Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 23134 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 23134 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: IMPERIALI COGNOME
Data Udienza: 11/03/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a REGGIO CALABRIA il 14/06/1964
avverso l’ordinanza del 05/11/2024 del GIP TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona della Sostituta Procuratrice generale NOME COGNOME che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Reggio Calabria che il 05/11/2024, quale giudice dell’esecuzione, ha rigettato l’istanza di restituzione di conti correnti e polizze assicurative, beni sottoposti a sequestro nel procedimento penale a suo carico, definito con sentenza n. 80/2018 emessa all’esito di giudizio abbreviato, e diversi dal patrimonio aziendale dell’impresa individuale “COGNOME NOME” e dal 50% delle quote della società RAGIONE_SOCIALE, per i quali soltanto la sentenza aveva disposto i dissequestro e la restituzione all’avente diritto.
A sostegno del ricorso ha dedotto, con un unico motivo di impugnazione, la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. in relazione all’omessa rilevazione della difformità tra motivazione e dispositivo in relazione all’individuazione dei beni sequestrati. Ad avviso del ricorrente, infatti, dalla motivazione della sentenza, emergeva che la confisca conseguente all’accertamento della penale responsabilità dei due imputati aveva ad oggetto soltanto l’intero patrimonio aziendale della “impresa individuale RAGIONE_SOCIALE“, ed il 50% delle quote sociali della società “RAGIONE_SOCIALE” mentre il dispositivo indicava la “confisca di quanto altro in sequestro”, senza pertanto escludere il predetto 50% di quote sociali, mentre gli altri beni dovevano intendersi dissequestrati. La motivazione, pertanto, ad avviso del ricorrente doveva ritenersi prevalente sul dispositivo, così da dover escludere la confisca di beni diversi da quelli indicati in dispositivo, ed erronea, invece, l’interpretazione del provvedimento impugnato volta a negare la difformità ed incompatibilità tra le conclusioni del dispositivo e la motivazione del provvedimento.
2. Il ricorso è inammissibile.
La sentenza n. 80/2018 Reg. Sent. emessa in data 1/3/2018 dal Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Reggio Calabria, all’esito del rito abbreviato, nei confronti del ricorrente NOME COGNOME è inequivocabile laddove disponeva il dissequestro e la restituzione all’avente diritto solo “delle quote sociali e dell’intero patrimonio aziendal della società RAGIONE_SOCIALE” e del 50% delle quote sociali della società “RAGIONE_SOCIALE“, disponendo poi la “confisca di quant’altro in sequestro”, dovendosi quindi ricomprendere, in tale espressione, anche i conti correnti e le polizze assicurative oggetto della richiesta di restituzione disattesa dall’ordinanza impugnata.
Nessun contrasto, invece, è ravvisabile tra il dispositivo della predetta sentenza e la motivazione, per diversi motivi: in primo luogo, in caso di contrasto tra dispositivo e motivazione della sentenza, la regola della prevalenza del dispositivo può essere derogata a condizione che questo sia viziato da un errore materiale obiettivamente rilevabile circostanza che non ricorre nel caso di specie – e che da esso, quale espressione della volontà decisoria del giudice, non derivi un risultato più favorevole per l’imputato (Sez. 3, n. 2351 del 18/11/2022, dep. 2023, COGNOME, Rv. 284057 – 04). Nella motivazione della sentenza impugnata, invece, alla pag. 2517, non vi è alcuno specifico riferimento ai beni diversi dal patrimonio aziendale dell’impresa individuale “COGNOME RAGIONE_SOCIALE” e dal
50% delle quote della società RAGIONE_SOCIALE, dei quali si è chiesta la restituzione; in particolare, non vi è alcun riferimento ai conti correnti ed alle polizz
assicurative di cui sui è chiesta la restituzione, da ritenersi, pertanto, oggetto di confisca, come anche da dispositivo.
Per quel che più rileva, però, osta comunque all’accoglimento della richiesta di restituzione l’irrevocabilità della sentenza, giacché, secondo l’insegnamento di questa
Corte di legittimità, anche l’eventuale contrasto tra il dispositivo della sentenza letto i udienza e la motivazione, non dedotto nella fase di cognizione, comunque non potrebbe
essere rilevato nella fase esecutiva con la richiesta di correzione di errore materiale (Sez.
1, n. 20877 del 21/03/2023, Muraca, Rv. 284503 – 01).
3. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell’art.
616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si •
determina equitativamente in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese •
processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Sentenza a motivazione semplificata.
Così deciso in Roma I’ll marzo 2025 L’estensore
Il Presidente