Dispositivo Sentenza: Quando un Errore Formale Può Cambiare l’Esito di un Processo
Il dispositivo della sentenza rappresenta il cuore della decisione di un giudice, il momento in cui la giustizia prende forma concreta. Ma cosa succede se le parole pronunciate in aula non corrispondono a quelle messe nero su bianco nel documento ufficiale? Una recente sentenza della Corte di Cassazione (n. 34002/2024) ha affrontato proprio questa delicata questione, ribadendo un principio fondamentale a garanzia dei diritti dell’imputato e della certezza del diritto: il dispositivo letto in udienza è sovrano e non può essere contraddetto dalla successiva motivazione scritta. Approfondiamo questo caso emblematico.
I Fatti del Processo
La vicenda giudiziaria ha origine da una condanna per furto pluriaggravato emessa dal Tribunale di Palermo. La sentenza veniva confermata in secondo grado dalla Corte di Appello. Tuttavia, un errore procedurale di notevole importanza ha minato la validità di quest’ultima decisione. L’imputato, tramite il suo difensore, ha presentato ricorso per cassazione, evidenziando una palese e insanabile contraddizione.
Il Ricorso in Cassazione: il Dispositivo Sentenza Difforme
Il motivo del ricorso era tanto semplice quanto cruciale. Il dispositivo della sentenza, letto pubblicamente al termine dell’udienza d’appello e notificato alle parti, statuiva la riforma della sentenza di primo grado e dichiarava il “non doversi procedere” nei confronti dell’imputato per difetto della condizione di procedibilità. In sostanza, il processo si sarebbe dovuto chiudere con un esito favorevole all’accusato.
Sorprendentemente, la sentenza depositata alcuni mesi dopo riportava un dispositivo completamente diverso: la conferma della condanna di primo grado. Questa difformità non rappresentava una mera svista, ma un’alterazione sostanziale dell’esito del giudizio, con conseguenze radicalmente opposte per l’imputato.
La Decisione della Suprema Corte
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Gli Ermellini hanno stabilito che il dispositivo della sentenza depositato all’esito dell’udienza, che dichiarava il non doversi procedere, non poteva essere sostituito da quello, palesemente errato e difforme, riportato nel documento depositato successivamente.
Di conseguenza, la Corte ha annullato senza rinvio la “sentenza-documento” depositata dalla Corte di Appello, disponendo la trasmissione degli atti alla stessa corte territoriale per l’ulteriore corso. Questo significa che la Corte d’Appello dovrà ora procedere a una nuova redazione della sentenza, che sia fedele al dispositivo originariamente letto in udienza.
Le Motivazioni della Sentenza
La decisione della Cassazione si fonda su un principio cardine del diritto processuale penale: la lettura del dispositivo in udienza è il momento in cui la volontà del giudice si manifesta e diventa giuridicamente vincolante. La successiva stesura della motivazione e del documento cartaceo ha la funzione di esplicitare le ragioni di tale decisione, ma non può modificarne la sostanza.
Come ribadito dalla giurisprudenza citata nella stessa sentenza (Cass. n. 13942/2022), la non corrispondenza tra il dispositivo letto e quello contenuto nella sentenza depositata costituisce una violazione dell’articolo 546 del codice di procedura penale. Tale difformità rende il documento depositato nullo, in quanto espressione di una volontà diversa da quella manifestata pubblicamente al termine del processo. L’unica soluzione in questi casi è l’annullamento dell’atto invalido e la sua corretta ricomposizione.
Conclusioni: L’Importanza della Coerenza tra Dispositivo Letto e Depositato
Questa pronuncia sottolinea l’importanza cruciale della coerenza e della trasparenza nell’amministrazione della giustizia. La decisione del giudice deve essere univoca e non può prestare il fianco ad ambiguità o a successive modifiche non consentite. Il principio affermato protegge l’imputato da possibili errori o incertezze, garantendo che l’esito del processo, una volta proclamato, sia stabile e affidabile. La vicenda dimostra come anche un errore apparentemente “formale” possa avere un impatto decisivo, portando all’annullamento di una sentenza e riaffermando la preminenza delle garanzie processuali.
Cosa succede se il testo del dispositivo di una sentenza depositata è diverso da quello letto dal giudice in udienza?
Secondo la Corte di Cassazione, il dispositivo letto in udienza è l’unico ad avere valore legale e prevale su qualsiasi versione differente riportata nel documento scritto depositato successivamente. Se esiste una discrepanza, la sentenza scritta è invalida e deve essere annullata.
Perché, nel caso specifico, la sentenza della Corte di Appello è stata annullata?
La sentenza è stata annullata perché il dispositivo letto in udienza aveva dichiarato l’improcedibilità dell’azione penale, con un esito favorevole per l’imputato, mentre il testo della sentenza depositata in cancelleria conteneva un dispositivo di segno opposto, ovvero la conferma della condanna. Questa insanabile contraddizione ha viziato l’atto.
Cosa accade dopo l’annullamento della sentenza da parte della Cassazione in un caso come questo?
La Corte di Cassazione ha annullato la sentenza-documento e ha trasmesso gli atti alla stessa Corte di Appello. Quest’ultima avrà il compito di redigere una nuova sentenza il cui contenuto sia coerente con il dispositivo che era stato originariamente letto in pubblica udienza.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 34002 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 34002 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/07/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 02/11/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
Lette la requisitoria scritta del Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione NOME COGNOME, che ha concluso per l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata e, per il ricorrente, le conclusioni dell’AVV_NOTAIO, che si è associato a quelle del P.G.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza deliberata il 02/11/2023 e depositata il 05/02/2024, la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza del 17/06/2022 con la quale il Tribunale di Palermo aveva dichiarato NOME COGNOME responsabile del reato di furto pluriaggravato e lo aveva condannato alla pena di giustizia.
Avverso l’indicata sentenza della Corte di appello di Palermo ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME, attraverso il difensore AVV_NOTAIO, denunciando – nei termini di seguito enunciati nei limiti di cui all’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. – inosservanza dell’art. 546 cod. proc. pen., in quanto il dispositivo emesso all’esito del giudizio e notificato alle parti statuiva la riforma della sentenza di primo grado e dichiarava non doversi procedere nei confronti dell’imputato per difetto della condizione di procedibilità, mentre il dispositivo riportato nella sentenza depositata è palesemente difforme, indicando la conferma della sentenza di primo grado.
Il ricorso è fondato, risultando dagli atti che il dispositivo depositato all’esito dell’udienza dichiarava non doversi procedere nei confronti dell’imputato per difetto della condizione di procedibilità, sicché tale dispositivo non poteva essere sostituito da quello erroneamente riportato nella sentenza-documento poi depositata.
Pertanto, la sentenza-documento della Corte di appello di Palermo depositata il 05/02/2024 deve essere annullata senza rinvio e gli atti devono essere trasmessi alla Corte di appello di Palermo per l’ulteriore corso, ossia affinché si provveda a una nuova redazione di essa e alla sua sottoscrizione da parte del presidente e dell’estensore (cfr. Sez. 3, n. 13942 del 03/03/2022, Omodei, Rv. 283130 – 01).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza-documento della Corte di appello di Palermo depositata il 5 febbraio 2024 e dispone trasmettersi gli atti alla medesima Corte di appello per l’ulteriore corso.
Così deciso il 17/07/2024.