Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 25234 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 25234 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/06/2023 della CORTE APPELLO di ROMA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo 17i 4iir/z)/Z-41 t GLYPH Rw”v’ GLYPH iA f GLYPH rriv 2 /)
udito il difensore Trattazione scritta.
RITENUTO IN FATTO
NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Roma del 6 giugno 2023, che ha confermato la sentenza resa il 3 febbraio 2021 dal Tribunale di Frosinone all’esito di giudizio abbreviato, con la quale era stato condannato alla pena di mesi otto di reclusione, in ordine al reato di inosservanza degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel Comune di residenza, ai sensi dell’art. 75, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, perché, quale persona sottoposta alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel territorio del Comune di Frosinone, come da provvedimento del 14 ottobre 2020 del Tribunale di Roma (notificato all’interessato il 17 ottobre 2020), il 27 ottobre 2020 era stato sorpreso in Ferentino, quindi in un Comune diverso da Frosinone.
Il ricorrente articola tre motivi di ricorso.
2.1. Con il primo motivo, denuncia inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, con riferimento agli artt. 420-ter cod. proc. pen. e 2 d.l. 9 novembre 2020, n. 149, perché il giudizio di secondo grado si sarebbe svolto secondo il c.d. rito cartolare, nonostante la parte avesse fatto richiesta di discussione orale
2.2. Con il secondo motivo, denuncia vizio di motivazione della sentenza impugnata, perché la Corte di appello non si sarebbe espressa in ordine alla richiesta di applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen., nonostante l’esplicita richiesta sul punto formulata dalla difesa nel suo atto di appello.
2.3. Con il terzo motivo, denuncia vizio di motivazione della sentenza impugnata, perché la Corte di appello avrebbe omesso di concedere le circostanze attenuanti generiche, pur ricorrendone tutti i presupposti e senza fornire sul punto alcuna valida motivazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso deve essere accolto per la fondatezza del primo motivo, che ha carattere assorbente rispetto alle ulteriori questioni prospettate.
La vicenda in esame si colloca nella stratificazione di interventi normativi che si sono susseguiti anche per la disciplina del processo penale nelle varie fasi della pandemia da Covid 19 e la sua trattazione non può non prendere le mosse dall’art. 23 d.l. n. 149 del 2020 (oggi abrogato dalla legge 18 dicembre 2020, n.
176), che detta «disposizioni per la decisione dei giudizi penali di appello nel periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19».
Il comma 1 di tale articolo ha stabilito il criterio generale secondo cui «fuori dai casi di rinnovazione dell’istruzione dibattimentale, per la decisione sugli appelli proposti contro le sentenze di primo grado la Corte di appello procede in camera di consiglio senza l’intervento del pubblico ministero e dei difensori», fa salvo il caso che «una delle parti private o il pubblico ministero faccia richiesta di discussione orale».
Al comma 4, la medesima disposizione sancisce che «la richiesta di discussione orale è formulata per iscritto dal pubblico ministero o dal difensore entro il termine perentorio di quindici giorni liberi prima dell’udienza ed è trasmessa alla cancelleria della Corte di appello attraverso i canali di comunicazione, notificazione e deposito rispettivamente previsti dal comma 2.»
Nel caso di specie, il ricorrente ha dimostrato di aver depositato tempestivamente la richiesta di trattazione orale, ma la Corte di appello ha svolto il giudizio senza l’intervento del difensore, della parte e del pubblico ministero.
La sentenza impugnata, pertanto, deve essere annullata, posto che, nel vigore della disciplina emergenziale di contenimento della pandemia da Covid19, la celebrazione del giudizio di appello in camera di consiglio, senza l’intervento delle parti, integra un’ipotesi di nullità generale a regime intermedio ai sensi dell’art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., qualora la richiesta di trattazione orale sia stata trasmessa tempestivamente in cancelleria.
All’accoglimento del ricorso, consegue l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Roma per un nuovo giudizio con trattazione orale del procedimento.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Roma.
Così deciso il 13/03/2024