Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 10890 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 10890 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 21/01/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a LIVORNO il 12/04/1959
avverso la sentenza del 14/06/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZE
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del P.G.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza in data 14.6.2024 la Corte d’appello di Firenze ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Prato in data 6 aprile 2018 aveva ritenuto COGNOME NOME colpevole del reato di cui agli artt. 61 n. 3, 449 in relazione all’art. 42 cod.pen. ed esclusa l’aggravante di cui all’art. 61 n. 3 cod.pen. e riconosciute le circostanze attenuanti generiche prevalenti sull’aggravante di cui all’art. 449, comma 2, cod.pen. lo aveva condannato alla pena sospesa di anni uno di reclusione.
1.1. Dalla ricostruzione effettuata dalle sentenze di merito il fatto può essere così riassunto:
in data 8 giugno 2014 in Prato personale della Questura si portava verso le ore 11 presso il “RAGIONE_SOCIALE“, sito in INDIRIZZO ove all’altezza di un campo da calcio adiacente ad un campo da tennis veniva riscontrata la presenza di un elicottero visibilmente danneggiato che, precipitato poco prima, nell’impatto al suolo non aveva preso fuoco. A pochi metri veniva notata la presenza del conducente del velivolo che presentava alcune escoriazioni e tumefazioni al volto e che veniva identificato nell’odierno imputato.
Lo stesso, perfettamente lucido e cosciente, riferiva spontaneamente alla P.G. di essere decollato da pochi minuti da Calenzano, dopo aver comunicato alla torre di controllo dell’aereoporto di Peretola che prevedeva il tragitto da quel luogo a Marina di Massa; quindi mentre volava a bordo dell’elicottero targato ITARGA_VEICOLO marca Romeo 44 di colore giallo e nero giunto nella perpendicolare del circolo sopra menzionato (di cui la P.G. successivamente acclarava che ne era socio frequentatore) notava che il quadro comandi del velivolo segnalava un’anomalia al motore. Quindi individuava nell’area verde del circolo quella da lui ritenuta più idonea per l’atterraggio di emergenza. In detta fase non riusciva tuttavia a completare l’atterraggio del velivolo ed a evitare l’impatto con il terreno l’elicottero toccava con un’elica a terra e si inclinava sul fianco destr danneggiandosi irreparabilmente.
Alcuni frammenti si disseminavano sul terreno circostante, un’elica veniva successivamente rinvenuta nel piazzale distante alcune centinaia di metri nei pressi di due autovetture di cui una risultava verosimilmente danneggiata dall’impatto dell’oggetto metallico mentre non erano stati riscontrati danni a persone.
Il COGNOME veniva sottoposto ad accertamenti sanitari finalizzati a verifica l’eventuale assunzione di sostanze stupefacenti, alcolemiche o psicotrope con esito negativo. Successivamente l’area veniva posta in sicurezza ed il velivolo sotto sequestro.
Sentito a sommarie informazioni COGNOME NOME, direttore del circolo del Tennis, lo stesso riferiva di non aver autorizzato il COGNOME ad atterrare in quell’ar lo stesso imputato riferiva di non aver comunicato all’autorità di P.S. che sarebbe atterrato in quel luogo. Escussa COGNOME NOME, la stessa riferiva che, dopo aver parcheggiato la propria autovettura, aveva notato un elicottero che perdeva lentamente quota dando l’impressione di volere atterrare o quantomeno avvicinarsi al suolo per poi rialzarsi immediatamente. Dopo poco aveva udito un forte boato e dallo spavento si era chinata per proteggersi riuscendo a scorgere che l’elicottero era precipitato all’interno del campo da calcio ivi situato e che u pezzo dell’elica era schizzato fuori dallo stesso arrivando all’autovettura in sosta nel parcheggio. A seguito del boato erano poi giunti altri soci sul luogo dell’impatto ed avevano riferito di aver già provveduto a richiedere l’intervento di un’ambulanza e di una pattuglia delle forze dell’ordine.
1.2. Il primo giudice, sulla scorta della consulenza del P.M., ha escluso che nella specie vi fosse stata un’avaria o un’anomalia al motore tale da causare un arresto improvviso o un calo delle prestazioni del motore risultando non comprensibile il motivo che aveva indotto il COGNOME ad abbassare le modalità di volo dell’elicottero. Ha ritenuto altresì che, se anche vi fosse stata l’avaria, l’odierno imputato non aveva comunque seguito le istruzioni contenute nel manuale di volo.
Richiamando la consulenza tecnica, ha quindi ritenuto la condotta di volo colposa sotto più aspetti: inadeguata in base al tipo di avaria dichiarata nel corso del suo interrogatorio; imprudente per la scelta del sito di atterraggio e per l’esecuzione della manovra che ha causato il contatto dell’elica del motore principale con il terreno; negligente per la condotta delle procedure di volo non conformi a quanto previsto dal manuale di volo relativo alla avaria indicata dal pilota ritenendo quindi integrato l’elemento soggettivo del reato in contestazione.
Il giudice ha in sostanza ravvisato la volontà del COGNOME di atterrare quel giorno i quel luogo, come comprovata dalla mancanza della comunicazione alla torre di controllo, dalle caratteristiche del volo basso, dal suo passaggio al circolo del Tennis la mattina, dalla rotta di guida che evidenziava la sua precisa volontà di sorvolare il luogo teatro degli eventi e dal fatto che l’imputato avesse già chiesto più volte di atterrare al circolo.
Ha ravvisato altresì la effettiva capacità diffusiva del pericolo per la pubblic incolumità in presenza di una condotta atta a produrre effetti dannosi riconducibili al pericolo per la vita e l’integrità fisica di un numero indeterminato di persone definendo l’incidente come caratterizzato da gravità e complessità nonché da elevata capacità distruttiva tale da porre a concreto rischio la vita, l’incolumità la salute di un numero indeterminato di persone.
1.2. Nel rigettare i motivi di appello, il giudice del gravame ha confermato l’impianto logico- motivatorio della pronuncia di primo grado, ritenendo priva di riscontro la tesi difensiva secondo cui l’imputato aveva eseguito un atterraggio di emergenza e fuorviante la prospettazione secondo la quale si sarebbe trattato di un semplice incidente.
Avverso detta sentenza l’imputato, a mezzo del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi.
Con il primo deduce che ad integrare il reato contestato non basta un evento di piccole dimensioni ma occorre un accadimento di proporzioni ragguardevoli per vastità e difficoltà di contenimento tale da mettere in effettivo pericolo un numero indeterminato di persone, requisiti che nel caso di specie non ricorrono.
Con il secondo motivo deduce che la consulenza del Pubblico Ministero ha avuto ad oggetto non già la ricostruzione della dinamica del sinistro bensì la smentita della versione resa dal COGNOME nell’interrogatorio.
3.11 Procuratore generale presso la Corte di Cassazione ha rassegnato conclusioni scritte con cui ha chiesto il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo motivo di ricorso è infondato.
Va premesso che il reato di disastro aviatorio colposo di cui all’art. 449 cod. pen. presuppone un avvenimento grave e complesso tale da determinare una concreta situazione di pericolo per la pubblica incolumità nel senso della ricorrenza di un giudizio di probabilità relativo all’attitudine del fatto a ledere o a mettere in perico un numero non individuabile di persone, anche se appartenenti a categorie determinate di soggetti. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la sentenza di assoluzione dal reato di disastro aereo colposo per la mancanza di pericolo concreto per la pubblica incolumità, con valutazione “ex ante”, in relazione alle piccole dimensioni del mezzo, al numero delle persone trasportate, nella specie tre, al luogo di caduta, verificatasi nella fase terminale dell’atterraggio e quindi in una posizione in cui era da escludersi il coinvolgimento nel sinistro di ulteriori vittime, precisando, in motivazione che ai fini della configurabilità de
reato in questione assume rilievo non solo il numero di persone potenzialmente coinvolte nella sfera di verificazione dell’evento ma anche – e in modo potenzialmente decisivo – il numero dei passeggeri presenti a bordo del velivolo (Sez. 4, n. 50222 del 03/12/2019, Rv. 277879).
Con particolare riferimento alla ipotesi di disastro colposo aviatorio questa Corte ha indicato come vada comunque verificata l’offensività del fatto alla luce del criterio della “contestualizzazione dell’evento”, con giudizio “ex ante”, nel senso che occorre verificare dalla visuale di un osservatore avveduto, posto nella stessa situazione materiale dell’agente, e dunque, alla luce degli elementi concretamente determinatisi (quali le dimensioni del mezzo, il numero di passeggeri che può essere trasportato, il luogo effettivo di caduta ecc.) se il fatto era in grado esporre a pericolo l’integrità fisica di un numero indeterminato di persone, richiedendosi, nella specie, la verosimiglianza della presenza di un numero indeterminato di persone nella sfera di esplicazione del fatto (Sez..4, n. 49620 del 12.10.2016, Rv. 268880).
Ebbene, nella specie, alla luce di dette coordinate ermeneutiche, correttamente la Corte territoriale ha ritenuto che il fatto per cui si procede integri il disas aviatorio colposo e ciò in ragione delle caratteristiche concrete della fattispecie in cui vi è stata una concreta messa in pericolo del bene protetto, tenuto conto del luogo, dell’orario e del numero delle persone presenti che solo per una fortunata congiuntura non sono state coinvolte nell’incidente.
2. Il secondo motivo è inammissibile per plurimi profili.
Oltre a non individuare quale sia il vizio motivatorio di cui ci si duole, la censura s traduce in una critica generica alla sentenza impugnata in punto di valutazione circa la sufficienza della prova e segnatamente in ordine all’oggetto della consulenza svolta dal Pubblico Ministero, profilo che non risulta essere stato oggetto di censura con l’atto di appello e come tale non scrutinabile per la prima volta in questa sede.
In conclusione il ricorso va rigettato. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 21 gennaio 2025.