Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 25872 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 25872 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOME COGNOME NOME, nato a Tagliacozzo il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 24/04/2023 della Corte d’appello de L’Aquila visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 24 aprile 2023, la Corte d’appello de L’Aquila ha confermato la sentenza dell’Il aprile 2022, con la quale il Tribunale di Avezzano aveva condannato COGNOME NOME, alla pena condizionalmente sospesa di mesi sei di arresto e C 2.600 di ammenda, in relazione al reato di cui all’art. 256 comma 3, D.Igs. 152/2006, per avere, quale titolare dell’omonima impresa, realizzato e gestito una discarica non autorizzata di rifiuti non pericolosi costitui da terre e rocce da scavo e da materiali provenienti da dernolizioni edilizie, in Massa d’Albe reato permanente in corso nel mese di gennaio 2020.
Avverso la sentenza ha presentato ricorso per cassazione l’AVV_NOTAIO, difensore di fiducia di COGNOME NOME, e ne ha chiesto l’annullamento per i seguenti motivi.
2.1. Violazione della legge penale, nonché carenza, contraddittorietà e illogicità della motivazione in relazione all’art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pe pen., per avere la Corte d’appello ritenuto sussistente la responsabilità penale vo deducendola dalla disponibilità delle chiavi di accesso alla cava ove, per oltre 40 anni, il padre dell’imputato aveva esercitato l’attività di escavazione inerti, senza aver considerato le risultanze fattuali, dedotte nell’atto di appello tese a fa emergere l’impossibilità di attribuire con certezza le attività di scaric all’imputato.
2.2. Violazione della legge penale in relazione all’art. 606, lett. b), cod. proc. pen., per avere la Corte d’appello omesso di applicare l’art. 131 bis cod. pen., valorizzando la notevole estensione dell’area interessata dagli scarichi e la rilevante quantità di materiale accumulato’ senza aver tenuto conto che il deposito di materiale, rinvenuto dalla PG nel primo sopralluogo era riconducibile al fatto di terzi, mentre gli scarichi di materiale edile riconducibili all’impu avrebbero impegnato una zona più modesta, testimoniata dalla documentazione fotografica e dalla prova dichiarativa.
Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta con cui ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile.
Il difensore ha depositato memoria di replica con cui insiste nell’accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
In relazione al primo profilo di doglianza con il quale si deduce il vizio d motivazione anche per travisamento della prova in ordine all’affermazione della responsabilità penale per il reato di discarica abusiva, osserva, la Corte, che può essere esaminato prendendo in considerazione sia la motivazione della sentenza impugnata sia quella della sentenza di primo grado, e ciò in quanto i giudici di merito hanno adottato decisioni e percorsi motivazionali comuni che possono essere valutati congiuntamente ai fini di una efficace ricostruzione della vicenda processuale e di una migliore comprensione delle censure del ricorrente. Allorché infatti le sentenze di primo e secondo grado concordino, come in specie, nell’analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni, la struttura motivazionale della sentenza di appello si salda con quella precedente per formare un unico complesso corpo argomentativo (ex plurimis, Sez. 1, n. 8868 del 26/06/2000, Sangiorgi, Rv. 216906; cfr. da ult. Sez. 5, n. 40005 del 07/03/2014, NOME COGNOME, Rv. 260303), cui occorre far riferimento per giudicare della congruità della motivazione, integrando e
completando quella adottata dal primo giudice le eventuali carenze di quella d’appello (Sez. 1, n. 1309 del 22/11/1993, Scardaccione, Rv. 197250)”.
Secondo le conformi sentenze di merito, era stato accertato all’esito di due sopralluoghi, in data 06/06/2019 e 03/03/2020, che nell’area della ex cava gestita dal padre dell’imputato e cessata nel 2015, era stata rilevata la presenza di terre e rocce da scavo, depositate da tempo in quanto coperte da vegetazione, e dei rifiuti derivanti dal materiale di demolizione edilizia di più recen conferimento, che l’imputato, titolare di una ditta di escavazioni, aveva le chiavi di accesso all’area, che l’ufficiale di COGNOME aveva rilevato, durante il secondo sopraluogo del 03/03/2020, che risultavano nuovi cumuli rispetto al primo sopralluogo del giugno 2029 e un livellamento di parte dei rifiuti e che lo scarico dei rifiuti provenienti da attività di demolizione non poteva essere avvenuto dalla strada sovrastante, ma dal cancello di accesso.
Sulla scorta di tale accertamento in punto di fatto non qui rivisitabile, i giudici d merito hanno argomentato la responsabilità penale per il reato di gestione di una discarica abusiva che è integrato dal qualunque attività gestoria.
A fronte di tale motivazione la difesa non svolge alcuna argomentazione idonea a contrastare le conformi motivazioni delle sentenze di primo e secondo grado circa la configurabilità del reato in capo all’imputato, quale gestore di una discarica abusiva di rifiuti non pericolosi costituiti da terre e rocce da scavo e da materiali provenienti da demolizioni edilizie limitandosi a riproporre la possibilità della responsabilità di terzi nello scarico dei rifiuti da demolizione, già esclusa da giudice di merito, senza confrontarsi con la complessiva e puntuale motivazione. L’affermazione della responsabilità non discende, come argomenta il ricorrente, dal possesso delle chiavi di accesso alla discarica, né dalla mera qualità di proprietario del terreno che – per giurisprudenza costante – non risponde, in quanto tale, dei reati di realizzazione e gestione di discarica non autorizzata commessi da terzi, anche nel caso in cui non si attivi per la rimozione dei rifiuti, in quanto tale responsabilità sussiste solo in presenza di un obbligo giuridico di impedire la realizzazione o il mantenimento dell’evento lesivo, che il proprietario può assumere solo ove compia atti di gestione o movimentazione dei rifiuti (Sez. 3, n. 40528 del 10/06/2014 Rv. 260754 – 01; Sez. 3, 10 giugno 2014, n. 40528, Rv. 260754). Ma dalla circostanza che egli era titolare di una ditta di escavazioni, aveva il possesso dell’area sulla quale era stata rinvenuta urla quantità di rifiuti non pericolosi e dall’attività di gestione posta in essere dal ricorrente in ragione della circostanza che era stata compiuta attività di livellamento del terreno che integra l’attività di gestione punibile ai sensi dell’art. 256 cornma 3, del d.lgs n. 152 del 2006, in presenza di accumulo di rifiuti a seguito di scarico ripetuto e di operazioni di sistemazione di questi (Sez. F’ n. 33252 del 02/08/2007, Setzu,
Rv. 237582 – 01), circostanza questa neppure confutata nell’atto di appel neppure nel ricorso per cassazione.
Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato.
La corte territoriale ha escluso la particolare tenuità del fatto a dell’art. 131 bis cod.pen. in ragione della notevole estensione dell’area e dell rilevante quantità di rifiuti.
Come è noto, per l’applicazione dell’istituto si richiede al giudice di rile sulla base dei due «indici-requisiti» della modalità della condotta e dell’es del danno e del pericolo, valutati secondo i criteri direttivi di cui al primo dell’articolo 133 cod. pen., sussista l’«indice-criterio» della particolare dell’offesa e, con questo, coesista quello della non abitualità del comportame Solo in questo caso si potrà considerare il fatto di particolare tenu escluderne, conseguentemente, la punibilità.
Come osservato dalle Sezioni Unite di questa Corte, il giudizio sul tenuità del fatto richiede una valutazione complessa, che ha ad oggett modalità della condotta e l’esiguità del danno o del pericolo, valutate ai dell’art. 133, primo comma, cod. pen, richiedendosi una equilibra considerazione di tutte le peculiarità della fattispecie concreta e non s quelle che attengono all’entità dell’aggressione del bene giuridico protetto U, n. 13681 del 25/2/2016, Tushaj, Rv. 266590).
Ciò premesso, la sentenza impugnata ha escluso l’applicazione della speciale causa di non punibilità in considerazione della «notevole estensi dell’area interessata dagli scarichi» e della «rilevante quantità di ma accumulato», elementi, tratti dalle modalità della condotta e dalla gravit danno ex art. 133 cod.pen., dai quali ha escluso la particolare tenuità del motivazione del tutto coerente e corretta in diritto.
Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norm dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente, oltre che al paga delle spese del procedimento, anche a versare una somma, che si ritie congruo determinare in 3000,00 euro.ilii GLYPH t k° I Pki:e GLYPH it t NA: 1 (
P Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa del ammende.
Così deciso in Roma il 27/02/2024
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Il Presidente