Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 41967 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 41967 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/09/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOMECOGNOME NOME nato a MAZZARINO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 16/05/2024 del Tribunale di Caltanissetta udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
COGNOME NOME ha proposto ricorso per cassazione avverso l’ordinanza in epigrafe, con la quale il Tribunale di Caltanissetta, Sez. Riesame, ha rigettato l’appello proposto ex art. 310 cod. proc. pen. dalla difesa dell’interessato avverso l’ordinanza del Tribunale collegiale di Gela che aveva rigettato la richiesta di sostituzione della misura della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari.
A sostegno del ricorso, con unico motivo di impugnazione, ha dedotto il vizio di motivazione dell’ordinanza impugnata in relazione all’art. 274 cod. proc. pen., per aver omesso il Tribunale di valutare le specifiche doglianze dell’istante in ordine alla riferita disparità di trattamento tra la posizione dell’odierno ricorrente e quella dei correi COGNOME NOME e COGNOME NOME, sottoposti alla meno afflittiva misura degli arresti domìciliari pur versando nelle medesime condizioni del primo, sia con riferimento ai reati contestati nel presente procedimento che con riferimento ai precedenti penali.
Con requisitoria scritta del 17 luglio 2014 il pubblico ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
Il ricorso è inammissibile, perché proposto per motivi generici e manifestamente infondati.
Il Tribunale di Caltanissetta, premessa la gravità dei reati per i quali il ricorrente è sottoposto alla misura della custodia in carcere – due ipotesi di estorsione aggravata dall’impiego del metodo mafioso e dal fine di agevolare l’associazione mafiosa denominata “stidda” – ha rigettato l’istanza di sostituzione della custodia in carcere con gli arresti domiciliari avanzata dal difensore di COGNOME NOME, evidenziando l’insussistenza di elementi di novità rispetto ad una vicenda cautelare già ampiamente esaminata e consolidata con giudicato cautelare, in tal modo uniformandosi alla giurisprudenza di questa corte di legittimità in tema di misure cautelari personali, costante nel ritenere che l’attenuazione o l’esclusione delle esigenze cautelari non può essere desunta dal solo decorso del tempo di esecuzione della misura o dall’osservanza puntuale delle relative prescrizioni, dovendosi valutare ulteriori elementi di sicura valenza sintomatica in ordine al mutamento della situazione apprezzata all’inizio del trattamento cautelare (Sez. 3, n. 43113 del 15/09/2015, Rv. 265652).
Quanto alla prospettata disparità di trattamento tra la posizione dell’odierno ricorrente e quella dei coimputati, il Tribunale ha evidenziato il carattere assolutamente generico della prospettazione difensiva, formulata senza alcuna specificazione delle ragioni sulle quali si è fondato il diverso trattamento dei coimputati COGNOME NOME e COGNOME NOME. Anche il ricorso, invece, incorre nella
medesima genericità già rilevata dal Tribunale di Caltanissetta, con le argomentazioni del quale non si confronta, atteso che il ricorrente si limita a dedurre nuovamente la sussistenza di una disparità di trattamento, anche in questa sede senza in alcun modo specificare le ragioni poste dal giudice della cautela a fondamento del trattamento riservato ai singoli interessati.
Il percorso argomentativo del provvedimento impugnato rende adeguatamente conto, pertanto, delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato, senza incorrere in illogicità alcuna, così da renderlo incensurabile in sede di legittimità (Sez. 3 n. 40873 del 21/10/2010, Rv. 248698; sez. 2 n. 56 del 7/12/2011, Rv. 251760; sez. Feriale n. 47748 del 11/8/2014, Rv. 261400).
Per il disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Sentenza a motivazione semplificata
Così deciso in Roma il 17 settembre 2024
L’estensore
Il Pr sidente