Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 51692 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 51692 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 02/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato ad ALTAMURA il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 28/06/2023 del TRIB. di MATERA udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG AVV_NOTAIO COGNOME che ha chiesto l’annullamento con rinvio letta la memoria dell’AVV_NOTAIO che ha chiesto l’accoglimento del ricorso Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell’art. 23 co. 8 D.L. n. 137/20 e s.m.i
RITENUTO IN FATTO
Con l’impugnato provvedimento il tribunale di Matera ha disposto la trasmissione al giudice civile della istanza di dissequestro proposta nell’interesse di NOME COGNOME avent ad oggetto la somma di C 103.332,65 depositata sul conto di NOME COGNOME, destinatario del provvedimento di sequestro preventivo del 19 gennaio 2021.
NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione per abnormità del provvedimento e violazione dell’articolo 263 c.p.p. (art. 606 lett. b) c.p.p.) evidenziando l’insussisten presupposto decisionale enunciato dal tribunale (l’ipotizzato, ma non sussistente, contrast sulla effettiva sussistenza del diritto dell’istante a ricevere dal soggetto nei cui confronti disposto il sequestro, la somma che vi è assoggettata). È infatti incontestata la titolarità credito in capo al ricorrente.
Con memoria inviata per PEC il sostituto procuratore Generale ha chiesto l’annullamento del provvedimento impugnato con rinvio al tribunale di Matera. Con lo stesso mezzo il difensore dell’istante ha chiesto l’annullamento del provvedimento impugnato e la restituzione di quanto in sequestro o in subordine l’annullamento con rinvio per nuovo esame.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile in quanto proposto per un motivo manifestamente infondato.
Si evoca infatti in maniera errata l’abnormità del provvedimento impugnato. Che ci si intend riferire ad abnormità strutturale (è il caso di esercizio da parte del giudice di un poter attribuitogli dall’ordinamento o di deviazione rispetto allo scopo del modello legale – Sez. 25957 del 26/03/2009, COGNOME, Rv. 243590) o di abnormità funzionale (nel caso di stasi del processo e di impossibilità di proseguirlo -Sez. U, n. 28807 del 29/05/2002, COGNOME, Rv. 221999 – 01), il caso concreto esula dalle predette categorie di elaborazione giurisprudenziale Non si tratta di abnormità strutturale, poiché il Tribunale di Matera ha esercitato un po sicuramente attribuitogli dalla legge processuale nel caso sia necessario l’intervento del giud civile per risolvere una controversia, attuale o anche solo potenziale in relazione alla tito di un bene in sequestro. Non si tratta di abnormità funzionale, dal momento che il processo con la rimessione al giudice civile non ha raggiunto un punto fermo, dal quale non possa essere rimesso ‘in circolazione’ o in movimento.
Il tema in contestazione va piuttosto affrontato dal punto di vista dell’impugnabilità provvedimento oggetto del ricorso. In tal senso, si è affermato che l’ordinanza pronunciata e art. 263 comma 3 c.p.p. dal giudice per rimettere le parti davanti al giudice civile n impugnabile. Infatti essa, in quanto interlocutoria e ‘ordinatoria’, è strutturalmente inidon incidere sui diritti delle parti, sacrificando l’una e favorendo l’altra: essa è priva di c decisorio ed pertanto non è suscettibile di impugnazione. Così si è espressa la Corte nell sentenza n. 6769 della Prima Sezione, del 03/12/2018, ricorrente INPS Rv. 274805 – 01, inserendosi in un filone consolidato. A sostegno della massima, si evidenzia che non vi è alcun previsione codicistica che consenta di ipotizzare una qualche forma di ricorso e che in ogni cas è la funzione stessa dell’atto, che si limita a di individuare l’autorità giudiziaria competen soluzione di un conflitto, potenziale o in atto, a deporre in tal senso.
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condan del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, 2 novembre 2023
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