Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 47541 Anno 2024
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 3 Num. 47541 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 18/12/2024
TERZA SEZIONE PENALE
Composta da
NOME COGNOME
Presidente –
Sent. n. sez. 1766/2024
ALDO ACETO
Relatore –
CC – 18/12/2024
NOME COGNOME
R.G.N. 28120/2024
NOME COGNOME
NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente sul ricorso proposto da:
NOME nato a SORRENTO il 16/11/1974
avverso l’ordinanza del 11/07/2024 del TRIBUNALE di Napoli
Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
lette le richieste del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo lÕannullamento senza rinvio del provvedimento impugnato con trasmissione degli atti al Tribunale di Napoli per lÕulteriore corso.
Trattazione cartolare.
1.NOME COGNOME ricorre, in proprio e quale legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE per lÕannullamento dellÕordinanza dellÕ11 luglio 2024 del Tribunale di Napoli che ha dichiarato inammissibile lÕopposizione formulata ai sensi dellÕart. 667, comma 4, cod. proc. pen., avverso il provvedimento del 25 giugno
2024 del medesimo Tribunale che aveva deliberato sulla richiesta della societˆ di temporaneo dissequestro dellÕimmobile di proprietˆ della stessa (Villa ÒSettanniÓ) sottoposto a sequestro preventivo con decreto del 14 dicembre 2017 onde consentire lÕesecuzione dei lavori necessari alla eliminazione della situazione di pericolo giˆ accertata a seguito di precedente sopralluogo debitamente autorizzato.
1.1.Con unico motivo, sul rilievo che il cd. dissequestro temporaneo riguarda non la legittimitˆ del sequestro ma le sue modalitˆ esecutive, deduce la violazione dellÕart. 667, comma 4, cod. proc. pen. avendo il Tribunale ritenuto erroneamente impugnabile con appello ai sensi dellÕart. 322cod. proc. pen. il provvedimento adottato.
2.Il ricorso è fondato.
3.Osserva il Collegio:
3.1.come correttamente ricordato anche dal PG, i provvedimenti riguardanti le modalitˆ di esecuzione del sequestro preventivo non sono nŽ appellabili nŽ ricorribili per cassazione e le eventuali questioni ad essi attinenti vanno proposte in sede di incidente di esecuzione (Sez. 1, n. 8283 del 24/11/2020, COGNOME, Rv. 280604 – 01; Sez. 2, n. 44504 del 03/07/2015, COGNOME, Rv. 265103 01; Sez. 6, n. 16170 del 02/04/2014, COGNOME, Rv. 259769 – 01; Sez. 3, n. 26729 del 23/03/2011, COGNOME, Rv. 250637 – 01);
3.2.in tema di sequestro preventivo di immobile abusivo, la figura del cd. “dissequestro temporaneo”, al pari dell’autorizzazione temporanea ad accedere ai luoghi sotto il diretto controllo della polizia giudiziaria, non attiene alla verifica della sussistenza delle condizioni per l’applicazione della misura, ma alle modalitˆ di esecuzione del provvedimento cautelare, consentendo esclusivamente l’ingresso momentaneo nel bene secondo rigorose modalitˆ prestabilite, con la conseguenza che eventuali questioni ad esso relative vanno proposte in sede di incidente di esecuzione (Sez. 3, n. 39275 del 12/06/2018, COGNOME, Rv. 273753 – 01; Sez. 3, n. 29828 del 16/03/2023, COGNOME, nn mass. sul punto; Sez. 3, n. 39085 del 07/06/2022, COGNOME, non mass.; Sez. 3, n. 3277 del 01/12/2021, dep. 2022, non mass.);
3.3.Sez. 3, n. 42637 del 26/09/2013, COGNOME, Rv. 258307 – 01 ne ha tratto argomento per affermare che, in tema di sequestro preventivo di immobile abusivo, non possono essere proposte al tribunale del riesame questioni relative al dissequestro temporaneo finalizzato alla demolizione delle opere abusive e al ripristino dello stato dei luoghi, essendo queste di competenza del giudice del merito;
3.4.il Tribunale ha dunque errato allorquando ha declinato la competenza a decidere sullÕopposizione ritenendo il provvedimento da lui adottato impugnabile ai sensi dellÕart. 322cod. proc. pen.;
3.5.ne consegue che lÕordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio con trasmissione degli atti al Tribunale di Napoli competente a decidere sullÕopposizione.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Napoli per l’ulteriore corso
Cos’ deciso in Roma, il 18/12/2024.
Il Consigliere estensore
Il Presidente
NOME COGNOME
NOME COGNOME