Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 9052 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 9052 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 20/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato in ROMANIA il 17/01/1987
avverso l’ordinanza del 05/11/2024 della Corte d’appello di Brescia
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME per mezzo del suo difensore avv. NOME COGNOME ha proposto ricorso contro l’ordinanza con cui la Corte di appello di Brescia, in data 05 novembre 2024, ha respinto la sua richiesta di applicare l’istituto della continuazione tra i reati giudicati con quattro diverse sentenze, relativi a due furti, una rapina e un porto di arma da guerra, commessi in luoghi diversi e, alcuni, in epoca non prossima, ritenendo insussistenti i necessari indici rivelatori di un medesimo disegno criminoso, per la distanza temporale delle condotte e la forte diversità tra alcune di esse, e valutandole, perciò, come espressione solo di una tendenza a delinquere dell’istante;
rilevato che il ricorrente deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione, per avere il giudice negato il riconoscimento della continuazione nonostante l’omogeneità dei reati, tutti commessi contro il patrimonio, talvolta anche con detenzione di armi improprie, e in un arco temporale molto limitato, tra marzo e luglio 2008, valorizzando in modo illogico la distanza spaziale tra il delitto giudicato con la prima sentenza rispetto agli altri, giudicati con le altre sentenze, e senza tenere conto del fatto che due altri reati, commessi nel 2010, sono stati ritenuti uniti dal vincolo della continuazione, e che egli ha continuato a commettere reati contro il patrimonio, nel 2010, nel 2013 e nel 2014, così dimostrando di avere formulato un programma criminoso unitario, almeno nei suoi tratti essenziali;
ritenuto che il ricorso sia manifestamente infondato, in quanto l’ordinanza impugnata ha correttamente distinto la continuazione, quale programmazione unitaria e originaria, almeno generica, dei vari reati, dalla mera inclinazione a reiterare nel tempo delle condotte di reato, anche analoghe, ed ha escluso la sussistenza di una unicità di disegno criminoso quando, come in questo caso, i reati risultino commessi in tempi vicini tra loro ma diversi nello spazio e, soprattutto, nelle modalità esecutive, tanto da rendere incredibile che, nel commettere il primo reato di furto in una cava unitamente a dei complici, commesso in Lombardia il 26/03/2008, il ricorrente avesse programmato, almeno nelle linee essenziali, le condotte successive, commesse o con modalità del tutto diverse, come una rapina impropria commessa il 29/03/2008 aggredendo un dipendente dell’autogrill dove egli aveva tentato di impossessarsi di una lattina di birra, e il porto di un’arma da guerra accertato il 02/04/2008, o in tempi e località distanti, come il furto commesso il 19/07/2008 in Forlì;
ritenuto il ricorso manifestamente infondato anche quanto alla deduzione di un vizio della motivazione, risultando l’ordinanza completa, logica, non apparente né contraddittoria, atteso che la forte differenza tra le condotte, oltre alla distanza nel tempo e nello spazio di quella commessa per ultima, sono elementi logicamente ritenuti dimostrativi della insussistenza di una unicità di disegno criminoso, e sintomatici, piuttosto, di una propensione dell’istante alla devianza, che si concretizza di volta in volta, in relazione alle varie occasioni ed opportunità, anche contingenti;
ritenuto che la commissione di altri delitti contro il patrimonio, a partire dal 2010, indicata dal ricorrente come espressione di una ideazione unitaria di tutti i delitti, conferma piuttosto che tali condotte sono rappresentative di uno stile di vita delinquenziale dello stesso;
ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 20 febbraio 2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente