Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 17850 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 17850 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 19/03/2025
di primo grado- ha fatto ricorso a una motivazione adeguata, logica e non contraddittoria, oltre che aderente alle emergenze processuali.
A eguale conclusione di inammissibilità si perviene in relazione al motivo con cui si deduce la nullità della sentenza in relazione alla richiesta di sostituzione della pena detentiva con pena pecuniaria.
Il ricorrente osserva che nel dispositivo letto in udienza non si statuiva esplicitamente su tale richiesta, mentre il suo rigetto emergeva dalla lettura delle motivazioni successivamente depositate. Sostiene, dunque, che vi sarebbe un contrasto tra dispositivo e motivazione.
L’assunto Ł manifestamente infondato.
Va osservato, anzitutto, che non Ł previsto da alcuna norma che nel dispositivo della sentenza debba essere specificamente statuito il rigetto delle istanze difensive intese a sollecitare i poteri officiosi del giudice e da questo non accolte.
A titolo esemplificativo, tanto vale a dire che non esiste un obbligo a carico del giudice di indicare nel dispositivo il rigetto dell’istanza di riconoscimento di circostanze attenuanti o della richiesta di concessione della sospensione condizionale o della non menzione della condanna nel casellario giudiziale.
L’art. 533 cod. pen., invero, prevede che, nel caso di condanna, il giudice applica la pena e le eventuali misure di sicurezza (art. 533, comma 1, cod. proc. pen.) e,che «quando il giudice ritiene di dover concedere la sospensione condizionale della pena o la non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, provvede in tal senso con la sentenza di condanna» (art. 533, comma 3, cod. proc. pen.).
Proprio dal tenore del terzo comma, può ricavarsi che il giudice sia tenuto a indicare nel
dispositivo le statuizioni riguardanti (non la negazione, ma) l’attivazione dei poteri officiosi riconosciutigli dalla legge, come, appunto, la concessione della sospensione condizionale della pena e la non menzione della condanna nel casellario giudiziale, ma anche il riconoscimento di una o piø circostanze attenuanti ovvero il giudizio di comparazione a norma dell’articolo 69 del codice penale.
Nel caso di rigetto delle relative istanze, dunque, esiste solo l’obbligo di spiegare in motivazione le ragioni per cui la specifica richiesta difensiva a loro riguardo Ł stata disattesa, ma non Ł normativamente previsto alcun obbligo di indicare il loro rigetto nel dispositivo della sentenza letto in udienza.
Parimenti deve dirsi in relazione alla richiesta di applicazione di una pena sostitutiva, in relazione alla quale non si ha una norma che preveda l’obbligo del giudice di dichiarare il suo rigetto nel dispositivo, pur essendo obbligato a spiegare con la motivazione le ragioni del suo mancato accoglimento.
Va, dunque, richiamato il principio di tassatività delle nullità, per cui l’inosservanza delle disposizioni stabilite per gli atti del procedimento Ł causa di nullità nei soli casi previsti dalla legge, per come enunciato dall’art. 177 cod. proc. pen..
Nel caso in esame non Ł stata violata alcuna norma la cui inosservanza sia sanzionata dalla legge con la nullità e, al contempo, il giudice ha assolto all’obbligo di spiegare le ragioni per cui non ha accolto l’istanza di sostituzione della pena detentiva con pena pecuniaria, con motivazione adeguata, logica e non contraddittoria, con la quale ha rilevato che i precedenti penali dell’imputato e la tempistica stessa della loro commissione conducevano a una prognosi sfavorevole ostativa all’accoglimento della richiesta difensiva.
Da ciò la manifesta infondatezza del motivo, anche nella parte in cui denuncia il vizio di motivazione.
Quanto esposto comporta la declaratoria d’inammissibilità del ricorso e la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonchØ, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 19/03/2025.
Il Consigliere estensore
NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME