Dissequestro Temporaneo: Quando il Rimedio Corretto è l’Opposizione
Una recente sentenza della Corte di Cassazione (Sentenza n. 26277/2025) offre un chiarimento fondamentale sul corretto percorso processuale da seguire in caso di diniego di un’istanza di dissequestro temporaneo. La pronuncia stabilisce un principio cardine: tale richiesta non mette in discussione la legittimità del sequestro, ma ne riguarda le modalità esecutive. Per questo motivo, il rimedio esperibile non è l’appello cautelare, bensì l’opposizione in sede di incidente di esecuzione. Analizziamo insieme la vicenda e le importanti conclusioni della Suprema Corte.
I Fatti di Causa
Il caso ha origine dal sequestro preventivo di un fabbricato a Napoli, disposto dal G.I.P. nel 2020 per reati edilizi. Il legale rappresentante della società proprietaria dell’immobile presentava un’istanza al Tribunale per ottenere il dissequestro temporaneo del bene, al fine di eseguire le necessarie opere di ripristino.
Il giudice monocratico rigettava la richiesta. Contro questa decisione, l’interessato proponeva opposizione ai sensi dell’art. 667, comma 4, del codice di procedura penale. Tuttavia, il Tribunale dichiarava l’opposizione inammissibile, sostenendo che il rimedio corretto avrebbe dovuto essere l’appello cautelare previsto dall’art. 322 bis c.p.p. La questione giungeva così all’esame della Corte di Cassazione.
La Questione Giuridica sul Dissequestro Temporaneo
Il nodo cruciale della controversia era determinare la natura giuridica dell’istanza di dissequestro temporaneo e, di conseguenza, il giusto strumento di impugnazione contro un provvedimento di rigetto. Si fronteggiavano due tesi:
1. La tesi del Tribunale: Il diniego di dissequestro è un atto che incide sulla misura cautelare, pertanto va contestato con l’appello cautelare, strumento tipico per le impugnazioni in questo ambito.
2. La tesi della difesa: Il dissequestro temporaneo non contesta la validità o la necessità del sequestro in sé, ma chiede una modifica delle sue modalità esecutive per consentire un accesso limitato al bene. Rientra, quindi, nell’ambito dell’esecuzione dei provvedimenti e va gestito tramite l’incidente di esecuzione, il cui rimedio è l’opposizione.
Le Motivazioni
La Corte di Cassazione ha accolto pienamente la tesi difensiva, ritenendo fondato il ricorso. I giudici hanno chiarito che figure come il cosiddetto “dissequestro temporaneo” o l’autorizzazione ad accedere ai luoghi sequestrati non attengono alla verifica della sussistenza delle condizioni per l’applicazione della misura cautelare. Al contrario, esse riguardano esclusivamente le modalità di esecuzione del sequestro.
L’obiettivo di tali istanze è consentire un ingresso momentaneo nel bene secondo modalità rigorosamente prestabilite, senza intaccare la validità e l’efficacia del vincolo. Di conseguenza, le questioni relative a queste richieste devono essere proposte in sede di incidente di esecuzione, come disciplinato dagli articoli 665 e seguenti del codice di procedura penale. Il rimedio corretto avverso una decisione presa dal giudice dell’esecuzione senza formalità è, appunto, l’opposizione dinanzi allo stesso giudice, ai sensi dell’art. 667, comma 4, c.p.p. Pertanto, il Tribunale aveva errato nel dichiarare inammissibile l’opposizione, confondendo il piano della legittimità della misura con quello della sua esecuzione.
Conclusioni
In conclusione, la Suprema Corte ha annullato senza rinvio l’ordinanza impugnata e ha disposto la trasmissione degli atti al Tribunale di Napoli per l’ulteriore corso, ovvero per la trattazione nel merito dell’opposizione. Questa sentenza consolida un importante principio procedurale: le richieste che modulano l’esecuzione di una misura cautelare reale, come il dissequestro temporaneo, appartengono alla fase esecutiva. Ciò implica che le parti devono utilizzare gli strumenti propri di quella fase, come l’opposizione, evitando di incorrere in dichiarazioni di inammissibilità che possono ritardare o precludere la tutela dei propri diritti.
Qual è il rimedio corretto contro un provvedimento che nega il dissequestro temporaneo di un immobile sotto sequestro preventivo?
Il rimedio corretto è l’opposizione davanti allo stesso giudice che ha emesso il provvedimento, da trattare secondo le regole dell’incidente di esecuzione (art. 667, comma 4, c.p.p.), e non l’appello cautelare.
Perché il dissequestro temporaneo rientra nella fase di esecuzione e non in quella cautelare?
Perché non riguarda la sussistenza delle condizioni per l’applicazione della misura (cioè la legittimità del sequestro), ma attiene alle modalità di esecuzione del provvedimento, consentendo un ingresso momentaneo e controllato nel bene per scopi specifici.
Cosa ha deciso la Corte di Cassazione nel caso specifico?
La Corte ha annullato senza rinvio l’ordinanza che aveva dichiarato inammissibile l’opposizione, disponendo la trasmissione degli atti al Tribunale di Napoli affinché proceda a esaminare l’opposizione nel merito.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 26277 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 26277 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 30/04/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME COGNOME nato a Ottaviano il 05/03/1972, avverso l ‘ordinanza del 20/12/2024 del Tribunale di Napoli; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni rassegnate dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. NOME COGNOME che ha concluso per la conversione in appello del ricorso, con trasmissione degli atti all’Autorità giudiziaria competente.
RITENUTO IN FATTO
NOME COGNOME tramite il suo difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione avverso il provvedimento del 20 dicembre 2024, con il quale il Tribunale di Napoli ha dichiarato inammissibile l’opposizione proposta nel suo interesse avverso la decisione del 13 dicembre 2024, con la quale il medesimo Tribunale aveva rigettato la richiesta, proposta da COGNOME quale legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE, di disporre il dissequestro temporaneo del fabbricato sito in Napoli alla INDIRIZZO COGNOME n. 41, sottoposto a misura cautelare reale con decreto del G.I.P. del 14 luglio 2020 in relazione a reati edilizi.
Il ricorso è affidato a un unico motivo, con il quale è stata dedotta la violazione dell’art. 667, comma 4, cod. proc. pen., rilevandosi che il rimedio esperibile avverso il provvedimento del 13 dicembre 2024 non era l’appello cautelare ex art. 322 bis cod. proc. pen., ma l’opposizione davanti al medesimo giudice, come più volte affermato dalla richiamata giurisprudenza di legittimità.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
Occorre premettere che, con provvedimento adottato de plano il 13 dicembre 2024, il giudice monocratico ha rigettato l ‘ istanza di dissequestro temporaneo avanzata nell ‘ interesse di NOME COGNOME con riferimento al fabbricato sottoposto a misura cautelare reale con decreto del G.I.P. del 14 luglio 2020, fondandosi il rigetto sulla mancanza di un titolo abilitativo idoneo alla realizzazione delle opere di ripristino e sull ‘ omessa specificazione delle modalità del ripristino. Avverso tale decisione è stata proposta opposizione ex art. 667, comma 4, cod. proc. pen., che è stata ritenuta inammissibile dal giudice monocratico, secondo cui il rimedio da esperire doveva essere l ‘ appello cautelare ex art. 310 cod. proc. pen.
Orbene, tale impostazione non può essere condivisa, dovendosi richiamare in proposito il principio elaborato da questa Corte (cfr. Sez. 3, n. 39275 del 12/06/2018, Rv. 273753 e Sez. 3, n. 39085 del 07/06/2022), secondo cui, in tema di sequestro preventivo di immobile abusivo, la figura del cd. ‘ dissequestro temporaneo ‘ , al pari dell ‘ autorizzazione temporanea ad accedere ai luoghi sotto il diretto controllo della polizia giudiziaria, non attiene alla verifica della sussistenza delle condizioni per l ‘ applicazione della misura, ma alle modalità di esecuzione del provvedimento cautelare, consentendo esclusivamente l ‘ ingresso momentaneo nel bene secondo rigorose modalità prestabilite, con la conseguenza che eventuali questioni ad esso relative vanno proposte in sede di incidente di esecuzione, applicandosi dunque il procedimento di cui agli art. 665 ss. cod. proc. pen.
Da ciò consegue che il rimedio esperibile avverso la decisione assunta senza formalità dal giudice monocratico non era l ‘appello caute lare, ma l ‘opposizione di nanzi al medesimo giudice, da trattare ai sensi dell ‘art. 66 7, comma 4, cod. proc. pen. Ne discende che, in sostanziale sintonia con le conclusioni del Procuratore generale e a prescindere da ogni valutazione sul merito della questione, l ‘ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio, con conseguente trasmissione degli atti al Tribunale di Napoli per l ‘ulteriore corso .
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l ‘ ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Napoli per l ‘ ulteriore corso.
Così deciso il 30.04.2025