Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 976 Anno 2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Data Udienza: 28/11/2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 976 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
ORDINANZA
sul ricrso proposto da COGNOME nato a BARI il 28/09/1997 avverso l’ordinanza del 02/07/2024 del GIP TRIBUNALE di BARI dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO
Vista l’ordinanza indicata in epigrafe, con la quale il Tribunale di Bari, in qualità di giudice dell’esecuzione, ha rigettato l’istanza di applicazione della continuazione proposta ex art. 671 cod. proc. pen. da NOME COGNOME per la ritenuta carenza di elementi indicativi dell’invocata identità del disegno criminoso tra i reati giudicati in due distinte sentenze (1. sentenza n. 962/2021 emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bari in data 11 ottobre 2021, irrevocabile il 28 aprile 2023; 2. sentenza n. 655 del 2022 emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bari in data 18 maggio 2022);
Considerato che, in particolare, il G.E. ha rilevato di non poter unificare sotto il vincolo della continuazione le indicate sentenze, in considerazione della mancata allegazione, da parte del condannato, di elementi specifici e concreti a sostegno della medesimezza del disegno criminoso e in considerazione delle circostanze e modalità delle condotte criminose da cui hanno tratto origine i rispettivi procedimenti penali, che si appalesano completamente diverse e non tali da consentire di desumere l’anticipata ideazione unitaria, neppure in linea di massima;
Con il ricorso si sviluppa un unico motivo relativo alla violazione e falsa applicazione dell’art. 671 cod. proc. pen e alla manifesta illogicità e mancanza di motivazione del provvedimento e si censura la mancata considerazione di alcuni indici rilevatori della medesimezza del disegno criminoso, quali l’identità delle violazioni commesse, la contiguità cronologica degli addebiti e l’innegabile collegamento tra gli stessi.
CONSIDERATO IN DIRITTO
L’impugnazione Ł inammissibile, perchØ fortemente versata nel merito, e la manifesta infondatezza delle censure avanzate, che asseriscono difetto o contraddittorietà e/o palese illogicità
della motivazione non emergenti dal provvedimento impugnato, il quale ha piuttosto valorizzato le violazioni commesse da Maltarino come espressive di un’abitualità criminosa di scelte di vita ispirate alla sistematica e contingente consumazione di illeciti;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così Ł deciso, 28/11/2024
Il Consigliere estensore
NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME