Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 41196 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 41196 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/11/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME, nato ad Anzio DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 10/6/2025 del Tribunale di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo di dichiarare inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 10 giugno 2025 il Tribunale di Roma ha rigettato la richiesta di riesame presentata da NOME COGNOME nei confronti del decreto di sequestro preventivo del 16 aprile 2025 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Velletri, relativo a un’area della superficie di circa 3.000,00 mq. (nell quale erano stati raccolti ramaglie, sfalci e potature provenienti dalla attività svolt dall’impresa dello stesso COGNOME) e a numerosi mezzi meccanici ivi presenti (utilizzati per detta attività), che era stato disposto in relazione al reato di all’art. 256, comma 3, d.lgs. n. 152 del 2006, ossia per la realizzazione di una discarica abusiva.
Avverso tale ordinanza l’indagato ha proposto ricorso per cassazione, mediante l’AVV_NOTAIO, che lo ha affidato a sei motivi.
2.1. Con il primo motivo si lamenta la violazione dell’art. 256 d.lgs. n. 152 del 2006 e la contraddittorietà della motivazione.
Si censura, anzitutto, l’adeguatezza della motivazione in ordine alla avvenuta realizzazione di una discarica, sottolineando che a tal fine occorrono l’eterogeneità dell’ammasso dei materiali, la definitività del loro abbandono e il degrado, anche solo tendenziale, dello stato dei luoghi per effetto della presenza di tali material (si richiama la sentenza n. 9348 del 2020), non essendo emerso nella vicenda in esame alcuno di tali elementi, non essendo neppure stato accertato lo stato dei luoghi che erano, invece, recintati e curati, con i materiali accatastati ordinatamente e non alla rinfusa, per essere tagliati e sminuzzati sul posto; quest’ultima attività veniva eseguita non in vista dell’abbandono dei materiali, bensì per consentirne la decomposizione e creare del cornpostabile, da utilizzare nella attività agricola del ricorrente, che era stata documentata producendo le risultanze della sua iscrizione alla camera di commercio come imprenditore agricolo.
2.2. Con un secondo motivo si lamenta la violazione e la falsa applicazione della direttiva comunitaria 98/2008/CE, nelle cui guideline interpretative tra i materiali agricoli o forestali non pericolosi sono inclusi anche l’erba tagliata, legno naturale, gli sfridi, i trucioli di legno e la segatura, oltre alle biomasse AVV_NOTAIO, nei quali, quindi, rientrerebbero anche i rifiuti vegetali collocati d ricorrente sul terreno della sua impresa agricola, destinati alla creazione di compostabile a uso agricolo, con la conseguente erroneità della affermazione della sussistenza della gravità indiziaria in ordine alla configurabilità del reato discarica abusiva.
2.3. Con un terzo motivo ha lamentato ulteriori violazioni di disposizioni di legge penale e altri vizi della motivazione, con riferimento alla qualificazione come
rifiuti degli sfalci e potature, cui il Tribunale era pervenuto sulla base del contrat di appalto concluso dal ricorrente con il RAGIONE_SOCIALE, avente solo rilevanza negoziale, e senza considerare quanto esposto dal ricorrente nel corso del suo interrogatorio; questi, infatti, aveva spiegato che dopo la triturazione del verde ornamentale occorre attendere tre mesi perché sia riutilizzabile in agricoltura come ammendante biodegradabile, privo di pericolosità e riutilizzato anche nella produzione della azienda agricola del ricorrente stesso, così spiegando la giacenza degli sfalci e delle potature presso l’azienda; il Tribunale, inoltre, aveva trascurato la circostanza, accertata dalla polizia giudiziaria, che solo una parte degli sfalci erano stati conferiti nel terreno di INDIRIZZO ove ha sed l’azienda agricola del ricorrente, in quanto una parte degli stessi era stata conferita, il 15 e il 20 marzo 2025, presso la RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, dotata delle autorizzazioni necessarie per poter smaltire gli sfalci e le potature da cui poi s realizza il compost, con la conseguente carenza della motivazione su tale punto.
2.4. Con il quarto motivo ha lamentato la violazione e la errata applicazione dell’art. 185 digs. n. 152 del 2006, secondo cui “non rientrano nel campo di applicazione della parte quarta del presente decreto: f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), del presente articolo, la paglia e altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, gli sfalci e le potature effettuati nell’ambito delle buone pratiche colturali, utilizzati in agricoltura, nella silvicoltura o per la produzione di ene da tale biomassa, anche al di fuori del luogo di produzione ovvero con cessione a terzi, mediante processi o metodi che non danneggiano l’ambiente né mettono in pericolo la salute umana, nonché la posidonia spiaggiata, laddove reimmessa nel medesimo ambiente marino o riutilizzata a fini agronomici o in sostituzione di materie prime all’interno di cicli produttivi, mediante processi o metodi che non danneggiano l’ambiente né mettono in pericolo la salute umana”.
2.5. Con il quinto motivo ha denunciato ulteriori violazioni di legge e vizi della motivazione, con riferimento alla sussistenza delle ragioni per disporre il sequestro, che erano state illustrate dal Tribunale con motivazione stringata, riconducibile a una clausola di stile, senza considerare quanto esposto dal COGNOME a proposito della destinazione al riutilizzo degli sfalci e che, come già evidenziato, una parte degli stessi era stata conferita, il 15 e il 20 marzo 2025, presso la RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE.
2.6. Infine, con il sesto motivo, ha denunciato l’insussistenza dei presupposti per disporre il sequestro dei mezzi meccanici dell’azienda.
Il AVV_NOTAIO Generale ha concluso sollecitando la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, sottolineando l’insindacabilità della motivazione, con la quale sono stati adeguatamente illustrati sia la configurabilità del reato di cui
all’art. 256 del d.lgs. n. 152 del 2006, per la sistematica destinazione degli scarti vegetali, degli sfalci e delle potature a essere definitivamente abbandonati e non al compostaggio, tale, dunque, da consentire di configurare una discarica abusiva; sia l’utilizzazione dei mezzi sequestrati per il trasporto e il conferimento degli scart vegetali, dunque il loro impiego per la consumazione del reato, con la conseguente sussistenza del rapporto di pertinenzialità con l’illecito idoneo a consentirne il sequestro.
Con memoria del 29 ottobre 2025 il ricorrente ha replicato a tali conclusioni, contestandole, ribadendo le proprie difese e sottolineando l’insussistenza dei requisiti normativamente previsti per poter ritenere configurabile una discarica abusiva, anche in considerazione del mancato accertamento della durata e della protrazione nel tempo della condotta contestata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è manifestamente infondato.
Preliminarmente va precisato che il ricorso per cassazione in materia di misure cautelari reali può essere esaminato solo in relazione al vizio di violazione di legge non essendo consentita, in subiecta materia, la deduzione del vizio di motivazione per espresso dettato dell’art. 325, comma 1, cod. proc. pen. Nondimeno, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito come nella violazione di legge siano ricompresi anche i vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o comunque privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza, come tale inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice, con conseguente violazione dell’art. 125 cod. proc. pen. (cfr., ex multis, Sez. U., n. 25932 del 29/05/2008, COGNOME, Rv. 239692- 01 e, da ultimo, Sez. 6, n. 6589 del 10/01/2013, COGNOME, Rv.254893 – 01; Sez. 2, n. 5807 del 18/01/2017, COGNOME, Rv. 269119 – 01; Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli, Rv. 269656 01; Sez. 2, n. 7380 del 11/01/2007, COGNOME ed altro, Rv. 235716).
Sempre in premessa è necessario rammentare che alla Corte di cassazione è preclusa la possibilità non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l’apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall’esterno (tra le altre, Sez. U., n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260; Sez. 2, n. 20806 del 5/05/2011, COGNOME, Rv. 250362; Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, COGNOME, Rv. 271623).
Resta, dunque, esclusa, pur dopo la modifica dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura, sia pure anch’essa logica, dei dati processuali, o una diversa ricostruzione storica dei fatti, o un diverso giudizio di rilevanza, o comunque di attendibilità dell fonti di prova (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, COGNOME, Rv. 276970; Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, COGNOME, Rv. 262575; Sez. 3, n. 12226 del 22/01/2015, G.F.S., non massimata; Sez. 3, n. 40350, del 05/06/2014, C.C. in proc. M.M., non massimata; Sez. 3, n. 13976 del 12/02/2014, P.G., non massimata; Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, COGNOME, Rv. 253099; Sez. 2, n. 7380 del 11/01/2007, COGNOME ed altro, Rv. 235716).
Inoltre, è opportuno ribadire che il ricorso per cassazione fondato sugli stessi motivi proposti in sede di impugnazione e motivatamente respinti da parte del giudice del gravame deve ritenersi inammissibile, sia per l’insindacabilità delle valutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate, sia per la genericità delle doglianze che, solo apparentemente, denunciano un errore logico o giuridico determinato (in termini v. Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, COGNOME, Rv. 276970; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, COGNOME e altri, Rv. 260608; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, COGNOME e altro, Rv. 243838; Sez. 5, n. 11933 del 27/01/2005, NOME, Rv. 231708).
3. Tanto premesso, in termini generali, il primo motivo, come emerge dalla sua stessa intitolazione, oltre che dalle plurime sottolineature, nel corpo del motivo, di carenze e di contradditorietà della motivazione, è volto a censurare quanto accertato in esito alle indagini, l’apprezzamento che delle relative risultanze è stato compiuto dal Giudice per le indagini preliminari e dal Tribunale, e l’adeguatezza della motivazione dell’ordinanza impugnata, nella parte in cui è stata ritenuta configurabile, sia pure a livello indiziario, una discarica abusiva.
Il Tribunale, nel disattendere la richiesta di riesame, ha, infatti, richiamato g esiti della attività di indagine, da cui è emerso che i dipendenti della RAGIONE_SOCIALE, di cui il ricorrente è l’amministratore e che è appaltatrice del servizi di raccolta, trasporto e smaltimento in discarica dei materiali di risulta da giardinaggio e potature prodotti dai 2741 villini facenti parte del RAGIONE_SOCIALE in Comune di Ardea, svolgevano attività di potatura, di raccolta di ramaglie e sfalci, con deposito temporaneo dei relativi residui e scarti in container e scarrabili e successivo trasporto, con autocarri e macchinari, in un terreno agricolo in INDIRIZZO, nella disponibilità della RAGIONE_SOCIALE, dove venivano sversati, determinando il degrado dell’area; all’atto della esecuzione del sequestro nell’area interessata, della superficie di circa 3.000,00 mq., risultavano depositati 3.000,00 mq. di rifiuti speciali, con codice CER 1701.
Il Tribunale ha, poi, escluso che, come sostenuto con la richiesta di riesame, gli scarti vegetali provenienti dal RAGIONE_SOCIALE e sversati sul terreno di INDIRIZZO fossero destinati alla produzione di compostabile da impiegare nelle coltivazioni (di ortaggi, radici e tuberi) cui è dedito il ricorren con la conseguente qualificabilità degli stessi come sottoprodotti e l’esclusione della realizzazione di una discarica, evidenziando il definitivo abbandono del materiale vegetale proveniente dalla attività di potatura e manutenzione e il degrado dell’area, essendo emerso dalle indagini che il materiale agricolo proveniente dalle operazioni di sfalcio e potatura effettuate all’interno del RAGIONE_SOCIALE veniva sistematicamente caricato su container e scarrabili e trasportato nell’area di INDIRIZZO, dove veniva triturato sparso sul terreno, che poi veniva livellato, utilizzando camion per il trasporto, nonché la trincia, la fresa e il trattore sequestrati.
E’ stato, quindi, escluso che tale materiale fosse destinato al riutilizzo, non essendo, tra l’altro, emerso il conferimento in discarica di parte di tale materiale, come invece stabilito nel contratto d’appalto concluso con il RAGIONE_SOCIALE, concludendo per la realizzazione di una discarica abusiva, per la sistematicità della condotta, relativa a ingenti quantità di rifiuti, lo svolgimento della stessa co organizzazione di mezzi, l’assenza di qualunque prospettiva di recupero, la trasformazione dell’area, la rilevante estensione della stessa.
Si tratta di motivazione certamente idonea, comunque non apparente, che il ricorrente ha censurato in modo non consentito, sul piano della sua adeguatezza e della sua logicità, oltre che a proposito della valutazione degli elementi di prova, nel cui esame non si ravvedono illogicità manifeste né violazioni di legge penale.
Giova, infatti, rammentare che la diversa contravvenzione di abbandono di rifiuti, di cui all’art. 256, comma 2, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, è configurabile solo caso di condotta estemporanea e meramente occasionale, che abbia a oggetto quantitativi modesti, interessi aree non estese e non implichi attività di gestione dei rifiuti o a esse prodromiche, essendo altrimenti configurabile la contravvenzione di discarica abusiva, senza che sia necessaria l’esecuzione di opere atte al funzionamento della discarica stessa (Sez. 3, Sentenza n. 33287 del 10/07/2024, Paparazzo, Rv. 286844 – 01; Sez. 3, n. 25548 del 26/03/2019, Schepis, Rv. 276009 – 01; Sez. 3, n. 39027 del 20/04/2018, COGNOME, Rv. 273918 – 01; Sez. 3, n. 18399 del 16/03/2017, Cotto, Rv. 269914 – 01).
Né sussistono i presupposti per configurare un deposito temporaneo, tenuto conto del sistematico abbandono del materiale, dell’ampiezza dell’area, dell’allestimento di mezzi e di attività continuative organizzate.
Quanto al deposito preliminare o temporaneo, infatti, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che ricorre tale figura solo nel caso di raggruppamento di rifiuti e del loro deposito preliminare alla raccolta ai fini dello smaltimento per u
periodo non superiore all’anno o al trimestre (ove superino il volume di 30 mc), nel luogo in cui gli stessi sono materialmente prodotti o in altro luogo, al primo funzionalmente collegato, nella disponibilità del produttore e dotato dei necessari presidi di sicurezza (Cass., Sez. 3, n. 50129 del 28/06/2018, D., Rv. 273965 – 01; Sez. 3, n. 38046 del 27/06/2013, Speranza, Rv. 256434 – 01).
Ne consegue, in definitiva, l’inammissibilità dei rilievi sollevati con il prim motivo di ricorso, peraltro riproduttivi dei motivi di riesame, a causa del loro contenuto non consentito e della loro evidente infondatezza, alla luce di quanto evidenziato, in punto di fatto, nell’ordinanza impugnata, e della correttezza, quanto alla qualificazione della condotta, delle conclusioni che ne sono state tratte dal Tribunale.
4. Il secondo motivo, mediante il quale è stata lamentata la violazione di non precisate disposizioni della direttiva comunitaria 98/2008/CE, nonché delle relative linee guida interpretative, è manifestamente infondato, in quanto non è stata contestata l’illecita realizzazione di una discarica abusiva di rifiuti pericolosi l’illecito smaltimento di rifiuti appartenenti a tale categoria, o comunque condotte che assumono rilievo in relazione alla tipologia dei rifiuti che ne sono l’oggetto, ma di una discarica non autorizzata ai sensi dell’art. 256, comma 3, d.lgs. n. 152 del 2006, di materiali di risulta da giardinaggio e potature (prodotti dai 2741 villin facenti parte del RAGIONE_SOCIALE), cosicché la qualificazione dei rifiuti conferiti abusivamente nella discarica realizzata dal ricorrente è, allo stato, irrilevante, non controvertendosi del raggruppamento di rifiuti per categorie omogenee idoneo a configurare tale condotta come deposito temporaneo, alle condizioni richieste dall’art. 183 d.lgs. n. 152 del 2006, che, tra l’altro, è one dell’autore della condotta dimostrare (Sez. 3, n. 35494 del 10/05/2016, COGNOME, Rv. 267636 – 01; Sez. 3, n. 23497 del 17/04/2014, COGNOME, Rv. 261507 – 01). Corte di RAGIONE_SOCIALEzione – copia non ufficiale
5. Il terzo motivo, mediante il quale è stato denunciato un vizio della motivazione nella parte relativa alla valutazione e qualificazione della condotta, per non essere stata considerata la strumentalità del deposito degli sfalci e delle potature alla realizzazione di ammendante da riutilizzare in agricoltura, e anche il conferimento di parte degli sfalci presso la RAGIONE_SOCIALE, autorizzata al loro smaltimento, è inammissibile per ragioni analoghe a quelle esposte al par. 3, essendo volto, espressamente, a censurare l’adeguatezza e la completezza della motivazione, tra l’altro nella parte relativa all’apprezzamento degli elementi indiziari e alla ricostruzione della condotta, non rivisitabili, come ricordato, n giudizio di legittimità, soprattutto sul piano della idoneità della motivazione d provvedimenti che riguardino, come quello in esame, misure cautelari reali.
Come già osservato al par. 3 a proposito del primo motivo, il Tribunale ha adeguatamente sottolineato gli elementi di prova idonei a consentire di ritenere configurabile la realizzazione di una discarica abusiva, sottolineando la sistematicità e l’organizzazione della condotta, l’entità e la rilevanza quantitativa della stessa (per l’estensione dell’area e i quantitativi di rifiuti), e l’assenza, te anche conto delle modalità con le quali i residui delle attività di giardinaggio venivano conferiti (giacché tali materiali venivano triturati e sparsi sul terreno, ch poi veniva livellato, utilizzando camion per il trasporto e il trattore per la trinciat e la fresatura), di qualsiasi prospettiva di recupero o riutilizzo, con la conseguente manifesta infondatezza dei rilievi sollevati a proposito della correttezza della qualificazione giuridica della condotta, ossia della realizzazione di una discarica abusiva.
6. Il quarto motivo, mediante il quale è stata denunciata l’errata applicazione dell’art. 185 d.lgs. n. 152 del 2006, per non essere stata considerata l’esclusione prevista da tale disposizione dal campo di applicazione della parte quarta di tale decreto del materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, gli sfalci e le potature effettuati nell’ambito dell buone pratiche colturali, utilizzati in agricoltura, nella silvicoltura o pe produzione di energia da tale biomassa, anche al di fuori del luogo di produzione ovvero con cessione a terzi, mediante processi o metodi che non danneggiano l’ambiente né mettono in pericolo la salute umana, è manifestamente infondato, in quanto, come già osservato, al par. 3 e al par. 5, è stata motivatamente esclusa, sulla base di una valutazione non certamente illogica degli elementi acquisiti, qualsiasi prospettiva di riutilizzo o reimpiego degli scarti vegetali conferiti n terreno di INDIRIZZO nella disponibilità della società amministrata dal ricorrente, e, con essa, l’applicabilità del disposto dell’art. 185 d.lgs. n. 152 d 2006.
7. Il quinto motivo, anch’esso relativo alla adeguatezza della motivazione, nella parte relativa alla sussistenza del pericolo per disporre il sequestro preventivo a fini impeditivi, è anch’esso inammissibile, posto che anche a tale riguardo la motivazione non è mancante né apparente, in quanto essa non si limita a quella riportata nel ricorso e definita dal ricorrente apparente per essere riconducibile a una clausola di stile, ma si fonda sulla, corretta, sottolineatura dell sistematicità e della ripetizione delle attività di conferimento in discarica, del lo svolgimento mediante mezzi e persone, nonché, può aggiungersi, per la sua strumentalità alla attività di impresa e all’adempimento del contratto di appalto concluso con il RAGIONE_SOCIALE, con la conseguente necessità di sottrarre al ricorrente i
mezzi e i beni utilizzati per realizzarla con tale sistematicità, organizzazione ed estensione.
Infine il sesto motivo, relativo alla insussistenza dei presupposti per disporre il sequestro dei mezzi utilizzati nella attività d’impresa del ricorrente, inammissibile, oltre che per la sua genericità, essendo assertivo, in quanto privo di illustrazione, anche perché è volto anch’esso a sindacare l’adeguatezza della motivazione su tale punto, motivazione che non è mancante, in quanto sul punto nell’ordinanza impugnata si sottolinea, oltre alla carenza di legittimazione del ricorrente, per appartenere detti mezzi a terzi, l’utilizzazione degli stessi per l realizzazione della discarica, oltre che la loro confiscabilità, con la conseguente piena adeguatezza della motivazione anche su tale punto, anche per le considerazioni già svolte al par. 7 che precede.
In conclusione il ricorso in esame deve essere dichiarato inammissibile, a causa della manifesta infondatezza di tutte le censure alle quali è stato affidato.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento, nonché, in ragione dei profili di colpa sottesi alla causa di inammissibilità, del versamento di una somma in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende, che si determina equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende.
Così deciso il 12/11/2025