Disciplina Transitoria: la Cassazione fissa i paletti per la Riforma Cartabia
L’ordinanza n. 8468 del 2024 della Corte di Cassazione offre un chiarimento cruciale sull’applicazione della cosiddetta Riforma Cartabia, in particolare riguardo alla sua disciplina transitoria. La decisione sottolinea un principio fondamentale: le nuove norme non si applicano retroattivamente a sentenze già divenute irrevocabili. Questo intervento giurisprudenziale è essenziale per definire con certezza l’ambito temporale delle nuove disposizioni, evitando incertezze applicative nella fase di esecuzione della pena.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine dal ricorso di un soggetto condannato, la cui sentenza era già passata in giudicato. Quest’ultimo si era rivolto al Tribunale di Trento, in qualità di giudice dell’esecuzione, chiedendo la revoca della misura della libertà controllata e l’applicazione di una delle nuove misure previste dall’art. 20 bis del codice penale, introdotto dalla Riforma Cartabia (D.Lgs. 150/2022). Il Tribunale aveva rigettato la richiesta, spingendo il condannato a presentare ricorso per Cassazione, lamentando una violazione di legge.
La Questione sulla Disciplina Transitoria
Il nucleo del ricorso si fondava sull’interpretazione dell’articolo 95 del D.Lgs. 150/2022, che detta la disciplina transitoria per l’applicazione della riforma. Secondo la tesi del ricorrente, le nuove e più favorevoli disposizioni avrebbero dovuto applicarsi anche al suo caso, nonostante la sentenza fosse già definitiva. La questione giuridica sottoposta alla Suprema Corte era, quindi, se l’efficacia delle nuove norme potesse estendersi a rapporti giuridici già esauriti, ovvero a condanne non più soggette a impugnazione ordinaria.
Le Motivazioni della Cassazione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza, allineandosi a un orientamento giurisprudenziale già consolidato. I giudici hanno ribadito con fermezza che la disciplina transitoria di cui all’art. 95 è chiara nel limitare la sua applicazione. Essa si applica esclusivamente ai processi nei quali, al momento dell’entrata in vigore della Riforma Cartabia, era ancora pendente un ricorso per cassazione. La norma non è stata concepita per riaprire casi già definiti con sentenza irrevocabile. La Corte ha sottolineato che questa distinzione non è irragionevole, ma risponde alla necessità di garantire la certezza del diritto e la stabilità dei giudicati. La decisione fa esplicito riferimento a precedenti conformi (Cass. n. 36379/2023 e n. 36885/2023), rafforzando un principio ormai pacifico in giurisprudenza. La conclusione del giudice è stata, pertanto, che le doglianze del ricorrente erano prive di fondamento.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame conferma un principio cardine del nostro ordinamento: il valore del giudicato penale. La Riforma Cartabia, pur introducendo importanti novità, non può travolgere le sentenze definitive. La disciplina transitoria è stata disegnata per gestire il passaggio al nuovo sistema solo per i procedimenti ancora in corso nel grado di legittimità, escludendo qualsiasi effetto retroattivo su condanne irrevocabili. Questa pronuncia ha importanti implicazioni pratiche: chiarisce che i condannati con sentenza definitiva non possono invocare le nuove norme per modificare la propria pena, a meno che non sia la legge stessa a prevederlo espressamente. La condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende suggella la perentorietà di tale principio.
La disciplina transitoria della Riforma Cartabia (art. 95 D.Lgs. 150/2022) si applica alle sentenze già passate in giudicato?
No, la Corte di Cassazione ha chiarito che si applica solo ai processi in cui, al momento dell’entrata in vigore della nuova disciplina, era pendente il ricorso per cassazione, e non a quelli in cui la sentenza era già divenuta irrevocabile.
Qual è la conseguenza della manifesta infondatezza di un ricorso in Cassazione?
La manifesta infondatezza delle doglianze porta a una declaratoria di inammissibilità del ricorso, impedendo alla Corte di esaminare il merito della questione.
Cosa comporta per il ricorrente la dichiarazione di inammissibilità del suo ricorso?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in denaro, ritenuta congrua dal collegio, in favore della cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 8468 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 8468 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a SANTA NOME CAPUA VETERE il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 27/09/2023 del TRIBUNALE di TRENTO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che II Tribunale di Trento, quale giudice dell’esecuzione, ha rigettato la richiesta COGNOME NOME di revocare la misura della libertà controllata e di 3 pplicare una delle misu di cui all’art. 20 bis cod. pen.;
Rilevato che con il ricorso si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in quan l’art. 95 D.Lvo 150/2022 sarebbe applicabile al caso di specie;
Rilevato che le doglianze oggetto del ricorso sono manifestamente infondate in quanto la conclusione cui è pervenuto il giudice è conforme alla pacifica giurisprudenza di legittimità punto, che in questa sede si deve ribadire e che stabilisce che la disciplina transitoria d all’art. 95 si applica ai soli processi in cui, allorché è entrata in vigore la nuova disciplina, era pendente il ricorso per cassazione e non a quelli in cui, come nel caso di specie, la sentenza er già divenuta irrevocabile (nel senso che la distinzione non sia irragionevole cfr. Sez. 1, n. 36 del 07/07/2023, COGNOME, Rv. 285268 – 01; Sez. 1, n. 36885 del 04/07/2023, Sedicini, Rv. 285270 – 01);
Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto le doglianze sono manifestamene infondate;
Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché – valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso 1’8/02/2024