Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 41513 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 41513 Anno 2023
Presidente: FIORDALISI DOMENICO
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a MILANO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 12/04/2023 del TRIBUNALE di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
Rilevato che il Tribunale di Milano, quale giudice dell’esecuzione, ha rigettato la richiesta di COGNOME NOME di applicare la disciplina di cui all’art. 81 cod. pen. tra i reati oggetto di tre sentenze pronunciate dal Tribunale di Milano;
Rilevato che con il ricorso si denunciano la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all’art. 81 cod. pen. evidenziando che la conclusione sarebbe errata in quanto il giudice non avrebbe tenuto nel dovuto conto che i tre reati, rela all’omessa presentazione della dichiarazione IVA, erano inseriti in un unico contesto e che la distanza temporale era comunque coerente con l’esistenza di un unico disegno criminoso;
Rilevato che la doglianza oggetto del ricorso è manifestamente infondata in quanto il provvedimento impugnato ha adeguatamente motivato in ordine alla necessità che l’identità del disegno criminoso debba essere rintracciabile sin dal commissione del primo reato e come questo non sia desumibile dagli atti dai quali, in assenza di elementi concreti, emerge al più la volontà di gestire le società spregio della legge non pagando le imposte dovute, elemento sintomatico di un’abitualità delinquere e non di una ideazione unitaria (cfr. Sez. U, n. 28659 d 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074 – 01; Sez. 1, n. 13971 del 30/3/2021, COGNOME, n.m.; Sez. 1, n. 39222 del 26/02/2014, B, Rv. 260896 – 01) e ciò a prescindere dalla natura del reato non essendo all’evidenza ipotizzabile che all’atto de commissione del primo reato il condannato avesse già ideato di commettere ulteriori e diversi reati;
Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto le doglianze sono manifestamente infondate e in parte tese a sollecitare una diversa e alternativ lettura che non è consentita in questa sede (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020 dep. 2021, F., Rv 280601);
Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché – valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione dell causa di inammissibilità – al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 14/9/2023