Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 2735 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 5 Num. 2735 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/12/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE )rRIDUNAL q DI PESCARA nel procedimento a carico di:
COGNOME NOME NOME a POPOLI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 02/10/2024 del TRIB. LIBERTA’ di PESCARA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette/sentite le conclusioni del AVV_NOTAIO NOME COGNOME
udito il difensore
RITENUTO IN FATTO
Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pescara ha proposto ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del Tribunale di Pescara, Sezione per il Riesame delle misure cautelari reali, del 2 ottobre 2024, che ha dichiarato la nullità dell’ordinanza resa in data 10 lug 2024 dal AVV_NOTAIO per le AVV_NOTAIO preliminari presso lo stesso Tribunale, di rigetto dell’istanza dissequestro di un nullaosta per la detenzione di armi, di alcune armi comuni da sparo e di una sciabola nonché di un significativo numero di munizioni, sottoposti a vincolo d’indisponibilità per ragioni probatorie, presentata da COGNOME NOME, imputato dei reati di cui agli artt. 612 e 697 cod. pen..
L’impugnativa consta di un solo motivo, che denuncia la violazione degli artt. 263 cod. proc. pen. e 240 cod. pen..
E’ dedotto che il Tribunale per il Riesame sarebbe incorso in errore ritenendo che la decisione sull’istanza di dissequestro spettasse al AVV_NOTAIO Ministero e non al AVV_NOTAIO preliminari, il quale, una volta irritualmente investitone, avrebbe dovuto restituire atti al AVV_NOTAIO Ministero ovvero, in alternativa, fissare udienza ai sensi dell’art. 127 cod. pr pen., come se si trattasse di un giudizio di opposizione al rigetto della richiesta di dissequest dei beni espresso dal AVV_NOTAIO Ministero. Si osserva, al riguardo, che la regola enunciata dal Tribunale per il Riesame vale per la fase delle AVV_NOTAIO preliminari ma non anche per quella successiva alla loro chiusura: infatti, ove il AVV_NOTAIO Ministero abbia esercitato l’azione penale competenza a decidere sull’istanza di dissequestro di beni spetta al AVV_NOTAIO per le AVV_NOTAIO preliminari.
Donde, nella fattispecie concreta, poiché il AVV_NOTAIO Ministero aveva esercitato l’azione penale, formulando in data 18 giugno 2024 richiesta di emissione di decreto penale di condanna nei confronti di COGNOME NOME per i reati ascrittigli, correttamente della decisione in ordi al dissequestro dei beni sottratti alla disponibilità dell’imputato, presentata in data 4 luglio 20 era stato investito il AVV_NOTAIO per le AVV_NOTAIO preliminari, previo parere negativo del Pubbli Ministero.
Con requisitoria trasmessa in data 27 novembre 2024 il Procuratore Generale presso questa Corte, in persona del Sostituto, Dottor NOME AVV_NOTAIO, ha chiesto che il ricorso del AVV_NOTAIO Ministero sia accolto, con conseguente annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.
Con memoria depositata in Cancelleria tramite EMAIL in data 25 novembre 2024, il difensore dell’imputato resistente ha chiesto che il ricorso del AVV_NOTAIO Ministero sia rigettato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
E’ principio di diritto costantemente ripetuto dalla giurisprudenza di questa Corte quello secondo cui il giudice per le AVV_NOTAIO preliminari è funzionalmente competente a provvedere
sull’istanza di restituzione delle cose sottoposte a sequestro probatorio dopo che sia stata esercitata l’azione penale e prima che l’incarto processuale sia pervenuto nella disponibilità del giudice competente per il giudizio (Sez. 3, n. 30702 del 09/05/2019, Rv. 276699; Sez. 3, n. 8079 del 18/10/2018, dep. 2019, Rv. 275854; Sez. 4, n. 521 del 19/02/1999, Rv. 213134).
Sicché, fatta applicazione del riportato principio al caso concreto, la doglianza del ricorrente coglie nel segno laddove evidenzia come, correttamente, il AVV_NOTAIO Ministero, investito della richiesta di dissequestro e restituzione dei beni dal difensore dell’imputato COGNOME NOME in data 4 luglio 2024, si fosse limitato a esprimere parere contrario al dissequestro, trasmettendo la relativa richiesta al AVV_NOTAIO per le AVV_NOTAIO preliminari, non essendo più applicabile il disposto dell’art. 263, comma 4, cod. proc. pen., attesa la cessazione della fas delle AVV_NOTAIO preliminari per essere stata avanzata da parte dello stesso AVV_NOTAIO Ministero.
Quel che, invece, sfugge al ricorrente è che il decreto di rigetto dell’istanza d dissequestro e di restituzione dei beni all’imputato COGNOME è stato dichiarato nullo dal Tribunal del Riesame di Pescara non solo per la ritenuta incompetenza funzionale del AVV_NOTAIO per le AVV_NOTAIO preliminari, ma anche per l’inosservanza della procedura prevista dagli artt. 263, commi 4 e 5, cod. proc. pen., avendo quel giudice deciso “de plano” in ordine al rigetto e alla restituzione delle cose sequestrate.
Invero, questa Corte, pronunciandosi proprio in riferimento al caso dell’istanza di dissequestro presentata dopo l’esercizio dell’azione penale e prima che sia iniziato il giudizio, ha affermato che il provvedimento del giudice per le AVV_NOTAIO preliminari, certamente competente a decidere, debba essere adottato in esito ad udienza camerale celebrata ai sensi dell’art. 127, comma 7, cod. proc. pen., non avendo, altrimenti e irragionevolmente, le parti interessate alcuno strumento di tutela, a fronte di quella loro assicurata sia nella fase delle AVV_NOTAIO prelimin (mediante l’opposizione ex art. 263, comma 5, cod. proc. pen.), sia in quelle successive del giudizio (che ammette l’impugnazione delle ordinanze emesse nel dibattimento ai sensi dell’art. 586 cod. proc. pen.) e dell’esecuzione (artt. 666, comma 6, e 676 cod. proc. pen.) (Sez. 3, n. 30702 del 09/05/2019, cit., in motivazione; Sez. 3, n. 11489 del 22/01/2015, Rv. 262979, in motivazione).
Ne viene che il ricorso del AVV_NOTAIO Ministero, sia perché generico, in quanto mancante di specifico confronto con un decisivo passaggio argomentativo dell’ordinanza impugnata, sia perché, comunque, manifestamente infondato, deve essere dichiarato inammissibile.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso del P.M.
Così deciso il 13/12/2024.