Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 40602 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 40602 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 27/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a TRECENTA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/07/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che l’imputato COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza con cu Corte di appello di Bologna il 15.07.2022 ha confermato la pronuncia di primo grado, emessa in data 09.09.2021 dal Gip del Tribunale di Ferrara, che avev dichiarato colpevole l’imputato dei delitti previsti e puniti dagli artt. 81 co 110, 56, 624-bis, 625 n. 2 e 5 cod. pen. di cui al capo a); dall’art.337 cod. cui al capo b); dagli artt. 582, 585, 576 comma 1 n.5-bis cod. pen. di cui al c); dall’art.4 1.110/75 di cui al capo d) e lo aveva condanNOME – riuniti i rea il vincolo della continuazione e concesse le attenuanti generiche ex art. 62 bis pen., poste in rapporto di equivalenza rispetto alle contestate aggravanti pena di anni uno e mesi sei di reclusione ed euro 300 di multa.
Ritenuto che l’unico motivo di ricorso che deduce violazione di legge e vizio motivazione, in relazione agli artt.133 e 81 cod. pen., non è consentito dalla in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l’indiri consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione a comparazione tra attenuanti e aggravanti e agli aumenti per la continuazio rientrano nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in adere principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. Pen., rimanendo pertanto insindacabile nella presente sede ove assentita da congrua motivazione;
che nella specie l’onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si in particolare pag. 1 e 2 della sentenza impugnata in cui sono, tra l’altro, i le specifiche ragioni che hanno indotto a individuare la pena base, gli aumenti la continuazione (evidenziando per un verso che in realtà anzi il giudice di me aveva errato a vantaggio dell’imputato nel concedere le attenuanti generiche c giudizio di equivalenza a fronte del divieto posto al riguardo dal medesimo a 624 bis, e per altro verso che la resipiscenza sottolineata dal difensore si esaurita nel chiedere scusa dell’accaduto senza che l’imputato avesse mostra concreti segnali di effettiva presa di distanza dall’ambiente criminale ess rimasto ignoto il concorrente nel reato che è riuscito a sfuggire all’arresto);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del spese processuali e della somma di euro ammende. tremila in favore della Cassa delle
Così deciso, il 27 settembre 2023.