Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 39407 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 39407 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 09/10/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a LECCE il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 03/03/2025 della Corte d’appello di Lecce Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO che ha concluso chiedendo l’annullamento della decisione impugnata; lette le conclusioni, conformi a quelle espresse con il ricorso, trasmesse dalla difesa del ricorrente
RITENUTO IN FATTO
1.La Difesa di NOME COGNOME impugna la sentenza descritta in epigrafe con la quale è stata confermata la responsabilità del ricorrente int – l’evasione allo stesso contestata ritenuta in primo grado dal Tribunale di Lecce.
Lamenta il ricorrente, con riguardo al trattamento sanzionatorio, un evidente conflitto tra dispositivo e motivazione: se per un verso, il dispositivo comunicato alle parti, all’esito della definizione del giudizio di appello con il ri cartolare, dava conto della modifica della sentenza appellata in punto di pena, ridotta per l’avvenuto riconoscimento delle generiche; per altro verso, la motivazione della sentenza gravata e il dispositivo reso in calce al relativo percorso
giustificativo contenevano una integrale conferma della sentenza di appello, anche in punto di pena.
Da qui una insanabile conflittualità che non poteva che essere sanata guardando al portato del dispositivo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è inammissibile per carenza di interesse.
Nel caso, il giudizio è stato definito con modalità cartolare. Mentre il dispositivo comunicato alla parte recava una riduzione di pena quale conseguenza del riconoscimento delle attenuanti generiche, non accordate in primo grado, di contro, la motivazione, successivamente depositata, dava conto della conferma integrale della sentenza appellata, anche in punto di pena, con esplicito diniego delle generiche.
Ciò premesso, ritiene il Collegio che, ferma l’indiscussa prevalenza, in siffatte ipotesi, del dispositivo sulla sentenza documento nel suo portato argomentativo, laddove il primo risulti pienamente conforme, come nel caso a mano, alla richiesta della parte ricorrente (che nel caso rivendica l’applicazione delle generiche e la conseguente riduzione di pena coerente alla detta decisione), quest’ultima deve ritenersi priva di interesse rispetto alla possibilità di fare valere, trami l’impugnazione, tale ragione di conflittualità – (in termini Sez. 1, Sentenza n. 13399 del 05/02/2020, Rv. 278936).
Il contrasto rilevato, infatti, risulta neutralizzato dalla vincolatività dispositivo comunicato alle parti, il quale, nel caso, realizza appieno, per quanto già detto, il fine processuale perseguito dal ricorrente, risultato non altrimenti sindacabile se non per il tramite di un ricorso della parte pubblica, l’unica legittimata a far valere tale distonia sotto il versante della contraddittorietà dell decisione comunicata rispetto alle argomentazioni chiamate a sostenerla.
Ricorso mai interposto.
‘Resta, infine, la necessità di correggere la sentenza documento con riferimento al dispositivo reso in calce al relativo percorso argomentativo, incombente cui provvederà la Corte del merito alla quale si trasmettono, a tal fine, gli atti, come da dispositivo.
Le ragioni della rilevata inammissibilità portano la Corte ad escludere nel caso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché dell’ammenda ex art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Dichiara inammissibile il ricorso e dispone la trasmissione degli atti alla Cor Appello di Lecce per la correzione del dispositivo che figura nella sentenza appello.
Così è deciso, 09/10/2025