La Corte di Cassazione, con ordinanza del 19/01/2024, ha dichiarato inammissibile il ricorso di un imputato che chiedeva l'applicazione dell'attenuante per il rientro spontaneo evasione. Il caso riguardava un soggetto che, dopo essersi allontanato dal domicilio coatto, vi aveva fatto ritorno volontariamente. La Corte ha stabilito che, secondo la giurisprudenza prevalente, tale attenuante non è applicabile in questa specifica circostanza, confermando la decisione della Corte d'Appello e condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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