Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 26277 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 26277 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 30/04/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato a Ottaviano il DATA_NASCITA, avverso l ‘ordinanza del 20/12/2024 del Tribunale di Napoli; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni rassegnate dal Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso per la conversione in appello del ricorso, con trasmissione degli atti all’Autorità giudiziaria competente.
RITENUTO IN FATTO
NOME COGNOME, tramite il suo difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione avverso il provvedimento del 20 dicembre 2024, con il quale il Tribunale di Napoli ha dichiarato inammissibile l’opposizione proposta nel suo interesse avverso la decisione del 13 dicembre 2024, con la quale il medesimo Tribunale aveva rigettato la richiesta, proposta da COGNOME quale legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE, di disporre il dissequestro temporaneo del fabbricato sito in Napoli alla via Manzoni n. 41, sottoposto a misura cautelare reale con decreto del G.I.P. del 14 luglio 2020 in relazione a reati edilizi.
Il ricorso è affidato a un unico motivo, con il quale è stata dedotta la violazione dell’art. 667, comma 4, cod. proc. pen., rilevandosi che il rimedio esperibile avverso il provvedimento del 13 dicembre 2024 non era l’appello cautelare ex art. 322 bis cod. proc. pen., ma l’opposizione davanti al medesimo giudice, come più volte affermato dalla richiamata giurisprudenza di legittimità.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
Occorre premettere che, con provvedimento adottato de plano il 13 dicembre 2024, il giudice monocratico ha rigettato l ‘ istanza di dissequestro temporaneo avanzata nell ‘ interesse di NOME COGNOME con riferimento al fabbricato sottoposto a misura cautelare reale con decreto del G.I.P. del 14 luglio 2020, fondandosi il rigetto sulla mancanza di un titolo abilitativo idoneo alla realizzazione delle opere di ripristino e sull ‘ omessa specificazione delle modalità del ripristino. Avverso tale decisione è stata proposta opposizione ex art. 667, comma 4, cod. proc. pen., che è stata ritenuta inammissibile dal giudice monocratico, secondo cui il rimedio da esperire doveva essere l ‘ appello cautelare ex art. 310 cod. proc. pen.
Orbene, tale impostazione non può essere condivisa, dovendosi richiamare in proposito il principio elaborato da questa Corte (cfr. Sez. 3, n. 39275 del 12/06/2018, Rv. 273753 e Sez. 3, n. 39085 del 07/06/2022), secondo cui, in tema di sequestro preventivo di immobile abusivo, la figura del cd. ‘ dissequestro temporaneo ‘ , al pari dell ‘ autorizzazione temporanea ad accedere ai luoghi sotto il diretto controllo della polizia giudiziaria, non attiene alla verifica della sussistenza delle condizioni per l ‘ applicazione della misura, ma alle modalità di esecuzione del provvedimento cautelare, consentendo esclusivamente l ‘ ingresso momentaneo nel bene secondo rigorose modalità prestabilite, con la conseguenza che eventuali questioni ad esso relative vanno proposte in sede di incidente di esecuzione, applicandosi dunque il procedimento di cui agli art. 665 ss. cod. proc. pen.
Da ciò consegue che il rimedio esperibile avverso la decisione assunta senza formalità dal giudice monocratico non era l ‘appello caute lare, ma l ‘opposizione di nanzi al medesimo giudice, da trattare ai sensi dell ‘art. 66 7, comma 4, cod. proc. pen. Ne discende che, in sostanziale sintonia con le conclusioni del AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO e a prescindere da ogni valutazione sul merito della questione, l ‘ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio, con conseguente trasmissione degli atti al Tribunale di Napoli per l ‘ulteriore corso .
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l ‘ ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Napoli per l ‘ ulteriore corso.
Così deciso il 30.04.2025