Discrezionalità del giudice e determinazione della pena
La discrezionalità del giudice nella determinazione della sanzione penale rappresenta uno degli aspetti più delicati del processo. Spesso i ricorrenti impugnano le sentenze di merito ritenendo la pena eccessiva, ma la Corte di Cassazione ha recentemente chiarito i confini invalicabili di tale doglianza.
Il caso di tentato furto
La vicenda trae origine da una condanna per tentato furto confermata in secondo grado. L’imputato ha proposto ricorso per Cassazione basandosi su un unico motivo: l’asserita eccessività della pena inflitta. Secondo la difesa, i giudici di merito non avrebbero valutato correttamente le circostanze del caso, applicando un trattamento sanzionatorio troppo severo.
La decisione della Suprema Corte
I giudici di legittimità hanno dichiarato il ricorso inammissibile. La Corte ha rilevato come la censura mossa fosse manifestamente infondata, poiché la graduazione della pena rientra pienamente nella discrezionalità del giudice di merito. Quando il magistrato fornisce una giustificazione adeguata del percorso logico seguito, la decisione non può essere messa in discussione nel giudizio di Cassazione.
Implicazioni della condanna
Oltre alla conferma della pena detentiva, l’inammissibilità del ricorso comporta conseguenze economiche dirette. Il ricorrente è stato infatti condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma pari a tremila euro in favore della Cassa delle ammende, sanzione prevista per chi promuove ricorsi privi di fondamento giuridico.
Le motivazioni
La Corte ha precisato che la discrezionalità del giudice è esercitata correttamente quando vengono rispettati i criteri previsti dagli articoli 132 e 133 del codice penale. Nel caso specifico, la Corte d’Appello aveva motivato in modo congruo la scelta della sanzione, rendendo superfluo e inammissibile ogni tentativo di riesame in sede di legittimità. La Cassazione non può infatti sovrapporre la propria valutazione a quella del giudice di merito sulla congruità della pena, a meno che non emergano vizi logici macroscopici o violazioni di legge.
Le conclusioni
Il provvedimento conferma l’orientamento consolidato secondo cui il ricorso per Cassazione non può trasformarsi in un terzo grado di giudizio sul merito della pena. La discrezionalità del giudice rimane un presidio fondamentale, purché supportata da una motivazione che dia conto dei criteri utilizzati per personalizzare la sanzione. Per i cittadini, questo significa che una strategia difensiva basata solo sulla richiesta di riduzione della pena ha scarse probabilità di successo se non si dimostrano errori procedurali o logici evidenti.
Si può ricorrere in Cassazione solo perché la pena è ritenuta alta?
No, il ricorso è inammissibile se la pena è contenuta nei limiti di legge e il giudice ha motivato correttamente la sua scelta.
Cosa rischia chi presenta un ricorso inammissibile?
Oltre alla conferma della condanna, il ricorrente deve pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende.
Quali criteri usa il giudice per decidere la pena?
Il giudice valuta la gravità del reato, i motivi a delinquere, i precedenti penali e la condotta dell’imputato secondo gli articoli 132 e 133 c.p.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 42043 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 42043 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato a FRANCOFONTE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/05/2022 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che l’imputato NOME ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Catania ne ha confermato la condanna per un tentato furto;
Ritenuto che l’unico motivo di ricorso, che lamenta l’eccessività della pena inflitta, è manifestamente infondato poiché la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che, nel caso di specie, ne ha giustificato l’esercizio in maniera adeguata (cfr. pag. 4);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 04/10/2023