Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 46920 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 5 Num. 46920 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato a ROMA il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 13/06/2023 della CORTE APPELLO di ROMA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria a firma del AVV_NOTAIO Procuratore generale AVV_NOTAIO, che ha chiesto di annullare con rinvio il provvedimento impugnato; lette le note conclusive del difensore della parte civile, AVV_NOTAIO, che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità ovvero il rigetto del ricorso ovvero, in subordine, la conversione del ricorso nell’opposizione prevista dall’art. 667, comma 4, cod.proc.pen., ovvero, in ulteriore subordine, in appello cautelare ai sensi dell’art. 32.2. bis cod.proc.pen.; lette le note conclusive del difensore del ricorrente, AVV_NOTAIO, con le quali ha insistito nell’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza emessa il 20 marzo 2018, il Tribunale di Roma, nel condannare NOME in ordine a taluni reati in materia di bancarotta, aveva ordinato la confisca dell’azienda “RAGIONE_SOCIALE” e il disRAGIONE_SOCIALE delle altre società sottoposte alla misura cautelare reale.
L’imputato, dopo aver impugnato la sentenza di primo grado, aveva chiesto alla Corte di appello di Roma di dare immediata esecuzione al provvedimento di disRAGIONE_SOCIALE emesso dal Tribunale, con specifico riferimento alle società “RAGIONE_SOCIALE” e “RAGIONE_SOCIALE“.
La Corte di appello aveva rigettato l’istanza.
Il Tribunale del riesame di Roma, pronunciandosi quale giudice dell’appello cautelare, aveva disposto l’immediata restituzione all’avente diritto delle società “RAGIONE_SOCIALE” e “RAGIONE_SOCIALE“.
L’imputato, con istanza del 13 marzo 2023, aveva sollecitato la Corte di appello a dare materialmente esecuzione al disRAGIONE_SOCIALE disposto con la sentenza di primo grado.
Con il provvedimento impugnato, emesso il 13 giugno 2023, la Corte di appello ha disposto la restituzione agli aventi diritto delle quote e del capitale sociale della “RAGIONE_SOCIALE” e del capitale sociale della “RAGIONE_SOCIALE” e ha «rigettato l’istanza di disRAGIONE_SOCIALE del conto corrente n. 401384352, acceso presso la “Unicredit S.p.A.”, INDIRIZZO, intestato a “RAGIONE_SOCIALE“, in quanto ricadente nel compendio aziendale sottoposto a confisca».
Avverso il provvedimento del 13 giugno 2023 della Corte di appello, nella parte in cui ha rigettato la richiesta di disRAGIONE_SOCIALE del conto corrente, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore di fiducia.
2.1. Con un primo motivo, deduce il vizio di motivazione.
Il ricorrente, in via preliminare, sostiene che il provvedimento impugnato sarebbe stato emesso dalla Corte di appello quale giudice dell’esecuzione, atteso che sarebbe stato adottato all’esito di un procedimento attivato dall’istanza con la quale l’imputato aveva chiesto di dare esecuzione al dispositivo della sentenza di primo grado, nella parte in cui aveva disposto il disRAGIONE_SOCIALE, che, in tale parte, sarebbe divenuta esecutiva, non essendo stata oggetto di impugnazione.
Tanto premesso, il ricorrente contesta il provvedimento impugnato, sostenendo che la Corte di appello avrebbe completamente omesso di esporre le ragioni per le quali le somme di denaro depositate sul conto corrente, di pertinenza
della società “RAGIONE_SOCIALE“, dovrebbero essere considerate come beni dell’azienda confiscata.
2.2. Con un secondo motivo, deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 2555 cod. civ. e 240 cod. pen.
Sostiene che il Tribunale, con la sentenza di primo grado, avrebbe confiscato solo dei beni del ramo d’azienda “RAGIONE_SOCIALE” e avrebbe disposto il disRAGIONE_SOCIALE di tutti gli altri beni.
I beni facenti parte del suddetto ramo d’azienda – come emergerebbe dal decreto di RAGIONE_SOCIALE e anche dal contratto di fitto di azienda tra la società “RAGIONE_SOCIALE” e la società “RAGIONE_SOCIALE” – sarebbero costituiti esclusivamente dalle licenze amministrative, dal contratto di locazione, dagli arredi e dalle attrezzature necessarie allo svolgimento dell’attività di impresa. Non sarebbe, pertanto, possibile far rientrare anche le risorse economiche della società “RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE“. tra i beni sottoposti a confisca.
Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto di annullare con rinvio il provvedimento impugnato.
AVV_NOTAIO, per la parte civile, ha depositato memoria scritta con la quale ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso ovvero di rigettarlo. In subordine ha chiesto di convertire il ricorso in opposizione a provvedimento emesso ex art. 667, comma 4, cod. proc. pen. e trasmettere, conseguentemente, gli atti alla Corte di appello di Roma.
AVV_NOTAIO, per l’imputato, ha depositato memoria scritta con la quale ha chiesto di accogliere il ricorso e di annullare il provvedimento impugnato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso deve essere riqualificato in appello.
Preliminarmente, va rilevato che non è fondata la tesi del ricorrente, secondo la quale il provvedimento impugnato sarebbe stato emesso dalla Corte di appello quale giudice dell’esecuzione, atteso che la sentenza di primo grado, nella parte in cui ha disposto il disRAGIONE_SOCIALE, sarebbe divenuta esecutiva, non essendo stata oggetto di impugnazione.
Il dispositivo della sentenza di primo grado, nella parte qui di interesse, contiene due statuizioni: la confisca, con la quale è stata applicata la misura di sicurezza patrimoniale; il disRAGIONE_SOCIALE delle altre società, con il quale è stata disposta la revoca della misura cautelare avente a oggetto società “RAGIONE_SOCIALE” e “RAGIONE_SOCIALE“.
Tanto premesso, appare chiaro che il provvedimento della Corte di appello avverso il quale è stato proposto ricorso per cassazione – specifica l’oggetto del disRAGIONE_SOCIALE (la Corte territoriale, a fronte, di una pluralità di beni sottoposti a diversi provvedimenti cautelari, chiarisce quali beni devono essere concretamente restituiti, in quanto ricompresi nel provvedimento di revoca) ed è, in ogni caso, un provvedimento «in materia di RAGIONE_SOCIALE», diverso da quelli sottoponibili a riesame: un provvedimento, cioè, appellabile ai sensi dell’art. 322-bis cod. proc. pen.
Avverso tale tipo di provvedimento non è esperibile il ricorso per cassazione, sia perché un tale rimedio non è previsto dall’art. 568, comma 2, cod. proc. pen., che sancisce la ricorribilità contro i provvedimenti relativi alla libertà personale e contro le sentenze, sia perché nessuna norma di carattere specifico lo contempla. È, invece, previsto l’appello dinanzi al Tribunale del “riesame”, «che è rimedio di carattere generale per tutti i provvedimenti, diversi da quello impositivo della misura, che comunque operano in tema di misura cautelare reale» (cfr. Sez. 3, n. 39913 del 18/09/2008, COGNOME, Rv. 241275; Sez. 3, 2/7/2008, n. 17782, COGNOME; Sez. 3, 6/11/2001 n. 42543, COGNOME; Sez. I, 26/9/1997 n. 5320, COGNOME).
Dunque, va conclusivamente ribadito che nessuna disposizione di legge consente il ricorso per cassazione avverso il provvedimento di rigetto dell’istanza di disRAGIONE_SOCIALE: non certamente la norma di carattere generale, di cui all’art. 568, comma secondo, cod. proc. pen., perché questa prevede la ricorribilità contro i provvedimenti relativi alla libertà personale e contro le sentenze, e nessuna norma di carattere particolare, perché nessuna di essa è rinvenibile in relazione ai provvedimenti in materia di RAGIONE_SOCIALE preventivo. Per questi ultimi è, invece, esperibile l’appello di cui all’art. 322 bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 11869 del 08/02/2017, COGNOME, Rv. 269689; Sez. 3, n. 1003 del 11/06/1992, COGNOME, Rv. 191456)
Del tutto infondata è la tesi del ricorrente, secondo la quale le statuizioni della sentenza di primo grado, nella parte relativa al disRAGIONE_SOCIALE delle società, sarebbero divenute irrevocabili, perché non oggetto di specifica impugnazione. Questa parte delle statuizioni riguarda, infatti, le vicende della misura cautelare e la Corte di appello interviene non come giudice dell’esecuzione, ma quale «giudice che procede», competente sulle vicende delle misure cautelari.
Neanche le restanti statuizioni della sentenza di primo grado (compresa quella relativa alla confisca), peraltro, sono divenute esecutive, atteso che la sentenza è stata impugnata: rispetto a tale sentenza, pertanto, non è possibile in alcun modo configurare un intervento del giudice dell’esecuzione.
Il collegio, peraltro, intende riaffermare, il principio secondo cui: «In tema di impugnazioni, allorché un provvedimento giurisdizionale sia impugnato dalla parte interessata con un mezzo di gravame diverso da quello legislativamente prescritto, il giudice che riceve l’atto deve limitarsi, a norma dell’art. 568, comma 5, cod. proc. pen., a verificare l’oggettiva impugnabilità del provvedimento, nonché l’esistenza di una voluntas impugnationis, consistente nell’intento di sottoporre l’atto impugnato a sindacato giurisdizionale, e quindi trasmettere gli atti, non necessariamente previa adozione di un atto giurisdizionale, al giudice competente» (cfr. in tal senso, di recente, Sez. 5, n. 35796 del 13/07/2023, Rv. 285134 – 02; nonché Sez. 5, n. 313 del 20/11/2020, dep.2021, COGNOME, Rv. 280168 – 01, che si è posta dichiaratamente in linea con Sez. U, n. 45371 del 31/10/2001, COGNOME, Rv. 220221 e Sez. U, n. 45372 del 31/10/2001, COGNOME; invero, con tali ultime sentenze le Sezioni Unite hanno superato l’opposta soluzione in precedenza percorsa da Sez. U, n. 16 del 26/11/1997, dep. 1998, Nexhi, Rv. 209336, la quale assegnava valenza dirimente alle “reali intenzioni dell’impugnante” nella scelta del mezzo di impugnazione, con un’eco tralatizia in alcune decisioni Sez. 5, n. 55830 del 08/10/2018, Eliseo, Rv. 274624; Sez. 3, n. 1589 del 14/11/2019, dep. 2020, Rv. 277945).
Essendo stato erroneamente esperito il ricorso per saltum, detta impugnazione deve essere qualificata come appello, ex artt. 322-bis e 568 cod. proc. pen., e gli atti, conseguentemente, devono essere trasmessi al Tribunale del riesame di Roma, per il relativo giudizio, in applicazione del principio generale di conservazione degli atti giuridici (si vedano, tra le altre, Sez. 3, n. 49317 del 27/10/2015, Clark, Rv. 265538; Sez. 5, n. 16018 del 18/02/2015, NOME COGNOME, Rv. 263437; Sez. 5, n. 503 del 11/11/2014, COGNOME, Rv. 262166).
Qualificato il ricorso come appello, dispone la trasmissione degli atti al Tribunale del riesame di Roma per l’ulteriore corso.
Così deciso, il 17 novembre 2023.