’appello cautel fatto buon governo dell’orientamento della Corte, secondo cui l’appello cautelare «ha fisionomia strutturale e strumentale degli ordinari mezzi di impugnazione, con la conseguen che allo stesso si applicano le norme generali in materia, tra cui le disposizioni di cui 581 e 591 cod. proc. pen.» (Sez. 5, n. 9432 del 12/01/2017, COGNOME, Rv. 269098 – 01), per c «l’impugnazione è inammissibile per genericità dei motivi se manca ogni indicazione del correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondament dell’atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato senza cadere nel vizio di aspecificità» (Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, COGNOME, Rv. 236 – 01, nonché, con principio dettato in materia di appello cautelare ex art. 310 .cod. proc. pen., ma applicabile al caso in parola giusto il richiamo contenuto nell’articolo 322-bis, ultimo c fra le altre: Sez. 6, n. 32355 del 08/07/2024, Compagno, Rv. 286857 – 01; Sez. 6, n. 1919 d 10/12/2024, dep. 2025, COGNOME, Rv. 287512 – 01).
4. L’inammissibilità «originaria» dell’appello cautelare esenterebbe il Collegio dal va l’ulteriore profilo rappresentato dal Tribunale del riesame, il quale, dopo avere richia provvedimento del GIP, sottolinea come, dalla documentazione prodotta in udienza dal Pubblico Ministero, emerga che l’amministratore giudiziario di RAGIONE_SOCIALE era stato autorizzato dal Giudice p le indagini preliminari alla vendita dell’oro in sequestro e, una volta ricevuto l’accredito d di vendita sul conto corrente indicato, all’invio della somma al FUG (Fondo unico giustizia), la conseguenza che l’appellante in buona fede può vantare soltanto un diritto di credito, potrà far valere innanzi al giudice che ha emesso il decreto di sequestro, ai sensi dell’art seguenti del d.lgs. 159/2011, richiamato dall’art. 104-bis, comma 1-quater, disp. att. cod. proc. pen..
Il Collegio ritiene di ‘dover osservare che il ricorso è inammissibile anche sotto tale se aspetto.
4.1. La richiesta di dissequestro dell’oro depositato è inammissibile in quanto detto me è ormai inesistente per effetto della vendita autorizzata dal GIP; difetta, pertanto, l’inter ricorrente ad ottenere una pronuncia favorevole.
Ed infatti, le Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U., n. 28911 del 28/03/2019, Massaria, 275953 – 02; Sez. 3, n. 36741 del 06/07/2021, Piazza, n.m.; Sez. 3, n. 33823 del 14/07/202 COGNOME, n.m.) hanno affermato che l’interesse ad impugnare va valutato e ritenuto sussisten allorché il gravame sia in concreto idoneo a determinare, con l’eliminazione del provvedimen impugnato, una situazione pratica più favorevole per l’impugnante e, quindi, il ricors dichiarato inammissibile per difetto di specificità laddove l’eventuale apprezzamento favorev della doglianza non condurrebbe comunque all’accoglimento del ricorso (Sez. 6, n. 7200 de 08/02/2013, COGNOME, Rv. 254506).
4.2. Quanto all’istanza di dissequestro del controvalore in denaro dell’oro depositat doglianza è del pari inammissibile.
Ed infatti, delle due l’una.
4.2.1. 0 il ricorrente, come sostiene il Tribunale del riesame e come afferma lo st ricorrente nell’atto di appello e nel ricorso, è un mero «creditore», e allora nel caso in e applicabile la disciplina di cui all’articolo 52 d. Igs. 159 del 2011, il cui comma 2, stabil crediti di cui al comma 1 (ossia i diritti di credito dei terzi che risultano da atti avent anteriore al sequestro, nonché i diritti reali di garanzia costituiti in epoca anteriore al s devono essere accertati secondo le disposizioni contenute negli articoli 57, 58 e 59, per c liquidazione deve seguire una precisa scansione logico-temporale, che prevede:
l’indicazione dei crediti e delle rispettive scadenze e l’elenco nominativo di col vantano diritti reali di godimento o garanzia o diritti personali sui beni, con l’indicaz cose stesse e del titolo da cui sorge il diritto (art. 57, comma 1);
l’assegnazione ai creditori, da parte del giudice delegato, di un termine perentorio, superiore a sessanta giorni, per il deposito delle istanze di accertamento dei rispettivi fissa la data dell’udienza di verifica dei crediti entro i sessanta giorni successivi (art. 5 2);
la presentazione al giudice delegato di domanda di ammissione del credito (art. 58, comma 1);
l’esame, da parte dell’amministratore giudiziario, delle domande di ammissione e l redazione da parte di costui di un «progetto di stato passivo», in cui rassegna le proprie mot conclusioni sull’ammissione o sull’esclusione di ciascuna domanda (art. 58, comma 5-bis);
la celebrazione di una udienza per la verifica dei crediti in cui il giudice verifica le indicando distintamente i crediti che ritiene di ammettere, con indicazione delle eventuali c
di prelazione, e quelli che ritiene di non ammettere, in tutto o in parte, esponendo succinta i motivi dell’esclusione (art. 59);
la formazione, all’esito dell’udienza, dello stato passivo, reso esecutivo con d depositato in cancelleria e comunicato all’Agenzia nazionale dei beni confiscati;
il pagamento, solo dopo l’irrevocabilità del provvedimento di confisca, dei cre ammessi al passivo da parte dell’Agenzia.
4.2.2. Oppure il ricorrente deve ritenersi «contraente», e allora troverà applicazio disciplina del codice antimafia relativa ai contratti in corso al momento del sequestro, la prevede che sia l’amministratore giudiziario – ove autorizzato alla prosecuzione dell’attivi adempiere del contratto alla sua scadenza, salva la necessità dell’autorizzazione del giu delegato ove si tratti di atto eccedente l’ordinaria amministrazione, e che invece la discip cui all’articolo 52 possa trovare applicazione nel solo caso in cui sia stata disposta la ris del contratto ai sensi dell’articolo 56, comma 4, del decreto.
Nel caso in esame, gli istanti, come visto, rivolgevano istanza di dissequestro al GIP, c rigettava con il provvedimento del 23 novembre 2023 (citato anche nel provvedimento impugnato); in tale occasione, il GIP rammentava la necessità dell’autorizzazione per la vend del giudice delegato, trattandosi di atto di straordinaria amministrazione.
Il 3 gennaio 2024 il GIP, come evidenziato anche nel ricorso, dava atto della circostanza i contratti sottoscritti con RAGIONE_SOCIALE per l’attivazione del prodotto «Conto tesoro» sono «vali efficaci», per cui «le varie opzioni contemplate dal contratto potranno essere azionate nelle f e con la tempistica previste dal contratto stesso», ferma restando la necessaria autorizzazi del g.d..
E’ pertanto evidente che la strada prescelta dalla odierna ricorrente non è quella trac dal decreto legislativo n. 159 del 2011, il quale prevede invece che l’istanza venga avan all’amministratore giudiziario, il quale debba chiedere l’autorizzazione al giudice delegato compimento di atto di straordinaria amministrazione e che, solo in caso di dini dell’autorizzazione, tale ultimo provvedimento (e non quello che decide sulla istanz dissequestro) potrà essere impugnato con le forme dell’appello cautelare.
4.3. Il ricorso è pertanto inammissibile in quanto proposto al di fuori dei casi previ legge.
Sfugge ovviamente ai limiti del presente procedimento una più approfondita disamina della questione concreta (del resto incompatibile sia con la inevitabile fluidità del contesto proce che con la limitata conoscenza degli atti del procedimento da parte del Collegio), che compito dell’autorità giudiziaria procedente dirimere alla luce delle concrete risul investigative.
Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrent pagamento delle spese processuali.
Alla declaratoria dell’inammissibilità consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’
delle spese del procedimento. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, dell
Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere ch parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa
inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art.
cod. proc. pen., l’onere del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, che il Collegio ritiene di fissare, equitativamente, in euro 3.000,00.
P.Q.M.
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Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 10/06/2025.