Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 50499 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 3 Num. 50499 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da NOME, nato in NOMEia il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 28/06/2023 del Tribunale di Trani visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. udito l’AVV_NOTAIO, che ha insistito nell’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con l’impugnata ordinanza, il Tribunale di Trani, in funzione di giudice cautelare, ha accolto l’appello, ex art. 322 bis cod.proc.pen., proposto dal Pubblico Ministero avverso l’ordinanza con cui il GIP aveva disposto la revoca del sequestro preventivo relativo ad un terreno, meglio identificato nel provvedimento, nonché di una cava e di ulteriori beni ivi presenti, ed ha ripristinato il sequestro dispos nell’ambito di indagini svolte nei confronti di NOME, per i reati di cui all’ 256 comma 3 d.lgs n. 152 del 2006, art. 44 del d.P.R. n. 380 del 2001, art. 137 d.lgs n. 152 del 2006, in ordine ai quali ha ravvisato il fumus commissi delicti e i
periculum in mora. In particolare, il tribunale cautelare ha escluso che i materiali provenienti dall’attività svolta dal ricorrente fossero qualificabili quali sottoprodo qualificandoli quali rifiuti, ed ha considerato l’assenza di un valido titolo autorizzati ai fini edilizi, mentre ha escluso il fumus con riguardo all’ulteriore contestazione dell contravvenzione di cui all’art. 137 del d.lvo n. 152 del 2006 che non è oggetto di ricorso.
Avverso l’ordinanza ha presentato ricorso per cassazione, il difensore dell’indagato, ed ha chiesto l’annullamento deducendo i seguenti motivi di ricorso.
-Violazione di cui all’art. 606, comma i lett. b) cod.proc.pen. in relazione agli artt. 183 comma 1, lett. a), 184 bis, 256 comma 3, d.lvo n. 152 del 2006 e artt. 44 del d.P.R. n. 380 del 2001. Il Tribunale avrebbe errato nell’applicazione della legge e non avrebbe tenuto conto delle note difensive, ritenendo la natura di rifiuto del pietrame rinveniente dalla lavorazione manuale delle lastre a spacco, attività esercitata dal ricorrente, quale ditta individuale, e ritenuto che il riempimento di un preesistente depressione di un’area con il pietrame stesso integrasse il reato di discarica abusiva. L’errore in cui sarebbe incorso il tribunale consisterebbe nel ritenere i detriti litoidi, proveniente dall’attività svolta dal ricorrente, quale non avendo correttamente interpretato il disposto di cui all’art. 183 e 184 bis lett. b e così escluso la qualità di sottoprodotto. L’art. 184 bis, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, considera sottoprodotto anche il riutilizzo del materiale nel corso dello stesso processo di produzione presso lo stesso sito. Nel caso di specie, il riempimento effettuato con gli inerti rivenienti dallo stesso processo di produzione delle lastre a spacco, rappresenterebbe la prova che il riutilizzo di detto materiale è stato effettuato nell’ambito dello stesso ciclo produttivo e nello stesso sito produzione. Il tribunale non avrebbe considerato il contenuto della relazione tecnica di parte che aveva argomentato la natura di sottoprodotto degli sfridi lapidei prodotti dall’attività del ricorrente di lavorazione delle lastre a spacco utilizzato pe riempimento di una depressione della cavità dell’area, non avrebbe considerato il contenuto della CILA che comprendeva tale tipo di attività di riempimento, anzi avrebbe erroneamente escluso la sua rilevanza. Il riempimento effettuato con il pietrame prodotto direttamente in loco non potrebbe essere in nessun caso considerato una discarica non autorizzata. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
– Violazione di cui all’art. 606, comma i lett. b) cod.proc.pen. in relazione agli artt. 125 cod.proc.pen., 292 lett. c) cod.proc.pen. e 24 Cost. Sotto un primo profilo il tribunale avrebbe omesso di valutare quanto contenuto nella memoria difensiva prodotta in atti con la quale si eccepiva l’inammissibilità dell’appello proposto dal Pubblico Ministero per genericità, né avrebbe valutato, ai fini della sussistenza del
fumus commissi delicti, la consulenza di parte prodotta in atti. Sotto altro profilo avrebbe violato la disposizione di cui all’art. 44 d.P.R. n. 380 del 2001 là dove avrebbe escluso l’idoneità della CILA a legittimare l’attività di riempimento e sarebbe incorso in un evidente travisamento della prova là dove avrebbe ritenuto che la vocazione a mandorleto avrebbe impedito l’attività in questione, risultando invece che le NTA al PRG autorizzavano nei fondi oggetto di sequestro quelle connesse ad attività estrattiva (E2- ATE E), attività industriali e artigianali, commerciali e di deposito e movimentazione (zona D), attività produttive commerciali e miste (zona D”). Chiede l’annullamento dell’ordinanza.
Il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO ha chiesto il rigetto del ricorso.
Il difensore ha depositato memoria di replica con cui ha insistito nell’accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso non è fondato e va, pertanto, rigettato.
Va anzitutto rilevata l’infondatezza della censura che si appunta sull’omesso esame della memoria difensiva.
Sebbene non si dia atto, nel verbale di udienza, del deposito della memoria difensiva, ex art. 121 cod.proc.pen. presente agli atti, deve escludersi che il tribunale cautelare non l’abbia esaminata. Anzi dalla lettura del provvedimento impugnato emerge che il tribunale l’ha esaminata e ha disatteso le argomentazioni ivi esposte con le quali si chiedeva l’inammissibilità o il rigetto dell’appello del Pubblico Minister Con la suddetta memoria il difensore eccepiva l’inammissibilità dell’appello cautelare del Pubblico Ministero, e, in disparte una contestazione fattuale sui luoghi frutto, a suo dire, di una errata percezione dei fatti sulla “lieve depressione” colmata dai residui della lavorazione dell’attività svolta dall’indagato che qui non può venire in rilievo, deduceva plurime violazioni di legge in relazione all’art. 184 bis e 256 de d.lvo n. 152 del 2006, art. 44 lett. del d.P.R. n. 380 del 2001. Si tratta di profili esaminati nel provvedimento impugnato e che ora sono oggetto di censura con il ricorso per cassazione.
Ciò posto, la questione posta dal ricorrente nel primo motivo di ricorso attiene alla individuazione della natura dei detriti litoidi che provengono dall’attività lavorazione manuale delle lastre a spacco, svolta dal ricorrente, titolare della omonima ditta che, secondo la tesi difensiva, dovrebbe essere quello di sottoprodotto in luogo di quella, ritenuta dai giudici cautelari, di rifiuto.
Come è noto, ai sensi dell’art. 183, comma 1, lett. a), d. Igs. n. 152 del 2006, rifiuto è qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l’intenzio o abbia l’obbligo di disfarsi e, ai sensi dell’art. 183, lett. qq), d.lgs. 152/2006,
essere qualificato sottoprodotto “qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa le condizioni di cui all’articolo 184-bis, comma 1, o che rispetta i criteri stabiliti in b all’articolo 184-bis, comma 2”, esattamente quel che accade con gli scarti di produzione, come nel caso di specie, che sono rifiuti, salva la possibilità della diversa qualificazione in sottoprodotto, ai sensi dell’art. 184-bis, d. Igs. n. 152 del 2006 ricorrendone i rigorosi presupposti di legge: a) la sostanza o l’oggetto è originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto; b) è certo che la sostanza o l’oggetto sarà utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi; c) la sostanza o l’oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale; d) l’ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l’ogge soddisfa, per l’utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodot protezione della salute e dell’ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull’ambiente o la salute umana).
Detti requisiti devono, peraltro, come affermato costantemente dalla giurisprudenza di legittimità, sussistere contestualmente (cfr. Sez. 3, n. 10711 del 28/01/2009, COGNOME, Rv. 243107; Sez. 3, n. 773 del 25/11/2009, dep. 2010, COGNOME, Rv. 245900), con la conseguenza che la mancanza di certezza in ordine al riutilizzo esclude che essi possano essere qualificati come sottoprodotti, a prescindere dalla indagine in ordine al carattere delle operazioni cui sottoporli per il riutilizzo cui dimostrazione è onere della parte.
Con particolare riferimento, poi, al materiale residuo della lavorazione della pietra, la giurisprudenza di questa Corte ha ritenuto che gli inerti di marmo travertino non sono, di per sè, qualificabili come sottoprodotti, occorrendo a tal fine la prova certa del loro utilizzo, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi (Sez. 3, n. 28734 del 07/06/2011, COGNOME‘Offizi, Rv. 250620 – 01 ritenendo che tali inerti, provenienti dall’attività d lavorazione delle cave di marmo svolta da altra società, depositati, senza autorizzazione, su un’area gestita dalla società dell’indagato, fossero rifiuti e Sez. 3, n. 36555 del 14/09/2022, non mass.).
Peraltro, mette conto rilevare, il Collegio, che in tema di gestione dei rifiuti poichè al fine di escludere la natura di rifiuti speciali dei residui di produzione necessaria la prova della loro riutilizzazione “certa” ed “effettiva” nel ciclo produtti (che può essere analogo, diverso ovvero lo stesso) e senza pregiudizio per l’ambiente, in caso di loro accumulo protrattosi per anni, deve escludersi tale riutilizzazione, configurandosi progressivamente il reato di deposito incontrollato di
rifiuti e quello di discarica abusiva (Sez. 3, n. 44295 del 07/11/2007, P.G. in proc. Pellegrino, Rv. 238077 – 01).
Orbene, con riguardo al caso in esame, si osserva che il Tribunale di Trani, sulla scorta dell’accertamento di fatto, ha ritenuto la natura di rifiuto degli scarti del lavorazione della pietra svolta dal ricorrente, desunta, dai giudici di merito, in modo logico, dalla mancanza di una dimostrazione di un diverso utilizzo, il cui onere è carico della parte, e dal mero accumulo sul terreno di tali residui. Sulla scorta di siffatt accertamento, il tribunale, ha correttamente individuato la natura di rifiuto dei detrit in questione che erano prodotti dall’attività svolta dal ricorrente ed erano riversati per riempire un’area, in sito, che presentava un preesistente avvallamento, non essendo qualificabili come sottoprodotti, occorrendo a tal fine la prova certa del loro utilizzo, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi, prova che era mancata. Sicchè dalla dimostrazione che gli inerti, provenienti dall’attività di lavorazione della pietra svol dal ricorrente, erano depositati, senza autorizzazione, su un’area di cui lo stesso aveva la disponibilità (locazione), il Tribunale ha correttamente ritenuto il fumus del reato contestato al ricorrente di discarica abusiva. La motivazione non solo è presente ma anche corretta in diritto.
5. Anche il secondo motivo di ricorso non mostra ragioni di fondatezza.
L’omessa valutazione della consulenza di parte sulla natura degli inerti di cui si controverte non ha pregio. Per quel che qui rileva, osserva il Collegio, che la consulenza di parte avrebbe accertato che sul fondo l’unico materiale rinvenuto all’interno sarebbe del “pietrame”, circostanza questa non in discussione, venendo in rilievo il diverso profilo dell’applicazione del criteri legale per ritenere che l’indi “pietrame” potesse essere qualificato sottoprodotto, non essendo in discussione la natura dello stesso.
Nè ha pregio l’ulteriore denunciato vizio di inammissibilità per genericità dell’appello del Pubblico ministero, peraltro genericamente dedotto dal ricorrente, dovendosi, invece, apprezzare la specificità delle questioni di diritto sollevate dal P.M. appellante che attenevano alla qualificazione dei residui della lavorazione quali rifiuti o sottoprodotti e sulla validità del titolo Cila ad effettuare gli interventi sul suol che sono state correttamente risolte dal giudice cautelare.
Nè può dirsi consentita, nella materia in esame, la deduzione di travisamento delle prove, che, peraltro, nel caso del ricorso in esame pare consistere nella proposta di una loro lettura alternativa piuttosto che nella deduzione dell’esistenza di atti processuali non correttamente o adeguatamente interpretati dai
giudici di merito, in quanto tale vizio attiene alla motivazione del provvedimento impugnato non censurabile, come ricordato, in questa sede, se esistente e non meramente apparente (Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021, F., Rv. 281085; Sez. 2, n. 20968 del 06/07/2020, COGNOME, Rv. 279435; Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, S., Rv. 277758; Sez. 3, n. 38431 del 31/01/2018, COGNOME, Rv. 273911).
Infine, quando all’ultima censura di violazione di legge di cui all’art. 44 d.P.R. n. 380 del 2001, in tema di reati edilizi, è soggetta a permesso di costruire l’esecuzione di interventi che determinano una modificazione permanente dello stato materiale e della conformazione del suolo per adattarlo ad un impiego diverso da quello che gli è proprio (Sez. 3, n. 1308 del 15/11/2016, COGNOME, Rv. 268847 – 01; Sez. 3, n. 4916 del 13/11/2014, COGNOME, Rv. 262475 – 01) a nulla rilevando la zonizzazione dell’area.
L’attività di riempimento di un’area con materiale litoide, al pari delle opere di sbancamento e livellamento del terreno, rientra tra le attività edilizie per cui è richiesto il permesso a costruire comportando una modificazione permanente dell’assetto del territorio, non essendo sufficiente la CILA.
Conseguentemente il ricorso va rigetto e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 23/11/2023