La Corte di Cassazione dichiara un ricorso inammissibile perché i motivi addotti dal ricorrente, relativi al riconoscimento della recidiva e al diniego delle attenuanti generiche, sono stati ritenuti non specifici. La Corte ha stabilito che la motivazione, seppur sintetica, della sentenza impugnata era sufficiente e priva di vizi logici, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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