La Corte di Cassazione, con l'ordinanza del 19/01/2024, ha dichiarato inammissibile un ricorso, confermando la decisione di merito che negava l'applicazione della causa di non punibilità per speciale tenuità del fatto. Secondo i giudici, la condotta dell'imputato non presentava i requisiti richiesti dall'art. 131-bis c.p., mancando di quelle caratteristiche di particolare irrilevanza penale. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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