La Corte di Cassazione ha dichiarato un ricorso inammissibile presentato da un imprenditore condannato per bancarotta semplice documentale. Il ricorso, basato sulla mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.), è stato giudicato generico e manifestamente infondato, in quanto si limitava a ripetere le stesse argomentazioni già correttamente respinte dalla Corte d'Appello. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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