Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 9813 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 9813 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/12/2023
SENTENZA
Sul ricorso proposto da :
COGNOME NOME nato DATA_NASCITA a Palermo avverso la sentenza della Corte di appello di Roma in data 28/2/2023
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
preso atto che il procedimento viene trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell’a comma 8, D.L. n.137/2020, convertito nella L. 18/12/2020 n. 176 (così come modificato per il termine di vigenza dall’art. 16 del D.L. 30/12/2021, n.228, convertito nella L. 25/02/202 15);
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME:
letta la requisitoria con la quale il Sostituto procuratore generale NOME COGNOME chiesto il rigetto del ricorso e la rettificazione della pena indicata nel dispositivo della impugnata
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RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 28/2/2023 la Corte di appello di Roma, parzialmente riformando la sentenza resa dal Tribunale di Roma in data 12/7/2022, ha dichiarato estinto per prescrizione delitto di cui all’art. 73 d.p.r. 309/90, come riqualificato ai sensi del comma V del mede articolo e rideterminato la pena per il residuo reato di estorsione continuata, in anni uno e nove di reclusione ed euro 700,00 di multa irrogando complessivamente all’imputato, in ragione della già riconosciuta continuazione con il reato di estorsione di cui alla sentenza Tribunale di Roma in data 16/5/2026, irrevocabile il 6/12/2017, la pena di anni sei, mesi no di reclusione ed euro 1.700,00 di multa.
Avverso detta sentenza ricorre per cassazione COGNOME NOME, per mezzo del difensore di fiducia, il quale con il primo motivo eccepisce il vizio di violazione di legge in riferiment 438, co. 5, c.p.p.
2.1. La Corte d’appello avrebbe erroneamente omesso di applicare la riduzione di terzo della pena, ritenendo legittimo il diniego di rito alternativo condizionato all’escussione del COGNOME richiesto dalla difesa, sul rilievo che l’audizione del teste, avvenuta all’udienza ottobre 2021, ha fatto emergere elementi sui quali i giudici di merito hanno fonda l’affermazione di responsabilità dell’imputato.
2.2. Con il secondo motivo si denuncia la contraddittorietà della sentenza per contrasto tr dispositivo letto in udienza e quello allegato alla motivazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è parzialmente fondato avuto riguardo al secondo motivo proposto ed è inammissibile nel resto.
1.1.11 primo motivo è manifestamente infondato.
Il Collegio ricorda che, in tema di giudizio abbreviato, la prova sollecitata dall’imputato richiesta condizionata di accesso al rito, che deve essere integrativa e non sostitutiva ris al materiale già raccolto ed utilizzabile, può considerarsi “necessaria” quando ris indispensabile ai fini di un solido e decisivo supporto logico-valutativo per la deliberazi merito ad un qualsiasi aspetto della “regiudicanda” (SU, n. 44711 del 27/10/2004, Wajib, Rv 229175).
Peraltro, ai fini dell’ammissione al giudizio abbreviato condizionato, la neces dell’integrazione probatoria non deve essere valutata facendo riferimento ai criteri ind nell’art. 190 cod. proc. pen., ovvero alla complessità o alla lunghezza dei te dell’accertamento probatorio, né si identifica con l’assoluta impossibilità di decidere l’incertezza della prova, ma presuppone, da un lato, l’incompletezza di un’informazion probatoria in atti, e, dall’altro, una prognosi di oggettiva e sicura utilità, o ido
probabile risultato dell’attività istruttoria richiesta ad assicurare il completo accertame fatti del giudizio (Sez. 5, n. 600 del 14/11/2013, V., Rv. 258676).
Del resto, in tema di giudizio abbreviato condizionato, il giudice dibattimentale deve sindac il provvedimento di rigetto, assunto nell’udienza preliminare secondo una valutazione ” ante”, di verifica della ricorrenza dei requisiti di novità e decisività della prova dall’imputato alla luce della situazione esistente al momento della valutazione negati tenendo tuttavia conto, come criterio ausiliario, e di per sé non risolutivo, anche indicazioni sopravvenute dall’istruttoria espletata (Sez. 6, n. 48642 del 11/07/2014, P.G proc. COGNOME e altri, Rv. 261245).
Va altresì affermato che la richiesta di rito abbreviato condizionato non può essere oggetto una valutazione parcellizzata da parte del giudice, sicché la mancanza, constatata ex ante, de requisiti dell’incompletezza dell’informazione probatoria in atti ovvero della necess decisività anche di una sola delle prove ulteriori richieste dall’imputato per la deliberazi merito ad un qualsiasi aspetto della “regiudicanda”, giustifica il rigetto dell’istanza.
1.2. Alla stregua di quanto precede, la doglianza in esame deve ritenersi aspecifica, in quan si limita a predicare l’utilità della prova proposta senza indicare in qual modo quella prov in particolare l’esame di COGNOME NOME, avrebbe potuto incidere sulla valenza probatoria specifici elementi di prova effettivamente utilizzati dai giudici di merito a fini decisori di responsabilità del ricorrente in ordine al delitto a lui ascritto ed alla qualificazione ai sensi del comma 5 dell’art. 73 d.p.r. 309/90 invero affermata sulla base di acquisiz probatorie già presenti in atti ( cfr. sul punto pagg. 4 e5 della sentenza di primo grado e p della sentenza di appello).
Quanto al secondo motivo rileva il collegio che la doglianza è fondata .
Giova ricordare che secondo la giurisprudenza di questa Corte in caso di difformità tra dispositivo letto in udienza e il contenuto della motivazione, prevale il dispositi estrinseca la volontà del giudice (Sez. 4, 48766 del 24/10/2019, Rv.277874).
Nel caso in esame il dispositivo letto in udienza reca l’indicazione di una pena pari ad anni e mesi due di reclusione con pena complessiva finale di anni sei e mesi due di reclusione mentre nella motivazione non contestuale e nel dispositivo annesso, è indicata la pena di ann sei e mesi nove di reclusione: la difformità è emendabile in questa sede, come da dispositiv senza necessità di rinvio.
p.q.m.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente all’entità della pena detentiv irrogata, che ridetermina in anni sei e mesi due di reclusione. Dichiara inammissibile nel re il ricorso.